Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11403/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare l'ordinanza con rinvio; lette le conclusioni della parte civile, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la conferma dell'ordinanza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla custodia cautelare patita dal 6/6/2012 al 23/3/2015 in ordine al delitto di tentato omicidio aggravato.

2. Propone ricorso per cassazione il Pennestrì, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 314, comma 2 e 627, comma 3, cod. proc. pen., con manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta di riparazione con motivazione manifestamente illogica e con travisamento della prova quanto al momento in cui sarebbero stati acquisiti gli elementi che avrebbero giustificato la derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni personali.

Premesso che l'ordinanza avrebbe, prima, parlato di dichiarazioni delle persone offese (in dibattimento, di contenuto diverso rispetto a quelle della fase cautelare), ma, poi, avrebbe citato soltanto quelle del teste Sergi; tanto premesso, lo stesso provvedimento avrebbe palesemente errato nell'individuare il momento in cui queste differenti dichiarazioni sarebbero state rese.

In particolare, la Corte avrebbe citato "l'esito della fase istruttoria del giudizio di appello di rinvio", senza valutare che, nello stesso grado, nessuna fase istruttoria sarebbe stata invero svolta.

Ancora, la sentenza di assoluzione dal delitto di tentato omicidio (Corte di appello, 10/5/2016) spiegherebbe chiaramente che il Sergi avrebbe espresso incertezze, quanto alla presenza di un accendino nelle mani del ricorrente, già lo stesso giorno dei fatti (18/5/2012), quando - dopo esser stato sentito dalla polizia giudiziaria (alle 06.10) - era stato ascoltato dal pubblico ministero (alle 15.10).

La stessa sentenza di appello, pur citata nell'ordinanza, proverebbe pertanto che il teste, già a distanza di poche ore, aveva rettificato le precedenti dichiarazioni, affermando di non poterle confermare.

La Corte di appello, quindi, sarebbe incorsa in un travisamento della prova sugli elementi a disposizione tanto del giudice della cautela, quanto di quello della cognizione, così da rigettare la domanda di riparazione con argomento viziato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Occorre premettere che la Corte di appello si è pronunciata, in sede di rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 16117 del 14/3/2023, con la quale era stato chiesto di rinnovare il giudizio in ordine ad uno specifico profilo: accertare, cioè, se la derubricazione nel reato di lesioni semplici, punito con pena edittale che non consentiva l'applicazione della misura (a differenza dell'originaria contestazione di tentato omicidio), fosse stata compiuta in sede di merito sulla base degli stessi elementi che aveva avuto a disposizione il Giudice della cautela, ovvero di elementi diversi ed ulteriori emersi solo in una fase successiva rispetto alla adozione della misura.

Questa indicazione è stata ben recepita dal Giudice del rinvio, che l'ha correttamente richiamata a pag. 12 del provvedimento.

5. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata si fonda primariamente sulle dichiarazioni del teste Sergi, presente ai fatti, il quale prima aveva dichiarato di aver visto il ricorrente con un accendino in mano, gridando "vi bruciu...vi bruciu", quindi aveva espresso incertezza al riguardo, ritenendo di non poter confermare tali circostanze; a parere della Corte di appello, questa rettifica sarebbe avvenuta soltanto nel corso del giudizio di merito, ed in particolare "solo all'esito della fase istruttoria del giudizio d'appello di rinvio", definito con la sentenza del 10/5/2016 che aveva assolto il ricorrente dal delitto di tentato omicidio.

Ancora, l'ordinanza valorizza alcune intercettazioni effettuate in carcere, in cui lo stesso Pennestrì - il 23/6/2012 - aveva affermato: "io ce lo avevo l'accendino - gli ho detto - ma non l'ho uscito..." Questi elementi, a giudizio della Corte di appello, potevano dunque far ritenere legittima la misura cautelare, perché inseriti in un contesto - emerso come pacifico - nel quale il ricorrente, bloccata la vettura sulla quale viaggiava la ex fidanzata, vi aveva buttato dentro liquido infiammabile (benzina), così cagionando lesioni personali.

