Risultati per «protezione internazionale permesso di soggiorno»
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:155
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0711

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 2 marzo 2023 ( 1 ) Cause riunite C‑711/21 e C‑712/21

XXX (C‑711/21)

XXX (C‑712/21)

contro [OSCURATO:PERSONA] belge, rappresentato dal Secrétaire d’[OSCURATO:PERSONA] à l’Asile et la Migration [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Politica dell’immigrazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli, 4, 7 e 47 – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio – Mutamento delle circostanze relative alla vita familiare e alle condizioni di salute di un cittadino di un paese terzo dopo l’adozione di una decisione di rimpatrio – Deduzione di un mutamento delle circostanze dopo la chiusura della procedura di protezione internazionale – Termine ultimo per dedurre un mutamento delle circostanze – Articolo 267 TFUE – Pendenza della controversia principale – Obbligo di verifica del giudice del rinvio – Principio di leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Ricevibilità del rinvio pregiudiziale)

I. Introduzione

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale in esame vertono su due decisioni di rimpatrio adottate dalle autorità belghe nei confronti dei ricorrenti nei procedimenti principali (in prosieguo: i «ricorrenti»), a seguito del rigetto delle loro domande di protezione internazionale. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio) ( 2 ) chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità delle decisioni di rimpatrio con gli articoli 4, 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché con l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 6, e l’articolo 14 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( 3 ) (in prosieguo: la «direttiva rimpatri»).

In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) chiede se l’organo giurisdizionale incaricato di esaminare la legittimità di tali decisioni di rimpatrio possa tenere conto di mutamenti delle circostanze relative alla vita familiare e/o alle condizioni di salute dei richiedenti intervenuti dopo la conferma della validità delle decisioni di rigetto delle loro domande di protezione internazionale.

II. Controversie nei procedimenti principali A. Causa C‑711/21

2. XXX, cittadino di un paese terzo, risulta essere arrivato in Belgio il 16 marzo 2017.

Il 24 marzo 2017 egli ha chiesto all’autorità belga competente il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il 20 luglio 2017 il Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio; in prosieguo: il «CGRA») ha respinto la domanda di XXX e gli ha altresì negato la concessione della protezione sussidiaria.

Sulla base di tale diniego, il 26 luglio 2017 l’autorità competente ha ingiunto a XXX di lasciare il territorio belga.

3. Il 21 agosto 2017 XXX ha presentato ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio; in prosieguo: il «CCE») avverso la decisione del CGRA del 20 luglio 2017 che respingeva la sua domanda di protezione internazionale.

Il CCE ha respinto tale ricorso l’11 gennaio 2018.

4. Il 24 agosto 2017 XXX ha proposto ricorso dinanzi al CCE avverso la decisione del 26 luglio 2017 che gli ingiungeva di lasciare il territorio belga.

In udienza, XXX ha presentato documenti che attestavano mutamenti della sua vita familiare e delle sue condizioni di salute.

Con sentenza del 22 ottobre 2019, il CCE ha respinto il ricorso.

Il CCE ha dichiarato che XXX non poteva più contestare la decisione del 26 luglio 2017 che gli ingiungeva di lasciare il Belgio, poiché la sentenza dell’11 gennaio 2018 con cui era stato respinto il suo ricorso avverso il diniego del CGRA di concedergli protezione internazionale aveva risolto la questione in via definitiva.

Il CCE ha ritenuto che, nel valutare la legittimità di un ordine di lasciare il territorio belga, esso non potesse tener conto degli sviluppi intervenuti a seguito dell’adozione di tale ordine ( 4 ).

Il CCE ha altresì dichiarato che l’argomento di XXX, secondo cui le autorità non potevano adottare un ordine di lasciare il territorio fintantoché il suo ricorso avverso la decisione del CGRA di non concedergli protezione internazionale era pendente, non poteva essere accolto, poiché il suo ricorso avverso tale decisione era stato deciso l’11 gennaio 2018.

5. Il 6 novembre 2019 il ricorrente ha impugnato la sentenza del CCE del 22 ottobre 2019 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato). [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ritiene, in primo luogo, che, nell’ambito di una domanda di annullamento di un ordine di lasciare il territorio belga, il CCE debba, in linea di principio, esaminare tale ordine ex tunc.

In secondo luogo, esso ritiene che la sentenza Gnandi non individui chiaramente il momento in cui un cittadino di un paese terzo può avvalersi, a tal fine, di un mutamento delle circostanze e che non si pronunci, quindi, sulla questione se un organo giurisdizionale possa tener conto di circostanze intervenute dopo l’adozione di una decisione di rimpatrio ( 5 ).

Tale approccio può avere implicazioni importanti sull’applicazione della direttiva rimpatri, in particolare del suo articolo 5, il quale stabilisce che, nell’applicazione di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono tenere in debita considerazione, in particolare, la vita familiare e le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato.

B. Causa C‑712/21

6. Il 29 febbraio 2016 XXX ha presentato all’autorità belga competente una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Il CGRA ha respinto tale domanda in data 30 settembre 2016 e le ha altresì negato la concessione della protezione sussidiaria.

Sulla base della decisione del CGRA, il 6 ottobre 2016 l’autorità competente ha ingiunto a XXX di lasciare il territorio belga.

7. Il 28 ottobre 2016 XXX ha proposto ricorso dinanzi al CCE avverso la decisione del CGRA del 30 settembre 2016.

Tale ricorso è stato respinto il 19 gennaio 2017.

Il 7 novembre 2016 XXX ha impugnato dinanzi al CCE l’ordine di lasciare il territorio, del 6 ottobre 2016.

A seguito di un’udienza nel corso della quale XXX ha prodotto documenti relativi alla sua vita privata, il CCE, con sentenza del 22 ottobre 2019, ha respinto il suo ricorso avverso l’ordine di lasciare il territorio.

Tale organo giurisdizionale ha seguito lo stesso ragionamento esposto al paragrafo 4 delle presenti conclusioni.

8. XXX ha proposto ricorso avverso la sentenza del CCE del 22 ottobre 2019 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato).

Per le stesse ragioni esposte al paragrafo 5 delle presenti conclusioni, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha ritenuto che la sentenza Gnandi non individui fino a quale momento un organo incaricato di esaminare la legittimità di una decisione di rimpatrio può tener conto di un mutamento delle circostanze relative alla vita familiare di un cittadino di un paese terzo.

