CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 14469/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1904/2023 R.G. proposto da -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la s entenza n. 1211 /20 2 2 de lla Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 17.11.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’INPS con qualifica di dirigente, convenne in giudizio il datore di lavoro per chiedere l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di prima sistemazione con riguardo al suo trasferimento d’ufficio dalla sede di lavoro e al conseguente cambio di residenza. L’INPS resistette alla domanda, eccependo che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 aveva soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla legge n. 836 del 1973 e poi adeguati dalla legge n. 417 del 1978. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda, ritenendo che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non fosse applicabile ai rapportidi lavoro dell’ente previdenziale, riguardando soltanto i dipendenti delle amministrazioni statali. L’INPS si rivolse quindi alla Corte d’Appello di Catanzaro, che respinse l’impugnazione. Contro la sentenza d’appello l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La lavorat rice si è difes a con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’INPS denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 44, d ella legge n. 183/2011, degli artt. 18, 19, 20, 21 e 24 della legge n. 836/1973, degli artt. 66 e 74 del CCNL 2002-2005, come confermati dall’art. 29 del CCNL 2006-2009, area VI, dirigenti Parastato, nonché dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, tutti in relazione all’art. 360, comma 2, n. 3, c.p.c.». 1.1. La sentenza viene censurata nella parte essenziale in cui statuisce che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 riguarda solo i dipendenti statali e, quindi, non si applica ai rapporti di lavoro del parastato, tra i quali quelli dell’INPS. In secondo luogo, il ricorrente – pur riconoscendo che l’indennità di prima sistemazione, a differenza di altre indennità previste dalla legge n. 836 del 1973, non è stata soppressa dal citato comma 44 – sostiene che quest’ultimo avrebbe comunque abrogato le disposizioni contrattuali e amministrative che fissano l’importo dell’indennità in misura superiore a quanto previsto nella legge del 1973, come aggiornata nel 1978. 2. Il motivo è infondato, essendo condivisibile, decisivo ed assorbente il rilievo che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche agli enti diversi dallo Stato, qual è l’INPS, come questa Corte ha già recentemente avuto occasione di affermare in cause del tutto analoghe alla presente (Cass. nn. 20311/2023; 20339/2023; 2344/2023; 20360/2023; 20664/2023; 20668/2023). 2.1. Per giungere a tale conclusione non è certo decisiva la circostanza che l’art. 4 è rubricato «Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri». Pur non volendosi negare in assoluto il valore della rubrica nell’interpretazione dei testi di legge poco chiari (v. Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un limite nell’interpretazione dell’intero art. 4. Infatti, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, contiene disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’INPS. 2.2. Rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, della disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte della corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali (comma 66). Il comma 44 rientra nel gruppo delle disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze». Viceversa, il comma 66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come recita il precedente comma 65. Ebbene, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione delle spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014»), che l ’ INPS, l’ INPDAP e l ’ INAIL dovevano raggiungere, «nell’ambito della propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa». 2.3. Dunque, il microsistema dell’art. 4 della legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata delle misure di riduzione di spesa per ciascun Ministero e, per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, viene fissato un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo. Il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali». 2.4. Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e le disposizioni della stessa legge delle quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova confermanell’art. 26 della stessa legge, con il quale il legislatore dell’epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione delle somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi. 2.5. È altresì opportuno evidenziare che con la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165del 2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entratain vigore della legge n. 183 del 2011, continuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti. Plurime ragioni inducono, pertanto, a ritenere inapplicabile ai dipendenti dell’INPS la prima parte del comma 44.2.6. Né può essere attribuito valore interpretativo in senso contrario, come pretenderebbe la difesa dell’INPS, alla seconda parte del comma 44, ove si legge: «Sono, inoltre, soppresse le analoghedisposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico». Infatti, se si afferma che la prima parte della disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro» va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all’epoca, il comparto Ministeri. Del pari, con l’esclusione del «personaleappartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno della categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estranei a quella categoria. 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione dei criteri e principi di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 3.1. Il motivo presuppone che la corte territoriale abbia violato i canoni legali di interpretazione del contratto, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto portare, secondo l’INPS, all’accertamento che nella determinazione di conferimento dell’incarico e nel contratto individuale non vi era alcun richiamo, diretto o indiretto, alla determina n. 1/2009 con cui il commissario straordinario dell’INPS, in attuazione dell’art. 66 7 del CCNL di comparto, aveva stabilito la misura dell’indennità di prima sistemazione. 3.2. Il motivo è infondato. Infatti, come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello, la mera constatazioneche l’indennità di prima sistemazione non era menzionata nel contratto individuale non è sufficiente per escluderne l’applicazione al rapporto di lavoro, il quale è comunque disciplinato anche dalle prevalenti previsioni della contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45, comma 2,del d.lgs. n. 165 del 2001. Meno che meno la medesima constatazione può essere considerata sufficiente per sostenere che la Corte territoriale abbia violato, nell’interpretazione del contratto di lavoro, i canoni legali ermeneutici del «senso letterale delle parole» e della ricostruzione della «comune intenzione delle parti» (art.1362 c.c.). 4. Respinto il ricorso, si ravvisano giustificate ragioni per compensare le spese del presente grado, tenuto conto che il ricorso venne presentato prima del formarsi del citato orientamento di questa Corte e che, in precedenza, la complessità della normativapuò avere determinato nel l’istituto ricorrente l’erronea convinzione di agire in adempimento di un obbligo di legge. 5.In base all’esito del giudizio, sussist ono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; compensa le spese delgiudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del