CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 31688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30 VILL 56/58, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 cpc; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.478/2021 pubblicata in data 9 febbraio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. 125/2022 RG 9241-2021 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 20 OTT 20222022.