6. Ebbene, il Collegio ritiene che questa motivazione sia viziata.

7. Come ben sostiene il ricorso, infatti, è la stessa ordinanza a citare un significativo passaggio della sentenza di appello del 10/5/2016, nel quale si afferma che "solo nell'immediatezza il Sergi ha riferito del tentativo da parte del Pennestrì di dare fuoco al fazzoletto (pezzo) di carta con l'accendino che teneva in mano atteso che, il testimone, sentito dopo qualche minuto (corsivo dell'estensore, n.d.e.) dal Pm, non ha mostrato altrettanta certezza nell'affermare la presenza dell'accendino e dello stesso pezzo di carta".

Analoga incertezza era stata poi manifestata anche "in un momento successivo", così come con riguardo all'espressione "vi bruciu...vi bruciu".

8. Il passo della sentenza di appello citato nella stessa ordinanza, pertanto, appare riferire la differente versione del Sergi (rectius: una versione meno sicura sul decisivo profilo riguardante la presenza dell'accendino e le minacce) alla stessa data dei fatti e, dunque, ad un momento certamente precedente l'adozione dell'ordinanza cautelare genetica; il provvedimento qui impugnato, tuttavia, non tiene conto di questo elemento, ed anzi sembra considerare la sola versione originaria del Sergi (come apparentemente confermata dalla intercettazione effettuata in carcere il 23 giugno), che il medesimo teste, tuttavia, aveva repentinamente revocato in dubbio già lo stesso giorno in cui l'aveva resa.

9. L'ordinanza, pertanto, deve essere nuovamente annullata con rinvio, affinché la Corte di appello rinnovi il giudizio muovendo dal presupposto che il Sergi aveva mostrato incertezze sulla presenza dell'accendino e sulle minacce profferite dal Pennestrì, mutando la precedente versione, già il 18 maggio 2012, alle

