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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31988/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2098/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. con riferimento al rischio di cui alla polizza n. 10161012W, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] professionale –Consulente fiscale [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’srelativamente alla polizza 1607923; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4794 /20 22 depositatail 15 novembre 20 22 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, nel 2010, il dott. comm. [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inesatto adempimento dell’incarico ─ asseritamente conferitogli nel 1999 ─ di gestire gli adempimenti contabili, amministrativi e fiscali , avendo omesso di provvedere alle comunicazioni da farsi all’Agenzia delle Entrate relativamente alle operazioni non imponibili a fini Iva, il che aveva determinato l’applicazione nei confronti della società di sanzioni pecuniarie pari ad euro 142.198,75 per le violazioni commesse fra il 2005 e il 2009.

Chiamati in causa dal convenuto per esserne manlevato si costituivano gli assicuratori dei Lloyd’s relativamente alla polizza n. 1607923 nonché gli assicuratori dei Lloyd’s relativamente alla polizza n. 10161012W.

Con riferimento ai primi, nel corso del giudizio, era dichiarata cessata la materia del contendere avendo il convenuto riconosciuto la fondatezza dell’eccezione da essi opposta circa la scadenza della polizza anteriormente alla richiesta dell’assicurato.

Quindi, all’esito dell’istruttoria compiuta, il Tribunale pronunciò sentenza n. 8100 del 2019 con la quale rigett ò la domanda, condannando parte attrice a rifondere le spese processuali al Boffa e disponendo la compensazione delle spese con gli assicuratori.

2. [OSCURATO:SOCIETA]. interpose gravame, il Boffa vi resistette riproponendo le domande di garanzia rimaste assorbite in primo grado, gli assicuratori dei Llyod’s of London della polizza n. 10161012W proposero appello incidentale impugnando la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto la validità del contratto d’assicurazione.

Con sentenza n. 4794/2022, resa pubblica il 15 novembre 2022, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale e in conseguente riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della stessa della somma di euro 142.198,75,oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal 16/07/2010, ed ha rigettato la domanda di manleva dichiarando « annullata la polizza assicurativa n. 10161012W , per reticenze del Boffa al momento della stipula.

Ha posto quindi le spese del doppio grado a carico del Boffa anche nei confronti degli assicuratoriappellanti incidentali.

3. La Corte partenopea ha ritenuto provato che l’incarico conferito al Boffa comprendesse gli adempimenti tributari in questione , evidenziando al riguardo che: a) la mancata sottoscrizione del documento di conferimento d’incarico non era rilevante ai fini della prova del contenuto delle prestazioni cui il professionista era obbligato, non essendo al riguardo richiesta la forma scritta; b)le fatture prodotte dal Boffa, le quali si limitavano a riassume re l’importo dovuto, costituivano prova della esecuzione del contratto per importo corrispondente a quello indicato nel documento di conferimento d’incarico, e valevano dunque esse stesse a smentire la tesi difensiva dell’appellato; c) costituiva ulteriore indizio la circostanza, sollevata dall’appellante, che il Boffa non aveva contesta to (prima del processo) le missive ricevute circa le sanzioni comminate, ma si era limitato ad inoltrarle agli assicuratori, all’evidenza per esser n e poi garantito; rientra, infatti, nelle massime di comune esperienza la piena contestazione delle istanze di chi asserisca infondatamente di essere creditore di una prestazione; di contro, sarebbe anomal o ed inspiegabile, secondo logiche di comune comportamento, il ribaltamento della responsabilità sull’assicuratore, quantomeno comportante dei rischi di elevazione del massimale se non l’addebito dell’intero importo in certe circostanze, se colui che viene additato di essere debitore sapesse di essere totalmentenel giusto; d) questo argomento è rafforzato dalla singolare stipula di una assicurazioneproprio in periodo coincidente con quello della ispezione della G.d.F., adimostrazione della completa consapevolezza del Boffa del pericolo che stava correndo; il Boffa , infatti, immediatamente dopo i fatti per cui è causa, stipulò una nuova polizza con i LLoyd dopo aver fatto scadere quella precedente; e) il Boffa non aveva specificamente contestatoi prospetti Iva dal 2005 al 2009 inviati all’Agenzia delle Entrate (prodotti in primo grado), in cui rientravano anche le operazioni di cui risultava omessa la dichiarazione, pur essendo ivi egli indicato quale incaricato del relativo adempimento, da tanto dovendosi far derivare le conseguenze di cui all’art. 115 c.p.c.; f) non è insignificante, ai medesimi fini, la mancata contestazione dell’ulteriore affermazione diparte attrice circa il possesso dell’unica password di abilitazione al cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate da parte del Boffa; essendo egli l’unico detentore della chiave d’accesso è difficilmente sostenibile che avrebbe dovuto provvedere all’adempimento lastruttura amministrativa interna alla società; g) la presenza del Boffa durante le operazioni di controllo fiscale della Guardia di Finanza— testualmente provata dal verbale in atti ed affermata d a lla società attrice con assunto riportato dal Boffa nei proprio atti difensivi del giudizio di primo grado, senza contestazioni — prova il suo ruolo di responsabilità circa gli adempimenti fiscali - tributari della società: al professionista era stata delegata la cooperazione con le autorità di polizia, eventualità difficilmente immaginabile in assenza di un incarico comprensivo delle prestazioni e delle relative conoscenze sui documenti fiscali della società, su cui si svolgevano le indagini.

La stessa circostanza è stata infine ritenuta dalla Corte d’appello causa di annullabilità del contratto di assicurazione ai sensi dell’art.1892 cod. civ.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resist ono , con separati controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. conriferimento al rischio di cui alla polizza n. 10161012W.

L’altra parte intimat a, [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s relativamente alla polizza 1607923,non svolge difese in questa sede.

5. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che non v’è prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti degli assicuratori Lloyd’s relativamente alla polizza 1607923, non risultando depositato il messaggio di ricevuta di avvenuta consegna (RdAC ) della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso nei loro confronti ; trattandosi tuttavia di parte rispetto alla quale già in primo grado fu dichiarata cessata la materia del contendere, con statuizione di cui dà atto la sentenza d’appello e che non è stata impugnata, non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione nei suoi confronti ex art.332 cod. proc. civ..

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, « in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e/o 4 e/o 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art 2697 c.c.».

Lamenta che i fatti dai quali la Corte ha ritenuto di poter trarre la provadell’esistenza dell’obbligo in questione (fatto ignoto) sono frutto di violazione e falsa applicazione del “principio di non contestazione” di cui all’art. 115 c.p.c.

Rileva in tal senso che: — la fattura n . 6/2008 è stata prodotta in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in uno alle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., secondo termine , a corredo del contratto disconosciuto, giammai come fonte autonoma di prova del rapporto professionale; le fatture prodotte da [OSCURATO:SOCIETA] recavano sì un importo corrispondente a quello indicato nel disconosciuto documento di conferimento di incarico, ma si riferivano esplicitamente ad un incarico di “consulenza contabile e amministrativa”; egli non aveva disconosciuto la fattura in parola, come atto da lui effettivamente formato, confermando di aver ricevuto le somme portate nella fattura, aveva però contestato che l’attività fosse relativa alla consulenza fiscale; — quanto a lle diffide stragiudiziali , non sussiste alcun onere del destinatario di contestarle per impedire che si possa ritenere tacitamente riconosciuto quanto ivi ascrittogli, con una sorta di ammissione di responsabilità; il principio di non contestazione presuppone che le circostanze fattuali siano dedotte da una parte all’interno del processo e che la controparte si sia costituita in giudizio; peraltro, l’inoltro di tali diffide alla compagnia assicuratrice costituisce unobbligatorio adempimento contrattuale per l’assicurato al fine di evitare di decadere dalla garanzia assicurativa ed evitare così di incorrere nella violazione dell’art. 1914 cod.civ.; —il mancato disconoscimento dei prospetti Iva nei quali egli era indicato come incaricato non è argomento di prova dal momento che si tratta di adempimenti distinti: le lettere di intento vanno trasmesse mensilmente secondo l’art. 1,comma 381, l. n. 311 del 2014, mentre le dichiarazioni Iva inviate telematicamente sono periodiche ed annuali; il fatto, ammesso, che egli inoltrasse all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni Iva non dimostra che egli fosse anche incaricato della loro predisposizione; — l’affermazione secondo cui egli era l’unico in possesso della password necessaria per l’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate mentre la società ne era sprovvistaera contenuta , per la prima volta, nella memoria exart 183, sesto comma, c.p.c., primo termine , ed era mirata a confutare le sue contrarie allegazioni sul punto; anche tali circostanze erano state comunque da lui contestate nella successiva memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., secondo termine.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.,«violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.», deducendo, sotto altro profilo, l’inidoneità degli elementi presuntivi valorizzati dalla Corte d’Appello.

Sostiene chela decisione è frutto di un travisamento della prova, con una ricognizione del contenuto oggettivo degli atti processuali errata e non conforme alle deduzioni e prove effettivamente raccolte.

Rileva in tal senso, in particolare, che: — la dizione “responsabile” contenuta nei prospetti Iva, con relativa indicazione dello studio Boffa, è riferita unicamente alla “comunicazione”, rectius trasmissione, “annuale dati Iva ” e non (anche) all’attività di redazione delle dichiarazioni Iva; —è inesistente il dato della stipula di un’assicurazione proprio in coincidenza dell’ispezione della G.d.F.; dalle polizze assicurative e dalle stesse deduzioni delle chiamate in causa si evince, infatti , che un’assicurazione per la responsabilità professionale era stata stipulata già nel 2004 e che quella stipulata il 9 marzo 2010 non è altro che il rinnovo di quella con scadenza annuale, contraddistinto solo da diverso numero; —è stato travisato il contenuto del verbale redatto dalla Guardia di Finanza datata 26 febbraio 2010, dal momento che in esso si dà atto della sola presenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], legale rapp.te p.t. della [OSCURATO:SOCIETA].; —è stato travisato anche il contenuto delle fatture, atteso che se è vero che recano un importo corrispondente a quello indicato nel documento ‘di conferimento di incarico’ prodotto da controparte quale compenso annuale, esse però esplicitamente riferiscono tale onorario ad un incarico di consulenza contabile e amministrativa e non anche fiscale.

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 1227 c.c.», lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione — sollevata sin dalla comparsa di risposta in primo grado e sempre reiterata, fino alla udienza di conclusioni in appello — di concorso colposo del creditore nella causazione del danno , sull’assunto che la società, la cui organizzazione interna prevede una struttura ad hoc che si interessa di contabilità, avrebbe potuto evitare il danno usando l’ordinaria diligenza.

5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma primo, n. 1 e/o 3 e/o 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1892 e dell’art. 2697 c.c.», nonché «omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

Lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia pronunciato l’annullamento della polizza assicurativa n. 10161012W da lui stipulata con gli [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s, per asserita reticenza e mancata comunicazione di circostanze rilevanti ai fini del contratto assicurativo, avendo essa omesso di valutare se sussistesse il requisito del dolo o della colpa grave nella divisata reticenza dell’assicurato e se questa fosse effettivamente determinante nel consenso dell’assicuratore, violando al riguardo il criterio di riparto dell’onere probatorio in materia.

6. Il primo motivo è inammissibile.

La censura di violazione del principio di non contestazione coglie solo alcuni dei passaggi del complesso e articolato ragionamento probatorio svolto in sentenza.

In particolare: —la rilevanza del contenuto delle fatture emesse dal Boffa per le prestazioni rese e prodotte da [OSCURATO:SOCIETA] non è affermata in sentenza in applicazione del principio di non contestazione, ma costituisce frutto di una valutazione della sua portata indiziaria, sulla quale difatti si concentra l'argomentare critico del ricorrente in termini che però non possono trovare ingresso nel presente giudizio, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile; — per converso, il rilievo attribuito al mancato disconoscimento dei prospetti Iva nei quali il Boffa era indicato come incaricato è, bensì, in sentenza ricondotto espressamente a l principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.,ma con il motivo in esame non si censura il fatto che la Corte abbia ritenuto non contestato il contenuto di quel documento (la cui veridicità anzi si conferma), quanto piuttosto la valutazione che di tale documento si fa in sentenza come idonea a dimostrare la sussistenza del contestato incarico di provvedere agli adempimenti tributari, in essi inclusa anche la trasmissione delle c.d. lettere d'intenti prescritta in relazione alle operazioni non imponibili: censura, dunque , anch'essa impingente nella valutazione di merito come tale esclusa d al sindacato di questa Corte; —non è attinta da censura, con il motivo in esame , l'applicazione che del principio in questione la Corte d'appello fa per ritenere acquisita al processo la presenza del Boffa durante le operazioni di controllo fiscale della Guardia di Finanza, là dove, a pag. 8, nell'ultimo periodo del par. 5, quanto al riguardo afferma parte attrice viene riportato dal Boffa, nei propri atti difensivi, senzacontestazioni.

I suindicati passaggi argomentativi restano sottratti, dunque , al motivo in esame e l o rendono pertanto inammissibile nella restante parte, rappresentando essi — in quanto nemmeno ammissibilmente e/o fondatamente attinti dagli altri motivi di ricorso, comesarà detto — comunque idoneo fondamento giustificativo della decisione impugnata

7. Il secondo motivo è inammissibile .1.

Lo è, anzitutto, rispetto a tutti i profili dedotti, per la ragione assorbente della non decisività dei vizi dedotti, in quanto la loro prospettazione non coinvolge il fondamento motivazionale rappresentato in sentenza dagli elementi presuntivi ricavabili dalle fatture, il quale dunque, quand’anche la censura potesse considerarsi ammissibile e/o fondata rispetto ai passaggi argomentativi specificamente da essa attinti, rimarrebbe quale valida ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione.

7.2. Mette conto comunque rilevare che la censura dovrebbe dirsi inammissibile anche per altra ragione, là dove riferisce il vizio dedotto al contenuto dei prospetti Iva e all’affermazionedell’avvenuta stipula della polizza in tempi coincidenti con la verifica fiscale In tale direzione il vizio di travisamento di provaè, infatti, dedotto in termini ben diversi da quelli che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ne consentono la prospettazione.

Secondo pacifica acquisizione, infatti, un tale vizio può configurarsi quando l’errore ricada sul momento della «percezione» del contenuto oggettivo della prova (demonstratum) e non riguardi, invece, la «valutazione» della prova stessa, ossia l’informazione probatoria che da quel contenuto oggettivo il giudice ritiene di dover trarre; non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio.

È errore sul significante, non sul significato della prova; errore che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e dunque sull’affermazione (o negazione) di un fatto invece inesistente (o esistente).

Manifestandosi anche le prove in enunciati linguistici, il travisamento concerne il misconoscimento dei dati linguistici, e dunque il livello percettivo che precede la valutazione.

Quest’ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico, si aprono le diverse opzioni valutative.

Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento della prova solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal giudice.

Il travisamento della prova postula un’assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito abbia ritenuto di poter trarre.

Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è, dunque, quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve, cioè, trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»), distinguendosi da questo solo perché inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio.

Hanno in tal senso stabilito le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 05/03/2024, n. 5792) che «il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, e trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».

Nella specie, come detto ─ al di là della inesatta riconduzione del vizio dedotto ad un error in procedendo invece che, come sarebbe stato più corretto alla stregua del testé citato arresto, ad un vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (inesatta qualificazione, comunque, non ostativa allo scrutinio della Corte per il potere/dovere ad essa attribuito di diversamente qualificare la censura: Cass. Sez.

U. 24/07/2013, n. 17931) ─ un siffatto vizio è inammissibilmente evocato con riferimento ai temi suindicati.

Ed invero, non si trae affatto dalla sentenza che le affermazioni censurate siano attribuite ad un contenuto oggettivo e testuale dei documenti considerati erroneamente percepito e, dunque, per l’appunto travisato, apparendo evidente che si tratti invece solo di una valutazione fondata sulle inferenze consentite dal loro contenuto esattamente rappresentato nella sua estrinseca consistenza di segno grafico e linguistico.

Si ricade, dunque , anche in tal caso , nella contestazione di una valutazione di merito, non consentita in questa sede se non nei limiti del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), vizio non dedotto e comunque nemmeno sostanzialmente ricavabile quale reale contenuto delle svolte doglianze

7.3. Il motivo, infine, dovrebbe dirsi comunque infondato là dove riferisce il vizio — fermo quanto evidenziato in premessa circa la sua non decisività — al verbale della Guardia di Finanza del 26 febbraio 2010.

L’esame del documento- consentito dalla sua specifica indicazione e localizzazione nel fascicolo di causa, nel rispetto degli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. - rende palese , infatti , che il suo contenuto quale riferito in sentenza [v. pag. 8, secondo capoverso, secondo periodo: «Si legge nel verbale (foglio n. 2) che la disamina degli atti veniva eseguita con “l’assistenza della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in rubrica generalizzata, e, in sua assenza, del dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta delega conservata agli atti del Reparto”»] trova piena conferma in ciò che è scritto nel documento stesso in atti (salvo l’unico ininfluente errore, estraneo al contenuto della censura, che non si tratta del foglio n. 2 ma del foglio n. 3).

8. Il terzo motivo è inammissibile.

È bensì vero che la Corte d’appello omette di pronunciarsi esplicitamente sulla eccezione di concorso del fatto colposo della ceditrice (della cui riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c. il ricorrente fornisce specifica indicazione osservante degli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.).

E tuttavia appare evidente che l’accertamento della sussistenza di un incarico professionale conferito proprio al fine di curare gli adempimenti in questione costituisce esito logicamente incompatibile con la tesi dell’appellato che intende ascrivere alla società, quanto meno in via concorrente,la colpa di quella omissione.

Può, dunque , leggersi in tale accertamento, per implicito, l’affermazione della piena responsabilità del professionista, al quale soltanto è addebitato e, comunque, addebitabile il mancato espletamento dell’incarico di curare gli adempimenti fiscali; si tratta di totale inadempimento della prestazione oggetto del contratto d’opera professionale.

In ogni caso, anche a non ritenere ravvisabile per tal motivo un rigetto implicito dell’eccezione e dunque l’infondatezza del dedotto vizio di omessa pronuncia, se ne dovrebbe comunque predicare l’inammissibilità per la non decisivitàdell’error in procedendo , ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., atteso che di quell’eccezione avrebbe dovuto comunque rilevarsi l’infondatezza per la stessa suesposta ragione.

Va in proposito rammentato che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per evidenziare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è necessario rispettare il requisito di ammissibilità di cui all'art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ.: è necessario, cioè, che la censura di violazione della norma del procedimento venga evidenziata con caratteri tali da palesare che sono stati violati «i principi regolatori del giusto processo».

Tale formulazione, sebbene evocativa dei contenuti dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, siccome poi specificati dal secondo e dagli altri commi della norma, secondo la ricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessità che l'inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principio secondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione di norma del procedimento si concreta almeno in una lesione del contraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previste e, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, con conseguente inutilità dell'art. 360-bis n. 2), in realtà il carattere che la violazione della norma del procedimento deve avere, perché possa denunciarsi in Cassazione; carattere che, anche prima dell'introduzione dell'art. 360-bis n. 2 , si esprimeva nell'essere stata la violazione denunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava (così Cass. n. 22341 del 26/09/2017, cui adde conff. ex multis, tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 2145 del 25/01/2022; n. 41230 del 22/12/2021; n. 2926 del 08/02/2021; n. 29903 del 30/12/2020; n. 28440 del 14/12/2020; n. 17966 del 27/08/2020; n. 26087 del 15/10/2019).

Nella specie, l’errore dedotto, inerente alla violazione di una norma del procedimento è, per l’appunto, privo di decisività poiché, per le ragioni dette, non incidente sul contenuto della decisione e, dunque, non arrecante un effettivo pregiudizio alla parte.

9. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, con riferimento ad entrambe le censure al suo internodedotte.

9.1. Quanto alla censura di error iuris il ricorrente omette di indicare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme evocate o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina.

La violazione dell’art. 1892 cod. civ. sarebbe predicabile se la Corte di merito avesse affermato che il contratto di assicurazione è annullabile, in presenza delle altre condizioni, anche quando il contraente non abbi a agito con dolo o con colpa grave o indipendentemente dal relativo accertamento o se avesse ricondotto alla fattispecie legale una fattispecie concreta accertata come escludente il dolo o la colpa grave del contraente.

Non invece nel caso, qual è quello di specie , in cui manchi un riferimento esplicito in motivazione a tale presupposto, da ciò solo non potendosidesumere che la Corte lo abbia escluso in concreto o lo abbia ritenuto irrilevante.

La doglianza che si appunti su tale connotato della motivazione prospetta al più un vizio di ricognizione della fattispecie concreta che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, 14/01/2019, n. 640).

9.2. La seconda censura, proposta in tale ultima direzione, deve dirsi inammissibile in quanto non dedotta nel rispetto del relativo paradigma.

Il vizio di omesso esame exart. 360 n. 5 c.p.c. non è dedotto nei termini in cui la pacifica giurisprudenza di questa Corte lo dice deducibile; oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., è infatti l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez.

U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass.n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez.

U. n. 8053 del 2014); il « fatto » il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, aver carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare ilvizio ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez.

U. n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015).

In manifesta violazione di tale paradigma ilricorrente nella specie non indica il fatto storico, oggetto di discussione e decisivo, di cui sarebbe stato omesso l’esame, ma si duole genericamente di una asserita insufficienza motivazionale.

In ogni caso, dalla motivazione della Corte d’Appello si evince la consapevolezza del Boffa sia in ordine alla specifica circostanza di fatto da rappresentare all’Assicuratore, sia sull’averla taciuta del pari consapevolmente a quest’ultimo.

10. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.

11. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere, in definitiva, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrent i , delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M rigettail ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna, in euro 5.500 ,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo intr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2098/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. con riferimento al rischio di cui alla polizza n. 10161012W, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] professionale –Consulente fiscale [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’srelativamente alla polizza 1607923; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4794 /20 22 depositatail 15 novembre 20 22 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, nel 2010, il dott. comm. [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inesatto adempimento dell’incarico ─ asseritamente conferitogli nel 1999 ─ di gestire gli adempimenti contabili, amministrativi e fiscali , avendo omesso di provvedere alle comunicazioni da farsi all’Agenzia delle Entrate relativamente alle operazioni non imponibili a fini Iva, il che aveva determinato l’applicazione nei confronti della società di sanzioni pecuniarie pari ad euro 142.198,75 per le violazioni commesse fra il 2005 e il 2009. Chiamati in causa dal convenuto per esserne manlevato si costituivano gli assicuratori dei Lloyd’s relativamente alla polizza n. 1607923 nonché gli assicuratori dei Lloyd’s relativamente alla polizza n. 10161012W. Con riferimento ai primi, nel corso del giudizio, era dichiarata cessata la materia del contendere avendo il convenuto riconosciuto la fondatezza dell’eccezione da essi opposta circa la scadenza della polizza anteriormente alla richiesta dell’assicurato. Quindi, all’esito dell’istruttoria compiuta, il Tribunale pronunciò sentenza n. 8100 del 2019 con la quale rigett ò la domanda, condannando parte attrice a rifondere le spese processuali al Boffa e disponendo la compensazione delle spese con gli assicuratori. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. interpose gravame, il Boffa vi resistette riproponendo le domande di garanzia rimaste assorbite in primo grado, gli assicuratori dei Llyod’s of London della polizza n. 10161012W proposero appello incidentale impugnando la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto la validità del contratto d’assicurazione. Con sentenza n. 4794/2022, resa pubblica il 15 novembre 2022, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale e in conseguente riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della stessa della somma di euro 142.198,75,oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal 16/07/2010, ed ha rigettato la domanda di manleva dichiarando « annullata la polizza assicurativa n. 10161012W , per reticenze del Boffa al momento della stipula. Ha posto quindi le spese del doppio grado a carico del Boffa anche nei confronti degli assicuratoriappellanti incidentali. 3. La Corte partenopea ha ritenuto provato che l’incarico conferito al Boffa comprendesse gli adempimenti tributari in questione , evidenziando al riguardo che: a) la mancata sottoscrizione del documento di conferimento d’incarico non era rilevante ai fini della prova del contenuto delle prestazioni cui il professionista era obbligato, non essendo al riguardo richiesta la forma scritta; b)le fatture prodotte dal Boffa, le quali si limitavano a riassume re l’importo dovuto, costituivano prova della esecuzione del contratto per importo corrispondente a quello indicato nel documento di conferimento d’incarico, e valevano dunque esse stesse a smentire la tesi difensiva dell’appellato; c) costituiva ulteriore indizio la circostanza, sollevata dall’appellante, che il Boffa non aveva contesta to (prima del processo) le missive ricevute circa le sanzioni comminate, ma si era limitato ad inoltrarle agli assicuratori, all’evidenza per esser n e poi garantito; rientra, infatti, nelle massime di comune esperienza la piena contestazione delle istanze di chi asserisca infondatamente di essere creditore di una prestazione; di contro, sarebbe anomal o ed inspiegabile, secondo logiche di comune comportamento, il ribaltamento della responsabilità sull’assicuratore, quantomeno comportante dei rischi di elevazione del massimale se non l’addebito dell’intero importo in certe circostanze, se colui che viene additato di essere debitore sapesse di essere totalmentenel giusto; d) questo argomento è rafforzato dalla singolare stipula di una assicurazioneproprio in periodo coincidente con quello della ispezione della G.d.F., adimostrazione della completa consapevolezza del Boffa del pericolo che stava correndo; il Boffa , infatti, immediatamente dopo i fatti per cui è causa, stipulò una nuova polizza con i LLoyd dopo aver fatto scadere quella precedente; e) il Boffa non aveva specificamente contestatoi prospetti Iva dal 2005 al 2009 inviati all’Agenzia delle Entrate (prodotti in primo grado), in cui rientravano anche le operazioni di cui risultava omessa la dichiarazione, pur essendo ivi egli indicato quale incaricato del relativo adempimento, da tanto dovendosi far derivare le conseguenze di cui all’art. 115 c.p.c.; f) non è insignificante, ai medesimi fini, la mancata contestazione dell’ulteriore affermazione diparte attrice circa il possesso dell’unica password di abilitazione al cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate da parte del Boffa; essendo egli l’unico detentore della chiave d’accesso è difficilmente sostenibile che avrebbe dovuto provvedere all’adempimento lastruttura amministrativa interna alla società; g) la presenza del Boffa durante le operazioni di controllo fiscale della Guardia di Finanza— testualmente provata dal verbale in atti ed affermata d a lla società attrice con assunto riportato dal Boffa nei proprio atti difensivi del giudizio di primo grado, senza contestazioni — prova il suo ruolo di responsabilità circa gli adempimenti fiscali - tributari della società: al professionista era stata delegata la cooperazione con le autorità di polizia, eventualità difficilmente immaginabile in assenza di un incarico comprensivo delle prestazioni e delle relative conoscenze sui documenti fiscali della società, su cui si svolgevano le indagini. La stessa circostanza è stata infine ritenuta dalla Corte d’appello causa di annullabilità del contratto di assicurazione ai sensi dell’art.1892 cod. civ. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resist ono , con separati controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. conriferimento al rischio di cui alla polizza n. 10161012W. L’altra parte intimat a, [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s relativamente alla polizza 1607923,non svolge difese in questa sede. 5. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che non v’è prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti degli assicuratori Lloyd’s relativamente alla polizza 1607923, non risultando depositato il messaggio di ricevuta di avvenuta consegna (RdAC ) della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso nei loro confronti ; trattandosi tuttavia di parte rispetto alla quale già in primo grado fu dichiarata cessata la materia del contendere, con statuizione di cui dà atto la sentenza d’appello e che non è stata impugnata, non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione nei suoi confronti ex art.332 cod. proc. civ.. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, « in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e/o 4 e/o 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art 2697 c.c.». Lamenta che i fatti dai quali la Corte ha ritenuto di poter trarre la provadell’esistenza dell’obbligo in questione (fatto ignoto) sono frutto di violazione e falsa applicazione del “principio di non contestazione” di cui all’art. 115 c.p.c. Rileva in tal senso che: — la fattura n . 6/2008 è stata prodotta in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in uno alle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., secondo termine , a corredo del contratto disconosciuto, giammai come fonte autonoma di prova del rapporto professionale; le fatture prodotte da [OSCURATO:SOCIETA] recavano sì un importo corrispondente a quello indicato nel disconosciuto documento di conferimento di incarico, ma si riferivano esplicitamente ad un incarico di “consulenza contabile e amministrativa”; egli non aveva disconosciuto la fattura in parola, come atto da lui effettivamente formato, confermando di aver ricevuto le somme portate nella fattura, aveva però contestato che l’attività fosse relativa alla consulenza fiscale; — quanto a lle diffide stragiudiziali , non sussiste alcun onere del destinatario di contestarle per impedire che si possa ritenere tacitamente riconosciuto quanto ivi ascrittogli, con una sorta di ammissione di responsabilità; il principio di non contestazione presuppone che le circostanze fattuali siano dedotte da una parte all’interno del processo e che la controparte si sia costituita in giudizio; peraltro, l’inoltro di tali diffide alla compagnia assicuratrice costituisce unobbligatorio adempimento contrattuale per l’assicurato al fine di evitare di decadere dalla garanzia assicurativa ed evitare così di incorrere nella violazione dell’art. 1914 cod.civ.; —il mancato disconoscimento dei prospetti Iva nei quali egli era indicato come incaricato non è argomento di prova dal momento che si tratta di adempimenti distinti: le lettere di intento vanno trasmesse mensilmente secondo l’art. 1,comma 381, l. n. 311 del 2014, mentre le dichiarazioni Iva inviate telematicamente sono periodiche ed annuali; il fatto, ammesso, che egli inoltrasse all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni Iva non dimostra che egli fosse anche incaricato della loro predisposizione; — l’affermazione secondo cui egli era l’unico in possesso della password necessaria per l’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate mentre la società ne era sprovvistaera contenuta , per la prima volta, nella memoria exart 183, sesto comma, c.p.c., primo termine , ed era mirata a confutare le sue contrarie allegazioni sul punto; anche tali circostanze erano state comunque da lui contestate nella successiva memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., secondo termine. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.,«violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.», deducendo, sotto altro profilo, l’inidoneità degli elementi presuntivi valorizzati dalla Corte d’Appello. Sostiene chela decisione è frutto di un travisamento della prova, con una ricognizione del contenuto oggettivo degli atti processuali errata e non conforme alle deduzioni e prove effettivamente raccolte. Rileva in tal senso, in particolare, che: — la dizione “responsabile” contenuta nei prospetti Iva, con relativa indicazione dello studio Boffa, è riferita unicamente alla “comunicazione”, rectius trasmissione, “annuale dati Iva ” e non (anche) all’attività di redazione delle dichiarazioni Iva; —è inesistente il dato della stipula di un’assicurazione proprio in coincidenza dell’ispezione della G.d.F.; dalle polizze assicurative e dalle stesse deduzioni delle chiamate in causa si evince, infatti , che un’assicurazione per la responsabilità professionale era stata stipulata già nel 2004 e che quella stipulata il 9 marzo 2010 non è altro che il rinnovo di quella con scadenza annuale, contraddistinto solo da diverso numero; —è stato travisato il contenuto del verbale redatto dalla Guardia di Finanza datata 26 febbraio 2010, dal momento che in esso si dà atto della sola presenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], legale rapp.te p.t. della [OSCURATO:SOCIETA].; —è stato travisato anche il contenuto delle fatture, atteso che se è vero che recano un importo corrispondente a quello indicato nel documento ‘di conferimento di incarico’ prodotto da controparte quale compenso annuale, esse però esplicitamente riferiscono tale onorario ad un incarico di consulenza contabile e amministrativa e non anche fiscale. 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 1227 c.c.», lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione — sollevata sin dalla comparsa di risposta in primo grado e sempre reiterata, fino alla udienza di conclusioni in appello — di concorso colposo del creditore nella causazione del danno , sull’assunto che la società, la cui organizzazione interna prevede una struttura ad hoc che si interessa di contabilità, avrebbe potuto evitare il danno usando l’ordinaria diligenza. 