CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 05601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32767/2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deducendo la violazione dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. in relazione alla manifestazione della volontà sulle condizioni dell'applicazione di Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», risulta manifestamente infondato con riguardo al profilo di violazione di legge e ciò in quanto, dopo una richiesta di applicazione di pena cui il P.M. non prestava il consenso, risulta dal verbale di udienza che l'imputato era presente ed ha concordato la pena poi applicata dal giudice, a nulla rilevando l'assenza di procura speciale nella seconda istanza poiché la manifestazione di volontà è stata espressa dall'imputo presente in udienza. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026