15.10. In sede di rinvio, saranno anche definite le questioni relative alle spese sostenute dalla parte civile in questo grado.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare l'ordinanza con rinvio; lette le conclusioni della parte civile, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la conferma dell'ordinanza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla custodia cautelare patita dal 6/6/2012 al 23/3/2015 in ordine al delitto di tentato omicidio aggravato. 2. Propone ricorso per cassazione il Pennestrì, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 314, comma 2 e 627, comma 3, cod. proc. pen., con manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta di riparazione con motivazione manifestamente illogica e con travisamento della prova quanto al momento in cui sarebbero stati acquisiti gli elementi che avrebbero giustificato la derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni personali. Premesso che l'ordinanza avrebbe, prima, parlato di dichiarazioni delle persone offese (in dibattimento, di contenuto diverso rispetto a quelle della fase cautelare), ma, poi, avrebbe citato soltanto quelle del teste Sergi; tanto premesso, lo stesso provvedimento avrebbe palesemente errato nell'individuare il momento in cui queste differenti dichiarazioni sarebbero state rese. In particolare, la Corte avrebbe citato "l'esito della fase istruttoria del giudizio di appello di rinvio", senza valutare che, nello stesso grado, nessuna fase istruttoria sarebbe stata invero svolta. Ancora, la sentenza di assoluzione dal delitto di tentato omicidio (Corte di appello, 10/5/2016) spiegherebbe chiaramente che il Sergi avrebbe espresso incertezze, quanto alla presenza di un accendino nelle mani del ricorrente, già lo stesso giorno dei fatti (18/5/2012), quando - dopo esser stato sentito dalla polizia giudiziaria (alle 06.10) - era stato ascoltato dal pubblico ministero (alle 15.10). La stessa sentenza di appello, pur citata nell'ordinanza, proverebbe pertanto che il teste, già a distanza di poche ore, aveva rettificato le precedenti dichiarazioni, affermando di non poterle confermare. La Corte di appello, quindi, sarebbe incorsa in un travisamento della prova sugli elementi a disposizione tanto del giudice della cautela, quanto di quello della cognizione, così da rigettare la domanda di riparazione con argomento viziato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Occorre premettere che la Corte di appello si è pronunciata, in sede di rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 16117 del 14/3/2023, con la quale era stato chiesto di rinnovare il giudizio in ordine ad uno specifico profilo: accertare, cioè, se la derubricazione nel reato di lesioni semplici, punito con pena edittale che non consentiva l'applicazione della misura (a differenza dell'originaria contestazione di tentato omicidio), fosse stata compiuta in sede di merito sulla base degli stessi elementi che aveva avuto a disposizione il Giudice della cautela, ovvero di elementi diversi ed ulteriori emersi solo in una fase successiva rispetto alla adozione della misura. Questa indicazione è stata ben recepita dal Giudice del rinvio, che l'ha correttamente richiamata a pag. 12 del provvedimento. 5. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata si fonda primariamente sulle dichiarazioni del teste Sergi, presente ai fatti, il quale prima aveva dichiarato di aver visto il ricorrente con un accendino in mano, gridando "vi bruciu...vi bruciu", quindi aveva espresso incertezza al riguardo, ritenendo di non poter confermare tali circostanze; a parere della Corte di appello, questa rettifica sarebbe avvenuta soltanto nel corso del giudizio di merito, ed in particolare "solo all'esito della fase istruttoria del giudizio d'appello di rinvio", definito con la sentenza del 10/5/2016 che aveva assolto il ricorrente dal delitto di tentato omicidio. Ancora, l'ordinanza valorizza alcune intercettazioni effettuate in carcere, in cui lo stesso Pennestrì - il 23/6/2012 - aveva affermato: "io ce lo avevo l'accendino - gli ho detto - ma non l'ho uscito..." Questi elementi, a giudizio della Corte di appello, potevano dunque far ritenere legittima la misura cautelare, perché inseriti in un contesto - emerso come pacifico - nel quale il ricorrente, bloccata la vettura sulla quale viaggiava la ex fidanzata, vi aveva buttato dentro liquido infiammabile (benzina), così cagionando lesioni personali. 6. Ebbene, il Collegio ritiene che questa motivazione sia viziata. 7. Come ben sostiene il ricorso, infatti, è la stessa ordinanza a citare un significativo passaggio della sentenza di appello del 10/5/2016, nel quale si afferma che "solo nell'immediatezza il Sergi ha riferito del tentativo da parte del Pennestrì di dare fuoco al fazzoletto (pezzo) di carta con l'accendino che teneva in mano atteso che, il testimone, sentito dopo qualche minuto (corsivo dell'estensore, n.d.e.) dal Pm, non ha mostrato altrettanta certezza nell'affermare la presenza dell'accendino e dello stesso pezzo di carta". Analoga incertezza era stata poi manifestata anche "in un momento successivo", così come con riguardo all'espressione "vi bruciu...vi bruciu". 8. Il passo della sentenza di appello citato nella stessa ordinanza, pertanto, appare riferire la differente versione del Sergi (rectius: una versione meno sicura sul decisivo profilo riguardante la presenza dell'accendino e le minacce) alla stessa data dei fatti e, dunque, ad un momento certamente precedente l'adozione dell'ordinanza cautelare genetica; il provvedimento qui impugnato, tuttavia, non tiene conto di questo elemento, ed anzi sembra considerare la sola versione originaria del Sergi (come apparentemente confermata dalla intercettazione effettuata in carcere il 23 giugno), che il medesimo teste, tuttavia, aveva repentinamente revocato in dubbio già lo stesso giorno in cui l'aveva resa. 9. L'ordinanza, pertanto, deve essere nuovamente annullata con rinvio, affinché la Corte di appello rinnovi il giudizio muovendo dal presupposto che il Sergi aveva mostrato incertezze sulla presenza dell'accendino e sulle minacce profferite dal Pennestrì, mutando la precedente versione, già il 18 maggio 2012, alle 15.10. In sede di rinvio, saranno anche definite le questioni relative alle spese sostenute dalla parte civile in questo grado. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di R
Sentenza Cassazione n. 11403/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris