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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 12559/2024

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uente DECRETO sul ricorso 14463-2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], anche quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistente e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende ex lege resistente avverso la SENTENZA n. 122/2022, pronunciatada CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese del giudizio, in quanto [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate si sono limitate a depositare procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 14463-2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], anche quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistente e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende ex lege resistente avverso la SENTENZA n. 122/2022, pronunciatada CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese del giudizio, in quanto [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate si sono limitate a depositare procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e dichiara che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
Decreto Cassazione n. 12559/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris