CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 27939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. DECRETO sul ricorso 18111-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 79H, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, 2022 rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 67 - controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- Nonché da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 79H, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente all'incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 203/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/04/2020; R.G.N. 18111/2020 letto il verbale della conciliazione intercorsa tra le parti costituite, depositato in atti in data 12 gennaio 2021; rilevato che nel predetto atto le parti dichiarano espressamente di rinunciare ai rispettivi ricorsi e di accettare le rispettive rinunce; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le rispettive adesioni. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso