CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2023
Cassazione n. 47338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 8/5/2023, rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 10/2/2023, con la quale era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare intramuraria con quella degli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la valutazione della attualità delle esigenze cautelari. Evidenzia la difesa, accanto al tempo trascorso in stato di custodia cautelare intramuraria, l'insorgenza di un fatto nuovo, costituito dal provvedimento intervenuto in data 18/1/2023 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del marito [OSCURATO:PERSONA]; che la motivazione dell'ordinanza custodiale dà atto che l'odierna ricorrente non ha mai avuto contatti diretti con altri indagati nel procedimento a riprova del suo ruolo di mera testa di legno; che, dunque, il ridimensionamento del suo ruolo incide sulla intensità delle esigenze cautelari da salvaguardare; che la questione relativa alla insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - lungi dal costituire elemento di novità, non essendo stata proposta al giudice di prime cure, come ha ritenuto il Tribunale del riesame - comporta un affievolimento delle esigenze cautelari; che in ogni caso il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. non può essere desunto dal carattere del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello del Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che si completano reciprocamente, si osserva come il motivo posto a base del ricorso - che può essere sintetizzato nel ritenuto ridimensionamento del ruolo avuto dalla Giustino nel reato concorsuale - sia inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze di fatto estranee al sindacato di legittimità, perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi contenuti negli atti. Non solo, perché risulta aspecifico, posto che si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato. Invero, il Tribunale del riesame ha affermato che l'ordinanza custodiale emessa a carico del Florio non ridimensiona, ma conferma e consolida il quadro cautelare sussistente a nei confronti dell'imputata; che la stessa è gravemente indiziata in relazione a tre condotte di trasferimento fraudolento di valori, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (condotte queste che hanno trovato conferma in sede di riesame e di legittimità); che dal provvedimento cautelare emesso nei confronti del di lei marito non emerge che la ricorrente non ha avuto contatti con gli altri indagati, ma solo che i rapporti sono stati tenuti mediante l'utilizzo dell'utenza telefonica del Florio e che la stessa è stata presente, unitamente al marito ed al coimputato [OSCURATO:PERSONA], a tutti gli atti relativi alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; che le dichiarazioni rese dalla Giustino in sede di interrogatorio, miranti a edulcorare le condotte tenute dai coimputati, sono sintomatiche del suo pieno inserimento nel cosiddetto "sistema Alvaro"; che i delitti per cui si procede sono assistiti dalla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che la difesa non ha allegato nessun elemento idoneo a superare detta presunzione.Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis