CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 21451/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di Appello di Messina in data 4/3/2021 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato provvedimento la Corte di Appello di Messina rigettava l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Tribunale di Messina, in data 7/12/2020, aveva applicato nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale di P.S. per anni uno e mesi due. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Papale, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto:2.1 la violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. in quanto il Tribunale non ha indicato alcun elemento atto a fondare l'applicazione della misura di prevenzione sul presupposto di cui all'art. 1 lett. c) d.lgs n. 159/2011 e anche la Corte territoriale si è limitata ad una formula di stile, priva di contenuto, senza indicare in maniera specifica i precedenti ovvero il contenuto delle informazioni di polizia, cui ha fatto generico riferimento; 2.2 la violazione dell'art. 8, comma 1, d.lgs n. 159/2011 in ragione della mancanza di motivazione circa la commisurazione della misura di prevenzione e l'indicazione della durata, anche alla luce della denunziata discrasia tra quanto indicato in motivazione dal Tribunale e il tenore del dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale ha espressamente escluso la ravvisabilità in capo al Papale di profili di pericolosità rilevanti ex art 1, lett. b), D. Igs n. 159/2011, ritenendo, nondimeno, giustificata la misura della sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 1 lett. c) senza, tuttavia, esplicitare gli elementi che in concreto ne legittimano l'applicazione, rendendo al riguardo una motivazione meramente apparente. 1.1 Questa Corte ritiene con indirizzo costante che può stimarsi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Rv. 281842; Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Rv. 272682; nello stesso senso, Sez. 2, n. 18264 del 31/3/2022, non mass.). La pericolosità sociale rilevante alla stregua del parametro evocato impone l'accertamento, secondo i criteri propri della prevenzione, della riferibilità al proposto di fatti criminosi non occasionali che abbiano attitudine lesiva della sicurezza e tranquillità pubblica. Il peculiare profilo di pericolosità in esame postula, dunque, che l'offensività dei reati addebitati al proposto non sia circoscritta a beni giuridici individuali, ma chiami in causa la tutela dei superiori interessi che garantiscono la convivenza sociale. Nell'esegesi della disposizione in esame assume, inoltre, fondamentale rilievo la prescrizione che vuole il proposto "dedito" alla specifica tipologia di reati ivi enunziata, trattandosi di una aggettivazione espressiva di assiduità criminosa di talché i fatti alla base del giudizio di pericolosità devono dispiegarsi in un significativo lasso temporale della vita del proposto in modo da acquisire, complessivamente valutati, valenza dimostrativa del carattere non occasionale dell'attività illecita (in tal senso, in motivazione, Sez. 6,n. 32903/21 cit.; Sez. 2, n. 10359 del 14 gennaio 2020, n.m.). 2. La Corte territoriale si è discostata dai richiamati principi, effettuando un generico riferimento ai precedenti che militano a carico del ricorrente e alle pendenze giudiziarie, senza alcuno scrutinio circa la natura degli illeciti e la loro attitudine a porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, omettendo, pertanto, la verifica degli indici fattuali ai quali si ricollega funzionalmente il giudizio prognostico di pericolosità. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve disporsi l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio Così deciso in Roma il giorno 11/3/2022 i Il Consigliere estensore eidente [OSCURATO:PERSONA]