9. Nei procedimenti principali nelle cause C‑711/21 e C‑712/21, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha considerato che gli articoli 4 ( 6 ), 7 e 47 della Carta, nonché l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 6, e l’articolo 14 della direttiva rimpatri possono imporre all’organo giurisdizionale incaricato del controllo di legittimità di un ordine di lasciare il territorio, adottato a seguito del rigetto di una domanda di protezione internazionale, di tener conto dei mutamenti relativi alla vita familiare o alle condizioni di salute del richiedente intervenuti prima della data in cui tale controllo è effettuato. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha pertanto sospeso il procedimento in entrambe le cause e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 4 [ ( 7 ) ] , 7 e 47 della [Carta] e gli articoli 5, [6, paragrafo 6,] e 13 della [direttiva rimpatri], letti alla luce della [sentenza Gnandi], debbano essere interpretati nel senso che il giudice adito mediante un ricorso proposto avverso una decisione di rimpatrio adottata a seguito di una decisione di diniego della concessione di protezione internazionale può, nel valutare la legittimità della decisione di rimpatrio, tener conto unicamente dei mutamenti delle circostanze che presentino rilevanza significativa per la valutazione della situazione con riguardo al succitato articolo 5 [della direttiva rimpatri] verificatisi prima della chiusura della procedura di protezione internazionale da parte del [CCE]. 2) Se le circostanze considerate nell’articolo 5 della [direttiva rimpatri] debbano essersi verificate in un momento in cui il soggiorno dello straniero era regolare o in cui questi era autorizzato a restare».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

10. Con decisione del 4 gennaio 2022, il Presidente della Corte ha riunito le cause C‑711/21 e C‑712/21 ai fini della trattazione orale e scritta e della sentenza.

11. I ricorrenti, i governi belga e dei [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

12. Nelle osservazioni scritte del 29 marzo 2022, il governo belga sostiene che entrambi i rinvii sono irricevibili, poiché l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio non è più necessaria ai fini della pronuncia della sentenza.

Il 30 marzo 2020 l’autorità competente ha rilasciato al ricorrente nella causa C‑711/21 un permesso di soggiorno ( 8 ).

L’8 marzo 2021 l’autorità competente ha rilasciato alla ricorrente nella causa C‑712/21 un permesso di soggiorno valido fino al 18 febbraio 2021, in seguito rinnovato fino al 18 febbraio 2023 ( 9 ).

Il governo belga ha altresì informato la Corte che, il 24 febbraio 2022, l’autorità belga competente ( 10 ) aveva comunicato tali sviluppi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato).

13. Il 17 giugno 2022 il presidente della Corte ha scritto al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) per confermare se i ricorrenti disponessero di un diritto di soggiorno in Belgio e, in caso affermativo, se intendesse mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale.

Il 27 giugno 2022 il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha confermato, dopo aver sentito l’avvocato dei ricorrenti, che a entrambi era stato concesso un diritto di soggiorno in Belgio.

Esso ha tuttavia espresso l’intenzione di mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha dichiarato che, secondo l’avvocato dei ricorrenti, il loro diritto a rimanere in Belgio è temporaneo e il governo belga non ha revocato le decisioni di rimpatrio.

L’avvocato dei ricorrenti ha sostenuto che, qualora il loro diritto di soggiorno in Belgio non sia prorogato, il governo belga potrebbe riattivare la procedura di rimpatrio sulla base delle decisioni di rimpatrio adottate nei confronti dei ricorrenti.

14. Alla luce della risposta del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato), il 6 luglio 2022 il giudice relatore e l’avvocato generale hanno chiesto ( 11 ) al governo belga di informare la Corte sullo stato attuale delle decisioni di rimpatrio adottate nei confronti dei ricorrenti o di qualsiasi altra decisione di rimpatrio adottata nei loro confronti.

Il 15 luglio 2022 il governo belga ha risposto dichiarando che «la concessione di un permesso di soggiorno è incompatibile con una decisione di rimpatrio.

Una decisione di rimpatrio è revocata di diritto per effetto del rilascio di un permesso di soggiorno, senza che sia necessario che l’autorità competente adotti una nuova decisione sul rimpatrio».

Il governo belga ha concluso che, alla luce della recente giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) su tale precisa questione ( 12 ), i ricorrenti non vantavano più un interesse alla prosecuzione dei procedimenti diretti all’annullamento delle decisioni di rimpatrio.

15. Il 20 luglio 2022 la Corte ha trasmesso la risposta del governo belga del 15 luglio 2022 al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato).

Essa ha nuovamente chiesto se intendesse mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale e, in caso affermativo, di indicarne le ragioni.

16. Il 3 agosto 2022 il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha dichiarato che, alla luce delle posizioni divergenti dell’avvocato dei ricorrenti e del governo belga, esso non poteva ritirare le sue domande di pronuncia pregiudiziale senza sentire preliminarmente le parti e pronunciarsi sull’interesse delle ricorrenti alla prosecuzione dei loro ricorsi di annullamento.

Esso ha inoltre indicato che i procedimenti dinanzi ad esso sono sospesi fino alla risposta della Corte alle sue domande di pronuncia pregiudiziale. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha quindi ritenuto di non essere in grado di pronunciarsi sullo status delle decisioni di rimpatrio e sull’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione dei loro ricorsi.

IV. Competenza della Corte a rispondere alle questioni proposte

17. Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE godono di una presunzione di rilevanza.

Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, imposta da tale disposizione, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte.

Tuttavia, sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della risposta della Corte.

La Corte non può esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche.

Una domanda di pronuncia pregiudiziale deve quindi essere necessaria per dirimere concretamente una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio ( 13 ).

18. Ne consegue che la Corte può esaminare, ove necessario, le condizioni in cui viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza e, in particolare, verificare se l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione presenti una relazione con l’effettività e l’oggetto della controversia nel procedimento principale, di modo che la Corte non sia indotta ad esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche ( 14 ).

Laddove risulti che la questione posta non è manifestamente pertinente ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a provvedere ( 15 ).

19. Il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE, che instaura un dialogo tra la Corte e gli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, è la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati.

Esso mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire, in particolare, la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto ( 16 ).

L’articolo 267 TFUE e il sistema di dialogo e cooperazione giudiziari da esso istituito costituiscono una lex specialis che esprime il principio fondamentale enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE ( 17 ), ai sensi del quale l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a cooperare lealmente nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati ( 18 ).

Gli organi giurisdizionali nazionali, in quanto emanazioni dello Stato, sono vincolati a tale principio nei loro rapporti con le istituzioni dell’Unione, compresa la Corte ( 19 ).

Il dovere di leale cooperazione ha carattere reciproco, come risulta dal testo dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che fa riferimento al fatto che l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri «si rispettano (...) reciprocamente» ( 20 ).

Nell’ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte contemplata dall’articolo 267 TFUE, la Corte statuisce in via pregiudiziale senza che, in via di principio, debba chiedersi quali siano le circostanze in cui i giudici nazionali hanno sottoposto le questioni e si propongono di applicare la disposizione o le disposizioni del diritto dell’Unione in questione.

Ciò non vale solo nei casi in cui risulti che il procedimento di cui all’articolo 267 TFUE è stato sviato dal suo scopo e, in realtà, mira a indurre la Corte a statuire mediante una lite artefatta, oppure sia evidente che non può applicarsi la disposizione di diritto dell’Unione presentata all’interpretazione della Corte nella soluzione del procedimento nell’ambito del quale il rinvio è stato effettuato ( 21 ).

20. Alla luce dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo belga nelle sue osservazioni scritte e nella corrispondenza intercorsa tra la Corte, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) e il governo belga, permangono notevoli incertezze quanto alla questione se il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) debba prendere in considerazione la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali in sede di decisione delle controversie dinanzi ad esso pendenti.

A tal riguardo, la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) citata dal governo belga nella sua risposta alla Corte del 15 luglio 2022 indica chiaramente che una sentenza della Corte non è necessaria ai fini dell’effettiva risoluzione dei ricorsi pendenti dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato), poiché risulta che le decisioni di rimpatrio oggetto di tali ricorsi sono state espunte dall’ordinamento giuridico belga ( 22 ).

21. Sebbene la decisione spetti, in ultima istanza, al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato), quando nuovamente invitato dalla Corte, il 20 luglio 2022, ad indicare se intendesse mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale e, in caso affermativo, per quale motivo, esso non è entrato nel merito della pertinenza della sua recente giurisprudenza e si è limitato a confermare la sua intenzione di mantenere dette domande, senza spiegare il motivo per cui esse potessero influire sull’esito delle controversie di cui è investito ( 23 ). [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) si è limitato a segnalare la necessità di sentire le parti prima di statuire sulla questione, in circostanze in cui il procedimento dinanzi ad esso pendente è sospeso.

22. Tenuto conto della recente giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ( 24 ), del fatto che l’autorità belga competente l’aveva informato di aver rilasciato permessi di soggiorno ai ricorrenti e del fatto che tale giudice ha interpellato a più riprese, su tale questione, l’avvocato dei ricorrenti ( 25 ), non è chiaro il motivo per cui il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) sembri restio a rispondere esaustivamente alla domanda ad esso rivolta dalla Corte, assistendola così nell’assolvimento del suo compito di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione dei Trattati ( 26 ).

23. Nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], l’avvocato generale Kokott ha osservato che lo spirito di collaborazione nel quale il procedimento di pronuncia pregiudiziale deve svolgersi richiede che il giudice a quo tenga presente la funzione della Corte, «che è quella di agevolare l’amministrazione della giustizia negli [OSCURATO:PERSONA] membri, e non di fornire pareri consultivi su questioni giuridiche generiche o teoriche» ( 27 ).

Nelle sue conclusioni nella causa Pohotovosť, l’avvocato generale Wahl ha dichiarato che «è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte.

L’obbligo della Corte di rispettare le competenze proprie del giudice nazionale implica altresì che il giudice nazionale tenga presente la funzione specifica di cui la Corte è investita in materia pregiudiziale.

La Corte ha così concluso, anche di recente, che essa non era tenuta a pronunciarsi in un caso in cui il giudice del rinvio, malgrado l’invito che gli era stato rivolto, aveva mantenuto la sua domanda di pronuncia pregiudiziale omettendo di prendere posizione sugli effetti di uno sviluppo o di un evento di cui la Corte aveva avuto conoscenza in relazione tanto alla decisione di intervenire nel procedimento principale quanto alla rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione della controversia oggetto del procedimento principale» ( 28 ).

24. Mi sembra che, in ossequio a tale cooperazione, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) avrebbe potuto revocare la sospensione dei procedimenti dinanzi ad esso pendenti, sentire le parti sulla questione in parola e pronunciarsi sull’esistenza, alla luce del diritto belga, delle decisioni di rimpatrio adottate nei confronti dei ricorrenti.

In tale contesto, secondo costante giurisprudenza, una disposizione di diritto nazionale che impedisce l’attuazione della procedura di cui all’articolo 267 TFUE deve essere disapplicata ( 29 ).

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Corte, i presenti procedimenti pregiudiziali sono, prima facie, teorici, sicché le risposte della Corte alle questioni proposte potrebbero non essere necessarie per consentire al giudice del rinvio di dirimere le controversie dinanzi ad esso pendenti ( 30 ).

A causa dei mutamenti intervenuti nella situazione dei ricorrenti a seguito della presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale, vi è inoltre un rischio evidente che la Corte sprechi risorse preziose nel rispondere a tali domande.

Tali osservazioni non pregiudicano il diritto spettante al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) di presentare nuove domande di pronuncia pregiudiziale dopo aver verificato che la risposta alle questioni sia necessaria ai fini della concreta risoluzione di una controversia di cui è investito ( 31 ).

V. Conclusione

25. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di dichiararsi incompetente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a rispondere alle questioni proposte dal [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio) il 4 novembre 2021. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) In data 4 novembre 2021. ( 3 ) GU 2008, L 348, pag. 98 . ( 4 ) Facendo riferimento alla sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi ( C‑181/16 , EU:C:2018:465 ; in prosieguo: la «sentenza Gnandi»). ( 5 ) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva rimpatri stabilisce che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5».

