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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41995/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 24/5/2019 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 9/5/2014, assolveva l'imputato dalla contravvenzione di guida senza patente perché il fatto non è previsto come reato; confermava la pena responsabilità del Lorenzetti per i fatti di ricettazione ascrittigli ai capi 1) e 2) della rubrica, rideterminando la pena, atteso il già intervenuto riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma 2, cod.pen., in mesi nove di reclusione ed euro 550,00 di multa.i

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ricettazione di ricette mediche in contestazione al capo 2).

La difesa sostiene che la sentenza impugnata ha travisato il dato documentale relativo alle ricette a firma apparente della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ritenendole originali mentre il foglio contenente la prescrizione costituisce una mera fotocopia di un ricettario utilizzato dal medico.

La Corte, inoltre, ha travisato le dichiarazioni della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha mai asserito che le ricette portanti la sua sottoscrizione provenissero dal ricettario sottrattole ma si è limitata a disconoscere la firma apposta sulle stesse, a riferire del furto subito nel 2010 e ad affermare la astratta corrispondenza grafica dei corpi di reato con il ricettario in sua dotazione.

Secondo la difesa l'accertato possesso in capo all'imputato di fotocopie del ricettario non consente di ritenere integrato il reato di ricettazione né può sostenersi la tesi che il reato presupposto sia da identificare nel delitto di falso, integrato dalla contraffazione della prescrizione medica e della firma del sanitario, non potendo escludersi che la formazione del documento sia direttamente ascrivibile all'imputato; 2.2 la violazione dell'art. 81, comma 2, cod.pen. in relazione all'ipotesi di ricettazione di un motoveicolo ascritta sub 1).

La difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di riduzione della pena inflitta valorizzando i precedenti penali dell'imputato e l'utilizzazione delle ricette contraffatte per l'acquisto di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, il gravame difensivo si riferiva alla pena base determinata per il delitto sub 1), ritenuto dal Tribunale di maggiore gravità, sicché risulta inconferente il riferimento all'utilizzo delle ricette che poteva rilevare esclusivamente per la determinazione dell'aumento a titolo continuazione ma non ai fini della commisurazione della pena base. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.

Quanto al primo motivo deve escludersi qualsivoglia travisamento delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito dal momento che il primo giudice (pag. 3 sent. Trib.) ha ben chiarito che le due ricette mediche rinvenute in possesso del prevenuto e compilate con timbro e sottoscrizione apocrifa della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] erano stilate su moduli in bianco intestati al sanitario costituenti fotocopie dei fogli di un ricettario contenuto nella borsa sottrattale in Roma il 6 gennaio 2010.

La teste in dibattimento ha espressamente disconosciuto il timbro apposto sui reperti ed escluso che la compilazione delle ricette fosse a lei OL riferibile.

Il Tribunale, inoltre, a pag. 4, ha espressamente argomentato la sussistenza del delitto di ricettazione, evidenziando la provenienza delittuosa delle ricette in questione in quanto frutto di attività di contraffazione, in perfetta aderenza con la prospettazione condensata nel capo di incolpazione.

In sede d'appello la difesa ha contestato siffatta valutazione, sostenendo l'insussistenza del reato presupposto in quanto "la contraffazione di un documento...richiede che la falsa riproduzione abbia l'apparenza di un originale, non avendo una fotocopia- che appaia a chiunque come tale- alcuna efficacia equiparabile a quella di un originale (atto d'appello, pag. 3).

La difesa omette di considerare che, per quanto emerso in dibattimento, la natura di copia pertiene esclusivamente al supporto cartaceo utilizzato da ignoti per la stesura della prescrizione del farmaco ad effetto stupefacente Stilnox, prescrizione corredata da firma apocrifa e timbro falso della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] sicché il contenuto del documento risulta materialmente ed ideologicamente falso e finalizzato ad autorizzare illecitamente la fornitura del farmaco.

Ciò che rileva ai fini dell'integrazione del delitto presupposto non è, dunque, la ricezione di copie di un ricettario di origine furtiva sebbene di siffatte copie incorporanti l'autorizzazione alla fornitura del farmaco integralmente falsa e, quindi, di un documento penalmente rilevante ex artt. 482/477 cod.pen.( in tal senso Sez. 5, n. 13509 del 13/01/2015, Rv. 263066; Sez.

U, Sentenza n. 6752 del 16/04/1988 ,Rv. 178541).

