CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 36379/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 168-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLA pATTERI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 2482/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2482/2015, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di quest'ultima tesa ad ottenere la condanna dell'INPS al pagamento della pensione cat. VO n. 100075603 in relazione all'anzianità contributiva maturata in considerazione del rapporto di lavoro intercorso con l'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (AAMS) a far data dal 31.12.2003, come accertato dalla sentenza n. 1710 del 2010 della stessa Corte d'appello di Roma; la Corte d'appello ha rigettato sia il motivo d'appello con il quale era dedotta la nullità della sentenza in quanto emessa da g.o.t., che il motivo d'appello relativo alla inammissibilità del ricorso introduttivo per la mancata indicazione del valore di causa; infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, relativo alla contraddittorietà della motivazione, per la sua genericità; avverso tale sentenza ricorre l'INPS con unico motivo; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso successivamente illustrato da memoria; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata comunicata alle parti; Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, l'INPS denuncia la violazione dell'art.434 c.p.c. posto che la sentenza impugnato ha ritenuto generico uno dei motivi d'appello in quanto .~te-sostanziale riproposizione della memoria di costituzione di primo grado, senza verificare se le argomentazioni svolte, seppure già contenute nella memoria di Ric. 2020 n. 00168 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- costituzione, fossero comunque idonee a costituire specifica ragione di critica; il motivo, contrariamente a quanto rilevato dalla controricorrente, deve ritenersi autosufficiente quanto a riproduzioni testualé., dei contenuti degli atti cui si riferisce e ad allegazioni documentali; in particolare, viene denunciata la violazione dell'art. 434 c.p.c. in relazione alla motivazione addotta dalla sentenza impugnata in punto di inammissibilità del terzo motivo d'appello giudicato carente di specificità delle censure formulate, meramente riproduttivo delle difese contenute nella memoria difensiva di primo grado in quanto formulato senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione del Tribunale; il ricorrente evidenzia l'erroneità della sentenza della Corte territoriale e riporta il contenuto del terzo motivo d'appello non contestando che con lo stesso l'Istituto si fosse riportato, ribadendole, alle eccezioni sollevate all'atto della costituzione in primo grado, sulle quali il Tribunale si era soffermato solo in parte; in particolare, sostiene il ricorrente, non era stata considerata la circostanza indicata in dettaglio dall'INPS di Latina con la nota 3.92014 allegata agli atti, che la Manfredi aveva presentato domanda di pensione di anzianità ( per l'accoglimento della quale era necessario il possesso di 1820 contributi settimanali e 57 anni di età) in data 14 novembre 2007, dichiarando di aver cessato l'attività lavorativa il 27 gennaio 2007. L'[OSCURATO:PERSONA] di Stato aveva poi comunicato di aver erogato alla Manfredi la retribuzione dal 21 febbraio 2005 al 18 febbraio 2010 e di averla reintegrata nell'organico dell'amministrazione il 20 giugno 2011; da ciò era originato l'annullamento della pensione di anzianità giacché l'art. 22, comma 1 lett. c., legge n. 153 del 1960 e l'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 503 del 1992 subordinavano il riconoscimento del diritto a pensione alla condizione che l'assicurato non prestasse, al momento del pensionamento, attività lavorativa subordinata; P Ric. 2020 n. 00168 sez. ML - ud. 08-06-2021 -3- le difese dell'assicurata sul punto, debitamente riportate nel motivo d'appello, avevano dimostrato che il licenziamento del 21 febbraio 2005 non aveva segnato l'effettiva estinzione del rapporto di lavoro in quanto la stessa aveva domandato in giudizio che fosse accertato il proprio diritto a passare senza soluzione di continuità alle dipendenze di AAMS a decorrere dal 31 dicembre 2003 e che tale domanda era stata in effetti accolta dalla Corte d'appello di Roma, con conferma della Corte di cassazione n. 2281/2013; il motivo si correlava dunque alla pronuncia di primo grado che, come riporta il ricorrente in modo dettagliato, aveva invece ritenuto l'autonomia del rapporto di lavoro intercorso con AAMS e non la sua continuità con quello intercorso con [OSCURATO:SOCIETA].; date queste premesse, è evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata contravvenendo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione espressa dal principio secondo il quale (da ultimo vd. Cass. n. 21397 del 2019) la possibilità di avvalersi di una tecnica redazionale dell'atto di appello che si concreti nel richiamo alle difese svolte in primo grado, (cfr. Cass. n. 27727/2005), al fine di adempiere all'onere della specificazione dei motivi di appello, va riconosciuta quando l'atto esprima articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, perciò, sufficiente, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado (conf. Cass. n. 1707/2009); dunque, è ben possibile che il motivo si riferisca alle difese di primo grado allorquando la prospettazione delle medesime ragioni addotte nel precedente grado di giudizio determini comunque una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in rìferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. S.U. n. 28057/2008); nel caso di specie, in effetti l'INPS ha dimostrato che l'atto di appello conteneva, al terzo motivo, la illustrazione delle vicende lavorative e processuali della Manfredi dalle quali, come si era detto sin dalla costituzione in giudizio in primo grado, si poteva evincere che al r Ric. 2020 n. 00168 sez. ML - ud. 08-06-2021 -4- momento del chiesto pensionamento fosse ancora in corso l'attività lavorativa subordinatel, presso AAMS in virtù dell'avvenuto accertamento in sede giudiziaria del passaggio senza soluzione di continuità da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre il Tribunale aveva negato che la vicenda lavorativa potesse ritenersi continuativa; il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per l'esame del motivo dichiarato inammissibile ed anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]