L’articolo 6, paragrafo 6, della stessa prevede che «[l]a (...) direttiva non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l’allontanamento e/o il divieto d’ingresso in un’unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale». ( 6 ) L’articolo 4 della Carta non è pertinente ai fini della causa C‑712/21, poiché la ricorrente non ha lamentato una violazione di tale disposizione. ( 7 ) Le questioni pregiudiziali nelle cause C‑711/21 e C‑712/21 sono identiche, ad eccezione del fatto che, nella causa C‑712/21, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha ritenuto che non occorresse proporre una questione vertente sull’articolo 4 della Carta. ( 8 ) Il permesso di soggiorno in questione è una «Carte F».

Esso è valido per cinque anni. ( 9 ) Il permesso di soggiorno in questione è una «Carte A».

Esso è valido per un anno ed è rinnovabile. ( 10 ) L’Office des étrangers (Ufficio belga per l’immigrazione). ( 11 ) Conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. ( 12 ) C.E., n o 254.100 del 24 giugno 2022.

In tale sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha statuito che, poiché al ricorrente era stato rilasciato un permesso di soggiorno «siffatta decisione è incompatibile con l’ordine di lasciare il territorio» e «costituisce un atto a tal punto antitetico rispetto a quest’ultimo da espungere detta decisione dall’ordinamento giuridico.

Dato che l’atto amministrativo impugnato (...) è stato espunto dall’ordinamento giuridico, il dispositivo della sentenza impugnata non può più essere contestato dal ricorrente.

Pertanto, il ricorrente non ha più interesse ad agire nell’ambito del presente ricorso». ( 13 )

V. sentenze del 27 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑492/11 , EU:C:2013:428 , punti da 24 a 26 e giurisprudenza ivi citata); del 27 febbraio 2014, Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2014:101 , punti da 27 a 29 e giurisprudenza ivi citata); e del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) ( C‑510/19 , EU:C:2020:953 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). ( 14 ) Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) non fosse al corrente del fatto che i ricorrenti disponessero di un permesso di soggiorno al 4 novembre 2021, esso non ha informato la Corte di tali sviluppi, pur avendone ricevuto comunicazione il 24 febbraio 2022.

In tale contesto, il punto 26 delle raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ( GU 2019, C 380, pag. 1 ) dichiara, in particolare, che «spetta [al giudice del rinvio] rendere noto alla Corte qualsiasi incidente processuale che possa influire sul procedimento pregiudiziale (...)». ( 15 ) Sentenza del 24 ottobre 2013, Stoilov i Ko ( C‑180/12 , EU:C:2013:693 , punto 38 ).

Sebbene il governo belga abbia sollevato la questione della ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale nel presente procedimento, da tale sentenza e dalla sentenza Gnandi (punto 31) risulta che la Corte può verificare d’ufficio la questione della ricevibilità di tali domande.

Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il giudice del rinvio sospende la procedura di cui è investito.

Tuttavia, l’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte di giustizia stabilisce che la Corte può chiedere chiarimenti al giudice del rinvio. ( 16 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punto 90 ). ( 17

) V. [OSCURATO:PERSONA], J.,

[OSCURATO:PERSONA] by the Court of Justice of the Duties of Cooperation of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 10 EC , [OSCURATO:PERSONA], 2007, vol. 31, n. 5, pag. 1517.

V. anche Klamert, M., «[OSCURATO:PERSONA] 4 TEU» in Kellerbauer, M., Klamert, M., and Tomkin, J., (a cura di), The EU Treaties and the Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (online), 2019, pagg. da 35 a

60. ( 18 ) [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.

Essi facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione. ( 19 ) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a prendere tutte le misure idonee a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione.

V. sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE) ( C‑316/19 , EU:C:2020:1030 , punti 119 e 124 ). ( 20 ) Ordinanza del 13 luglio 1990, Zwartveld e a. (

C‑2/88 IMM

, EU:C:1990:315 , punto 17 ). ( 21 ) Sentenza dell’8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher ( C‑231/89 , EU:C:1990:386 , punto 23 ). ( 22 ) V.C.E., n. 254.100, del 24 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) deve verificare la pertinenza e il contenuto di tale giurisprudenza nazionale nel contesto delle controversie di cui ai procedimenti principali.

Risulta, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che la sua posizione in materia sia cambiata di recente.

V. sentenza del 15 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) ( C‑194/19 , EU:C:2021:270 , punto 20 ), che riguardava un ricorso analogo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato).

In tale causa, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha indicato, a seguito di una richiesta di informazioni della Corte, che il ricorso per di cui al procedimento principale, vertente sulla legittimità di una decisione che respingeva la domanda di asilo del ricorrente e gli ingiungeva di lasciare il territorio belga, aveva un oggetto, poiché riguardava una decisione giurisdizionale che nessuna circostanza fattuale poteva eliminare dall’ordinamento giuridico. ( 23 ) V., di converso, punti 32 e 33 della sentenza Gnandi, dai quali emerge che [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) aveva spiegato chiaramente il motivo per cui la risposta della Corte era necessaria ai fini della risoluzione della controversia di cui era investito e il motivo per cui intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

V. anche sentenza del 13 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑165/14 , EU:C:2016:675 , punti 30 e 31 ), dalla quale emerge che il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) aveva spiegato che, sebbene la controversia di cui era investito, vertente sul diniego di rilasciare di un permesso di soggiorno, fosse stata risolta, una risposta della Corte alla domanda di pronuncia pregiudiziale era utile ai fini della decisione di una questione ancora aperta, concernente il risarcimento dovuto a causa di tale diniego. ( 24 ) V.C.E., n. 254.100, del 24 giugno 2022. ( 25 ) Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che esso non abbia interpellato, a tal riguardo, l’autorità belga competente. ( 26 ) V., per analogia, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punto 107 ). ( 27 ) Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑492/11 , EU:C:2013:225 , paragrafo 22 ). ( 28 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2013:844 , paragrafo 29 ). ( 29 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punto 141 e giurisprudenza ivi citata). ( 30 ) La risposta della Corte a questioni proposte in circostanze del genere potrebbe costituire un parere consultivo su questioni ipotetiche, in violazione del compito della Corte nell’ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE. ( 31 ) V., per analogia, ordinanza del 12 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑692/15 a C‑694/15 , EU:C:2016:344 , punto 30 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0711 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 2 marzo 2023 ( 1 ) Cause riunite C‑711/21 e C‑712/21 XXX (C‑711/21) XXX (C‑712/21) contro [OSCURATO:PERSONA] belge, rappresentato dal Secrétaire d’[OSCURATO:PERSONA] à l’Asile et la Migration [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Politica dell’immigrazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli, 4, 7 e 47 – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio – Mutamento delle circostanze relative alla vita familiare e alle condizioni di salute di un cittadino di un paese terzo dopo l’adozione di una decisione di rimpatrio – Deduzione di un mutamento delle circostanze dopo la chiusura della procedura di protezione internazionale – Termine ultimo per dedurre un mutamento delle circostanze – Articolo 267 TFUE – Pendenza della controversia principale – Obbligo di verifica del giudice del rinvio – Principio di leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Ricevibilità del rinvio pregiudiziale) I. Introduzione 1. Le domande di pronuncia pregiudiziale in esame vertono su due decisioni di rimpatrio adottate dalle autorità belghe nei confronti dei ricorrenti nei procedimenti principali (in prosieguo: i «ricorrenti»), a seguito del rigetto delle loro domande di protezione internazionale. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio) ( 2 ) chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità delle decisioni di rimpatrio con gli articoli 4, 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché con l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 6, e l’articolo 14 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( 3 ) (in prosieguo: la «direttiva rimpatri»). In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) chiede se l’organo giurisdizionale incaricato di esaminare la legittimità di tali decisioni di rimpatrio possa tenere conto di mutamenti delle circostanze relative alla vita familiare e/o alle condizioni di salute dei richiedenti intervenuti dopo la conferma della validità delle decisioni di rigetto delle loro domande di protezione internazionale. II. Controversie nei procedimenti principali A. Causa C‑711/21 2. XXX, cittadino di un paese terzo, risulta essere arrivato in Belgio il 16 marzo 2017. Il 24 marzo 2017 egli ha chiesto all’autorità belga competente il riconoscimento dello status di rifugiato. Il 20 luglio 2017 il Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio; in prosieguo: il «CGRA») ha respinto la domanda di XXX e gli ha altresì negato la concessione della protezione sussidiaria. Sulla base di tale diniego, il 26 luglio 2017 l’autorità competente ha ingiunto a XXX di lasciare il territorio belga. 3. Il 21 agosto 2017 XXX ha presentato ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio; in prosieguo: il «CCE») avverso la decisione del CGRA del 20 luglio 2017 che respingeva la sua domanda di protezione internazionale. Il CCE ha respinto tale ricorso l’11 gennaio 2018. 4. Il 24 agosto 2017 XXX ha proposto ricorso dinanzi al CCE avverso la decisione del 26 luglio 2017 che gli ingiungeva di lasciare il territorio belga. In udienza, XXX ha presentato documenti che attestavano mutamenti della sua vita familiare e delle sue condizioni di salute. Con sentenza del 22 ottobre 2019, il CCE ha respinto il ricorso. Il CCE ha dichiarato che XXX non poteva più contestare la decisione del 26 luglio 2017 che gli ingiungeva di lasciare il Belgio, poiché la sentenza dell’11 gennaio 2018 con cui era stato respinto il suo ricorso avverso il diniego del CGRA di concedergli protezione internazionale aveva risolto la questione in via definitiva. Il CCE ha ritenuto che, nel valutare la legittimità di un ordine di lasciare il territorio belga, esso non potesse tener conto degli sviluppi intervenuti a seguito dell’adozione di tale ordine ( 4 ). Il CCE ha altresì dichiarato che l’argomento di XXX, secondo cui le autorità non potevano adottare un ordine di lasciare il territorio fintantoché il suo ricorso avverso la decisione del CGRA di non concedergli protezione internazionale era pendente, non poteva essere accolto, poiché il suo ricorso avverso tale decisione era stato deciso l’11 gennaio 2018. 5. Il 6 novembre 2019 il ricorrente ha impugnato la sentenza del CCE del 22 ottobre 2019 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato). [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ritiene, in primo luogo, che, nell’ambito di una domanda di annullamento di un ordine di lasciare il territorio belga, il CCE debba, in linea di principio, esaminare tale ordine ex tunc. In secondo luogo, esso ritiene che la sentenza Gnandi non individui chiaramente il momento in cui un cittadino di un paese terzo può avvalersi, a tal fine, di un mutamento delle circostanze e che non si pronunci, quindi, sulla questione se un organo giurisdizionale possa tener conto di circostanze intervenute dopo l’adozione di una decisione di rimpatrio ( 5 ). Tale approccio può avere implicazioni importanti sull’applicazione della direttiva rimpatri, in particolare del suo articolo 5, il quale stabilisce che, nell’applicazione di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono tenere in debita considerazione, in particolare, la vita familiare e le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato. B. Causa C‑712/21 6. Il 29 febbraio 2016 XXX ha presentato all’autorità belga competente una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Il CGRA ha respinto tale domanda in data 30 settembre 2016 e le ha altresì negato la concessione della protezione sussidiaria. Sulla base della decisione del CGRA, il 6 ottobre 2016 l’autorità competente ha ingiunto a XXX di lasciare il territorio belga. 7. Il 28 ottobre 2016 XXX ha proposto ricorso dinanzi al CCE avverso la decisione del CGRA del 30 settembre 2016. Tale ricorso è stato respinto il 19 gennaio 2017. Il 7 novembre 2016 XXX ha impugnato dinanzi al CCE l’ordine di lasciare il territorio, del 6 ottobre 2016. A seguito di un’udienza nel corso della quale XXX ha prodotto documenti relativi alla sua vita privata, il CCE, con sentenza del 22 ottobre 2019, ha respinto il suo ricorso avverso l’ordine di lasciare il territorio. Tale organo giurisdizionale ha seguito lo stesso ragionamento esposto al paragrafo 4 delle presenti conclusioni. 8. XXX ha proposto ricorso avverso la sentenza del CCE del 22 ottobre 2019 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato). Per le stesse ragioni esposte al paragrafo 5 delle presenti conclusioni, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha ritenuto che la sentenza Gnandi non individui fino a quale momento un organo incaricato di esaminare la legittimità di una decisione di rimpatrio può tener conto di un mutamento delle circostanze relative alla vita familiare di un cittadino di un paese terzo. 9. Nei procedimenti principali nelle cause C‑711/21 e C‑712/21, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha considerato che gli articoli 4 ( 6 ), 7 e 47 della Carta, nonché l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 6, e l’articolo 14 della direttiva rimpatri possono imporre all’organo giurisdizionale incaricato del controllo di legittimità di un ordine di lasciare il territorio, adottato a seguito del rigetto di una domanda di protezione internazionale, di tener conto dei mutamenti relativi alla vita familiare o alle condizioni di salute del richiedente intervenuti prima della data in cui tale controllo è effettuato. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha pertanto sospeso il procedimento in entrambe le cause e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 4 [ ( 7 ) ] , 7 e 47 della [Carta] e gli articoli 5, [6, paragrafo 6,] e 13 della [direttiva rimpatri], letti alla luce della [sentenza Gnandi], debbano essere interpretati nel senso che il giudice adito mediante un ricorso proposto avverso una decisione di rimpatrio adottata a seguito di una decisione di diniego della concessione di protezione internazionale può, nel valutare la legittimità della decisione di rimpatrio, tener conto unicamente dei mutamenti delle circostanze che presentino rilevanza significativa per la valutazione della situazione con riguardo al succitato articolo 5 [della direttiva rimpatri] verificatisi prima della chiusura della procedura di protezione internazionale da parte del [CCE]. 2) Se le circostanze considerate nell’articolo 5 della [direttiva rimpatri] debbano essersi verificate in un momento in cui il soggiorno dello straniero era regolare o in cui questi era autorizzato a restare». III. Procedimento dinanzi alla Corte 10. Con decisione del 4 gennaio 2022, il Presidente della Corte ha riunito le cause C‑711/21 e C‑712/21 ai fini della trattazione orale e scritta e della sentenza. 11. I ricorrenti, i governi belga e dei [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. 12. Nelle osservazioni scritte del 29 marzo 2022, il governo belga sostiene che entrambi i rinvii sono irricevibili, poiché l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio non è più necessaria ai fini della pronuncia della sentenza. Il 30 marzo 2020 l’autorità competente ha rilasciato al ricorrente nella causa C‑711/21 un permesso di soggiorno ( 8 ). L’8 marzo 2021 l’autorità competente ha rilasciato alla ricorrente nella causa C‑712/21 un permesso di soggiorno valido fino al 18 febbraio 2021, in seguito rinnovato fino al 18 febbraio 2023 ( 9 ). Il governo belga ha altresì informato la Corte che, il 24 febbraio 2022, l’autorità belga competente ( 10 ) aveva comunicato tali sviluppi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato). 13. Il 17 giugno 2022 il presidente della Corte ha scritto al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) per confermare se i ricorrenti disponessero di un diritto di soggiorno in Belgio e, in caso affermativo, se intendesse mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale. Il 27 giugno 2022 il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha confermato, dopo aver sentito l’avvocato dei ricorrenti, che a entrambi era stato concesso un diritto di soggiorno in Belgio. Esso ha tuttavia espresso l’intenzione di mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha dichiarato che, secondo l’avvocato dei ricorrenti, il loro diritto a rimanere in Belgio è temporaneo e il governo belga non ha revocato le decisioni di rimpatrio. L’avvocato dei ricorrenti ha sostenuto che, qualora il loro diritto di soggiorno in Belgio non sia prorogato, il governo belga potrebbe riattivare la procedura di rimpatrio sulla base delle decisioni di rimpatrio adottate nei confronti dei ricorrenti. 14. Alla luce della risposta del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato), il 6 luglio 2022 il giudice relatore e l’avvocato generale hanno chiesto ( 11 ) al governo belga di informare la Corte sullo stato attuale delle decisioni di rimpatrio adottate nei confronti dei ricorrenti o di qualsiasi altra decisione di rimpatrio adottata nei loro confronti. Il 15 luglio 2022 il governo belga ha risposto dichiarando che «la concessione di un permesso di soggiorno è incompatibile con una decisione di rimpatrio. Una decisione di rimpatrio è revocata di diritto per effetto del rilascio di un permesso di soggiorno, senza che sia necessario che l’autorità competente adotti una nuova decisione sul rimpatrio». Il governo belga ha concluso che, alla luce della recente giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) su tale precisa questione ( 12 ), i ricorrenti non vantavano più un interesse alla prosecuzione dei procedimenti diretti all’annullamento delle decisioni di rimpatrio. 15. Il 20 luglio 2022 la Corte ha trasmesso la risposta del governo belga del 15 luglio 2022 al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato). Essa ha nuovamente chiesto se intendesse mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale e, in caso affermativo, di indicarne le ragioni. 16. Il 3 agosto 2022 il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha dichiarato che, alla luce delle posizioni divergenti dell’avvocato dei ricorrenti e del governo belga, esso non poteva ritirare le sue domande di pronuncia pregiudiziale senza sentire preliminarmente le parti e pronunciarsi sull’interesse delle ricorrenti alla prosecuzione dei loro ricorsi di annullamento. Esso ha inoltre indicato che i procedimenti dinanzi ad esso sono sospesi fino alla risposta della Corte alle sue domande di pronuncia pregiudiziale. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha quindi ritenuto di non essere in grado di pronunciarsi sullo status delle decisioni di rimpatrio e sull’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione dei loro ricorsi. IV. Competenza della Corte a rispondere alle questioni proposte 17. Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE godono di una presunzione di rilevanza. Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, imposta da tale disposizione, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Tuttavia, sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della risposta della Corte. La Corte non può esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche. Una domanda di pronuncia pregiudiziale deve quindi essere necessaria per dirimere concretamente una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio ( 13 ). 18. Ne consegue che la Corte può esaminare, ove necessario, le condizioni in cui viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza e, in particolare, verificare se l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione presenti una relazione con l’effettività e l’oggetto della controversia nel procedimento principale, di modo che la Corte non sia indotta ad esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche ( 14 ). Laddove risulti che la questione posta non è manifestamente pertinente ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a provvedere ( 15 ). 