Nessun travisamento appare, pertanto, ravvisabile nell'affermazione della Corte territoriale circa il carattere "originale" delle ricette cadute in sequestro in quanto all'evidenza riferito ai reperti integralmente considerati, incorporanti le false prescrizioni farmaceutiche. 2.Né possono trovare ingresso gli argomenti dedotti per la prima volta in sede di legittimità secondo cui non esiste in atti prova certa che l'autore delle false prescrizioni mediche non sia stato l'imputato ovvero che lo stesso avesse consapevolezza della provenienza illecita delle ricette.

Trattasi di profili che esulano dalla devoluzione operata dinanzi la Corte territoriale e, comunque, manifestamente infondati ove si consideri che la giurisprudenza di legittimità reputa che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Rv. 259428; n. 23047 del 14/5/2010, Rv 247430) e la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto s'impone solo allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Rv. 277594; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, dL Rv. 268098).

Nella specie il ricorrente non ha reso dichiarazioni circa le ragioni del possesso delle ricette contraffatte né tantomeno ha riferito di averle personalmente stilate o di aver concorso in detta attività, ragione che rende irricevibile la prospettazione difensiva e conclama la sussistenza del dolo del contestato reato di cui all'art. 648 cod.pen. 3.

Priva di giuridico fondamento risulta anche la censura in ordine alla determinazione della pena base con riguardo al delitto ascritto sub 1).

La difesa lamenta, invero, un vizio di motivazione, assumendo che il giudizio sulla congruità della sanzione irrogata in primo grado fa riferimento anche all'utilizzo delle ricette per l'acquisto di farmaci ad effetto stupefacente, circostanza che il ricorrente assume rilevante solo ai fini della quantificazione dell'aumento a titolo di continuazione.

Osserva la Corte che, a norma dell'art. 133, comma 2 n. 3, cod.pen. ai fini della determinazione della pena il giudice deve tener conto, tra gli altri parametri, della condotta contemporanea o susseguente al reato di talché, nel caso a giudizio, risulta del tutto legittima la valorizzazione del reato concorrente emerso all'atto dell'accertamento del possesso del motociclo di provenienza furtiva, ricondotto dal primo giudice nell'alveo del medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, cod.pen. 4.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 24/5/2019 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 9/5/2014, assolveva l'imputato dalla contravvenzione di guida senza patente perché il fatto non è previsto come reato; confermava la pena responsabilità del Lorenzetti per i fatti di ricettazione ascrittigli ai capi 1) e 2) della rubrica, rideterminando la pena, atteso il già intervenuto riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma 2, cod.pen., in mesi nove di reclusione ed euro 550,00 di multa.i 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ricettazione di ricette mediche in contestazione al capo 2). La difesa sostiene che la sentenza impugnata ha travisato il dato documentale relativo alle ricette a firma apparente della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ritenendole originali mentre il foglio contenente la prescrizione costituisce una mera fotocopia di un ricettario utilizzato dal medico. La Corte, inoltre, ha travisato le dichiarazioni della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha mai asserito che le ricette portanti la sua sottoscrizione provenissero dal ricettario sottrattole ma si è limitata a disconoscere la firma apposta sulle stesse, a riferire del furto subito nel 2010 e ad affermare la astratta corrispondenza grafica dei corpi di reato con il ricettario in sua dotazione. Secondo la difesa l'accertato possesso in capo all'imputato di fotocopie del ricettario non consente di ritenere integrato il reato di ricettazione né può sostenersi la tesi che il reato presupposto sia da identificare nel delitto di falso, integrato dalla contraffazione della prescrizione medica e della firma del sanitario, non potendo escludersi che la formazione del documento sia direttamente ascrivibile all'imputato; 2.2 la violazione dell'art. 81, comma 2, cod.pen. in relazione all'ipotesi di ricettazione di un motoveicolo ascritta sub 1). La difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di riduzione della pena inflitta valorizzando i precedenti penali dell'imputato e l'utilizzazione delle ricette contraffatte per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Tuttavia, il gravame difensivo si riferiva alla pena base determinata per il delitto sub 1), ritenuto dal Tribunale di maggiore gravità, sicché risulta inconferente il riferimento all'utilizzo delle ricette che poteva rilevare esclusivamente per la determinazione dell'aumento a titolo continuazione ma non ai fini della commisurazione della pena base. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. Quanto al primo motivo deve escludersi qualsivoglia travisamento delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito dal momento che il primo giudice (pag. 3 sent. Trib.) ha ben chiarito che le due ricette mediche rinvenute in possesso del prevenuto e compilate con timbro e sottoscrizione apocrifa della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] erano stilate su moduli in bianco intestati al sanitario costituenti fotocopie dei fogli di un ricettario contenuto nella borsa sottrattale in Roma il 6 gennaio 2010. La teste in dibattimento ha espressamente disconosciuto il timbro apposto sui reperti ed escluso che la compilazione delle ricette fosse a lei OL riferibile. Il Tribunale, inoltre, a pag. 4, ha espressamente argomentato la sussistenza del delitto di ricettazione, evidenziando la provenienza delittuosa delle ricette in questione in quanto frutto di attività di contraffazione, in perfetta aderenza con la prospettazione condensata nel capo di incolpazione. In sede d'appello la difesa ha contestato siffatta valutazione, sostenendo l'insussistenza del reato presupposto in quanto "la contraffazione di un documento...richiede che la falsa riproduzione abbia l'apparenza di un originale, non avendo una fotocopia- che appaia a chiunque come tale- alcuna efficacia equiparabile a quella di un originale (atto d'appello, pag. 3). La difesa omette di considerare che, per quanto emerso in dibattimento, la natura di copia pertiene esclusivamente al supporto cartaceo utilizzato da ignoti per la stesura della prescrizione del farmaco ad effetto stupefacente Stilnox, prescrizione corredata da firma apocrifa e timbro falso della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] sicché il contenuto del documento risulta materialmente ed ideologicamente falso e finalizzato ad autorizzare illecitamente la fornitura del farmaco. Ciò che rileva ai fini dell'integrazione del delitto presupposto non è, dunque, la ricezione di copie di un ricettario di origine furtiva sebbene di siffatte copie incorporanti l'autorizzazione alla fornitura del farmaco integralmente falsa e, quindi, di un documento penalmente rilevante ex artt. 482/477 cod.pen.( in tal senso Sez. 5, n. 13509 del 13/01/2015, Rv. 263066; Sez. U, Sentenza n. 6752 del 16/04/1988 ,Rv. 178541). Nessun travisamento appare, pertanto, ravvisabile nell'affermazione della Corte territoriale circa il carattere "originale" delle ricette cadute in sequestro in quanto all'evidenza riferito ai reperti integralmente considerati, incorporanti le false prescrizioni farmaceutiche. 2.Né possono trovare ingresso gli argomenti dedotti per la prima volta in sede di legittimità secondo cui non esiste in atti prova certa che l'autore delle false prescrizioni mediche non sia stato l'imputato ovvero che lo stesso avesse consapevolezza della provenienza illecita delle ricette. Trattasi di profili che esulano dalla devoluzione operata dinanzi la Corte territoriale e, comunque, manifestamente infondati ove si consideri che la giurisprudenza di legittimità reputa che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Rv. 259428; n. 23047 del 14/5/2010, Rv 247430) e la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto s'impone solo allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Rv. 277594; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, dL Rv. 268098). Nella specie il ricorrente non ha reso dichiarazioni circa le ragioni del possesso delle ricette contraffatte né tantomeno ha riferito di averle personalmente stilate o di aver concorso in detta attività, ragione che rende irricevibile la prospettazione difensiva e conclama la sussistenza del dolo del contestato reato di cui all'art. 648 cod.pen. 3. Priva di giuridico fondamento risulta anche la censura in ordine alla determinazione della pena base con riguardo al delitto ascritto sub 1). La difesa lamenta, invero, un vizio di motivazione, assumendo che il giudizio sulla congruità della sanzione irrogata in primo grado fa riferimento anche all'utilizzo delle ricette per l'acquisto di farmaci ad effetto stupefacente, circostanza che il ricorrente assume rilevante solo ai fini della quantificazione dell'aumento a titolo di continuazione. Osserva la Corte che, a norma dell'art. 133, comma 2 n. 3, cod.pen. ai fini della determinazione della pena il giudice deve tener conto, tra gli altri parametri, della condotta contemporanea o susseguente al reato di talché, nel caso a giudizio, risulta del tutto legittima la valorizzazione del reato concorrente emerso all'atto dell'accertamento del possesso del motociclo di provenienza furtiva, ricondotto dal primo giudice nell'alveo del medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, cod.pen. 4.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 settem