19. Il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE, che instaura un dialogo tra la Corte e gli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, è la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati. Esso mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire, in particolare, la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto ( 16 ). L’articolo 267 TFUE e il sistema di dialogo e cooperazione giudiziari da esso istituito costituiscono una lex specialis che esprime il principio fondamentale enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE ( 17 ), ai sensi del quale l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a cooperare lealmente nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati ( 18 ). Gli organi giurisdizionali nazionali, in quanto emanazioni dello Stato, sono vincolati a tale principio nei loro rapporti con le istituzioni dell’Unione, compresa la Corte ( 19 ). Il dovere di leale cooperazione ha carattere reciproco, come risulta dal testo dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che fa riferimento al fatto che l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri «si rispettano (...) reciprocamente» ( 20 ). Nell’ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte contemplata dall’articolo 267 TFUE, la Corte statuisce in via pregiudiziale senza che, in via di principio, debba chiedersi quali siano le circostanze in cui i giudici nazionali hanno sottoposto le questioni e si propongono di applicare la disposizione o le disposizioni del diritto dell’Unione in questione. Ciò non vale solo nei casi in cui risulti che il procedimento di cui all’articolo 267 TFUE è stato sviato dal suo scopo e, in realtà, mira a indurre la Corte a statuire mediante una lite artefatta, oppure sia evidente che non può applicarsi la disposizione di diritto dell’Unione presentata all’interpretazione della Corte nella soluzione del procedimento nell’ambito del quale il rinvio è stato effettuato ( 21 ). 20. Alla luce dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo belga nelle sue osservazioni scritte e nella corrispondenza intercorsa tra la Corte, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) e il governo belga, permangono notevoli incertezze quanto alla questione se il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) debba prendere in considerazione la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali in sede di decisione delle controversie dinanzi ad esso pendenti. A tal riguardo, la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) citata dal governo belga nella sua risposta alla Corte del 15 luglio 2022 indica chiaramente che una sentenza della Corte non è necessaria ai fini dell’effettiva risoluzione dei ricorsi pendenti dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato), poiché risulta che le decisioni di rimpatrio oggetto di tali ricorsi sono state espunte dall’ordinamento giuridico belga ( 22 ). 21. Sebbene la decisione spetti, in ultima istanza, al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato), quando nuovamente invitato dalla Corte, il 20 luglio 2022, ad indicare se intendesse mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale e, in caso affermativo, per quale motivo, esso non è entrato nel merito della pertinenza della sua recente giurisprudenza e si è limitato a confermare la sua intenzione di mantenere dette domande, senza spiegare il motivo per cui esse potessero influire sull’esito delle controversie di cui è investito ( 23 ). [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) si è limitato a segnalare la necessità di sentire le parti prima di statuire sulla questione, in circostanze in cui il procedimento dinanzi ad esso pendente è sospeso. 22. Tenuto conto della recente giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ( 24 ), del fatto che l’autorità belga competente l’aveva informato di aver rilasciato permessi di soggiorno ai ricorrenti e del fatto che tale giudice ha interpellato a più riprese, su tale questione, l’avvocato dei ricorrenti ( 25 ), non è chiaro il motivo per cui il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) sembri restio a rispondere esaustivamente alla domanda ad esso rivolta dalla Corte, assistendola così nell’assolvimento del suo compito di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione dei Trattati ( 26 ). 23. Nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], l’avvocato generale Kokott ha osservato che lo spirito di collaborazione nel quale il procedimento di pronuncia pregiudiziale deve svolgersi richiede che il giudice a quo tenga presente la funzione della Corte, «che è quella di agevolare l’amministrazione della giustizia negli [OSCURATO:PERSONA] membri, e non di fornire pareri consultivi su questioni giuridiche generiche o teoriche» ( 27 ). Nelle sue conclusioni nella causa Pohotovosť, l’avvocato generale Wahl ha dichiarato che «è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte. L’obbligo della Corte di rispettare le competenze proprie del giudice nazionale implica altresì che il giudice nazionale tenga presente la funzione specifica di cui la Corte è investita in materia pregiudiziale. La Corte ha così concluso, anche di recente, che essa non era tenuta a pronunciarsi in un caso in cui il giudice del rinvio, malgrado l’invito che gli era stato rivolto, aveva mantenuto la sua domanda di pronuncia pregiudiziale omettendo di prendere posizione sugli effetti di uno sviluppo o di un evento di cui la Corte aveva avuto conoscenza in relazione tanto alla decisione di intervenire nel procedimento principale quanto alla rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione della controversia oggetto del procedimento principale» ( 28 ). 24. Mi sembra che, in ossequio a tale cooperazione, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) avrebbe potuto revocare la sospensione dei procedimenti dinanzi ad esso pendenti, sentire le parti sulla questione in parola e pronunciarsi sull’esistenza, alla luce del diritto belga, delle decisioni di rimpatrio adottate nei confronti dei ricorrenti. In tale contesto, secondo costante giurisprudenza, una disposizione di diritto nazionale che impedisce l’attuazione della procedura di cui all’articolo 267 TFUE deve essere disapplicata ( 29 ). Sulla base delle informazioni di cui dispone la Corte, i presenti procedimenti pregiudiziali sono, prima facie, teorici, sicché le risposte della Corte alle questioni proposte potrebbero non essere necessarie per consentire al giudice del rinvio di dirimere le controversie dinanzi ad esso pendenti ( 30 ). A causa dei mutamenti intervenuti nella situazione dei ricorrenti a seguito della presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale, vi è inoltre un rischio evidente che la Corte sprechi risorse preziose nel rispondere a tali domande. Tali osservazioni non pregiudicano il diritto spettante al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) di presentare nuove domande di pronuncia pregiudiziale dopo aver verificato che la risposta alle questioni sia necessaria ai fini della concreta risoluzione di una controversia di cui è investito ( 31 ). V. Conclusione 25. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di dichiararsi incompetente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a rispondere alle questioni proposte dal [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio) il 4 novembre 2021. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) In data 4 novembre 2021. ( 3 ) GU 2008, L 348, pag. 98 . ( 4 ) Facendo riferimento alla sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi ( C‑181/16 , EU:C:2018:465 ; in prosieguo: la «sentenza Gnandi»). ( 5 ) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva rimpatri stabilisce che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5». L’articolo 6, paragrafo 6, della stessa prevede che «[l]a (...) direttiva non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l’allontanamento e/o il divieto d’ingresso in un’unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale». ( 6 ) L’articolo 4 della Carta non è pertinente ai fini della causa C‑712/21, poiché la ricorrente non ha lamentato una violazione di tale disposizione. ( 7 ) Le questioni pregiudiziali nelle cause C‑711/21 e C‑712/21 sono identiche, ad eccezione del fatto che, nella causa C‑712/21, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha ritenuto che non occorresse proporre una questione vertente sull’articolo 4 della Carta. ( 8 ) Il permesso di soggiorno in questione è una «Carte F». Esso è valido per cinque anni. ( 9 ) Il permesso di soggiorno in questione è una «Carte A». Esso è valido per un anno ed è rinnovabile. ( 10 ) L’Office des étrangers (Ufficio belga per l’immigrazione). ( 11 ) Conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. ( 12 ) C.E., n o 254.100 del 24 giugno 2022. In tale sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha statuito che, poiché al ricorrente era stato rilasciato un permesso di soggiorno «siffatta decisione è incompatibile con l’ordine di lasciare il territorio» e «costituisce un atto a tal punto antitetico rispetto a quest’ultimo da espungere detta decisione dall’ordinamento giuridico. Dato che l’atto amministrativo impugnato (...) è stato espunto dall’ordinamento giuridico, il dispositivo della sentenza impugnata non può più essere contestato dal ricorrente. Pertanto, il ricorrente non ha più interesse ad agire nell’ambito del presente ricorso». ( 13 ) V. sentenze del 27 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑492/11 , EU:C:2013:428 , punti da 24 a 26 e giurisprudenza ivi citata); del 27 febbraio 2014, Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2014:101 , punti da 27 a 29 e giurisprudenza ivi citata); e del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) ( C‑510/19 , EU:C:2020:953 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). ( 14 ) Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) non fosse al corrente del fatto che i ricorrenti disponessero di un permesso di soggiorno al 4 novembre 2021, esso non ha informato la Corte di tali sviluppi, pur avendone ricevuto comunicazione il 24 febbraio 2022. In tale contesto, il punto 26 delle raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ( GU 2019, C 380, pag. 1 ) dichiara, in particolare, che «spetta [al giudice del rinvio] rendere noto alla Corte qualsiasi incidente processuale che possa influire sul procedimento pregiudiziale (...)». ( 15 ) Sentenza del 24 ottobre 2013, Stoilov i Ko ( C‑180/12 , EU:C:2013:693 , punto 38 ). Sebbene il governo belga abbia sollevato la questione della ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale nel presente procedimento, da tale sentenza e dalla sentenza Gnandi (punto 31) risulta che la Corte può verificare d’ufficio la questione della ricevibilità di tali domande. Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il giudice del rinvio sospende la procedura di cui è investito. Tuttavia, l’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte di giustizia stabilisce che la Corte può chiedere chiarimenti al giudice del rinvio. ( 16 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punto 90 ). ( 17 ) V. [OSCURATO:PERSONA], J., [OSCURATO:PERSONA] by the Court of Justice of the Duties of Cooperation of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 10 EC , [OSCURATO:PERSONA], 2007, vol. 31, n. 5, pag. 1517. V. anche Klamert, M., «[OSCURATO:PERSONA] 4 TEU» in Kellerbauer, M., Klamert, M., and Tomkin, J., (a cura di), The EU Treaties and the Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (online), 2019, pagg. da 35 a 60. ( 18 ) [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. Essi facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione. ( 19 ) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a prendere tutte le misure idonee a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione. V. sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE) ( C‑316/19 , EU:C:2020:1030 , punti 119 e 124 ). ( 20 ) Ordinanza del 13 luglio 1990, Zwartveld e a. ( C‑2/88 IMM , EU:C:1990:315 , punto 17 ). ( 21 ) Sentenza dell’8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher ( C‑231/89 , EU:C:1990:386 , punto 23 ). ( 22 ) V.C.E., n. 254.100, del 24 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) deve verificare la pertinenza e il contenuto di tale giurisprudenza nazionale nel contesto delle controversie di cui ai procedimenti principali. Risulta, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che la sua posizione in materia sia cambiata di recente. V. sentenza del 15 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) ( C‑194/19 , EU:C:2021:270 , punto 20 ), che riguardava un ricorso analogo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato). In tale causa, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha indicato, a seguito di una richiesta di informazioni della Corte, che il ricorso per di cui al procedimento principale, vertente sulla legittimità di una decisione che respingeva la domanda di asilo del ricorrente e gli ingiungeva di lasciare il territorio belga, aveva un oggetto, poiché riguardava una decisione giurisdizionale che nessuna circostanza fattuale poteva eliminare dall’ordinamento giuridico. ( 23 ) V., di converso, punti 32 e 33 della sentenza Gnandi, dai quali emerge che [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) aveva spiegato chiaramente il motivo per cui la risposta della Corte era necessaria ai fini della risoluzione della controversia di cui era investito e il motivo per cui intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. V. anche sentenza del 13 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑165/14 , EU:C:2016:675 , punti 30 e 31 ), dalla quale emerge che il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) aveva spiegato che, sebbene la controversia di cui era investito, vertente sul diniego di rilasciare di un permesso di soggiorno, fosse stata risolta, una risposta della Corte alla domanda di pronuncia pregiudiziale era utile ai fini della decisione di una questione ancora aperta, concernente il risarcimento dovuto a causa di tale diniego. ( 24 ) V.C.E., n. 254.100, del 24 giugno 2022. ( 25 ) Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che esso non abbia interpellato, a tal riguardo, l’autorità belga competente. ( 26 ) V., per analogia, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punto 107 ). ( 27 ) Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑492/11 , EU:C:2013:225 , paragrafo 22 ). ( 28 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2013:844 , paragrafo 29 ). ( 29 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punto 141 e giurisprudenza ivi citata). ( 30 ) La risposta della Corte a questioni proposte in circostanze del genere potrebbe costituire un parere consultivo su questioni ipotetiche, in violazione del compito della Corte nell’ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE. ( 31 ) V., per analogia, ordinanza del 12 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑692/15 a C‑694/15 , EU:C:2016:344 , punto 30 ).