5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma primo, n. 1 e/o 3 e/o 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1892 e dell’art. 2697 c.c.», nonché «omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia pronunciato l’annullamento della polizza assicurativa n. 10161012W da lui stipulata con gli [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s, per asserita reticenza e mancata comunicazione di circostanze rilevanti ai fini del contratto assicurativo, avendo essa omesso di valutare se sussistesse il requisito del dolo o della colpa grave nella divisata reticenza dell’assicurato e se questa fosse effettivamente determinante nel consenso dell’assicuratore, violando al riguardo il criterio di riparto dell’onere probatorio in materia. 6. Il primo motivo è inammissibile. La censura di violazione del principio di non contestazione coglie solo alcuni dei passaggi del complesso e articolato ragionamento probatorio svolto in sentenza. In particolare: —la rilevanza del contenuto delle fatture emesse dal Boffa per le prestazioni rese e prodotte da [OSCURATO:SOCIETA] non è affermata in sentenza in applicazione del principio di non contestazione, ma costituisce frutto di una valutazione della sua portata indiziaria, sulla quale difatti si concentra l'argomentare critico del ricorrente in termini che però non possono trovare ingresso nel presente giudizio, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile; — per converso, il rilievo attribuito al mancato disconoscimento dei prospetti Iva nei quali il Boffa era indicato come incaricato è, bensì, in sentenza ricondotto espressamente a l principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.,ma con il motivo in esame non si censura il fatto che la Corte abbia ritenuto non contestato il contenuto di quel documento (la cui veridicità anzi si conferma), quanto piuttosto la valutazione che di tale documento si fa in sentenza come idonea a dimostrare la sussistenza del contestato incarico di provvedere agli adempimenti tributari, in essi inclusa anche la trasmissione delle c.d. lettere d'intenti prescritta in relazione alle operazioni non imponibili: censura, dunque , anch'essa impingente nella valutazione di merito come tale esclusa d al sindacato di questa Corte; —non è attinta da censura, con il motivo in esame , l'applicazione che del principio in questione la Corte d'appello fa per ritenere acquisita al processo la presenza del Boffa durante le operazioni di controllo fiscale della Guardia di Finanza, là dove, a pag. 8, nell'ultimo periodo del par. 5, quanto al riguardo afferma parte attrice viene riportato dal Boffa, nei propri atti difensivi, senzacontestazioni. I suindicati passaggi argomentativi restano sottratti, dunque , al motivo in esame e l o rendono pertanto inammissibile nella restante parte, rappresentando essi — in quanto nemmeno ammissibilmente e/o fondatamente attinti dagli altri motivi di ricorso, comesarà detto — comunque idoneo fondamento giustificativo della decisione impugnata 7. Il secondo motivo è inammissibile .1. Lo è, anzitutto, rispetto a tutti i profili dedotti, per la ragione assorbente della non decisività dei vizi dedotti, in quanto la loro prospettazione non coinvolge il fondamento motivazionale rappresentato in sentenza dagli elementi presuntivi ricavabili dalle fatture, il quale dunque, quand’anche la censura potesse considerarsi ammissibile e/o fondata rispetto ai passaggi argomentativi specificamente da essa attinti, rimarrebbe quale valida ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione. 7.2. Mette conto comunque rilevare che la censura dovrebbe dirsi inammissibile anche per altra ragione, là dove riferisce il vizio dedotto al contenuto dei prospetti Iva e all’affermazionedell’avvenuta stipula della polizza in tempi coincidenti con la verifica fiscale In tale direzione il vizio di travisamento di provaè, infatti, dedotto in termini ben diversi da quelli che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ne consentono la prospettazione. Secondo pacifica acquisizione, infatti, un tale vizio può configurarsi quando l’errore ricada sul momento della «percezione» del contenuto oggettivo della prova (demonstratum) e non riguardi, invece, la «valutazione» della prova stessa, ossia l’informazione probatoria che da quel contenuto oggettivo il giudice ritiene di dover trarre; non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio. È errore sul significante, non sul significato della prova; errore che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e dunque sull’affermazione (o negazione) di un fatto invece inesistente (o esistente). Manifestandosi anche le prove in enunciati linguistici, il travisamento concerne il misconoscimento dei dati linguistici, e dunque il livello percettivo che precede la valutazione. Quest’ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico, si aprono le diverse opzioni valutative. Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento della prova solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal giudice. Il travisamento della prova postula un’assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito abbia ritenuto di poter trarre. Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è, dunque, quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve, cioè, trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»), distinguendosi da questo solo perché inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio. Hanno in tal senso stabilito le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 05/03/2024, n. 5792) che «il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, e trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». Nella specie, come detto ─ al di là della inesatta riconduzione del vizio dedotto ad un error in procedendo invece che, come sarebbe stato più corretto alla stregua del testé citato arresto, ad un vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (inesatta qualificazione, comunque, non ostativa allo scrutinio della Corte per il potere/dovere ad essa attribuito di diversamente qualificare la censura: Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) ─ un siffatto vizio è inammissibilmente evocato con riferimento ai temi suindicati. Ed invero, non si trae affatto dalla sentenza che le affermazioni censurate siano attribuite ad un contenuto oggettivo e testuale dei documenti considerati erroneamente percepito e, dunque, per l’appunto travisato, apparendo evidente che si tratti invece solo di una valutazione fondata sulle inferenze consentite dal loro contenuto esattamente rappresentato nella sua estrinseca consistenza di segno grafico e linguistico. Si ricade, dunque , anche in tal caso , nella contestazione di una valutazione di merito, non consentita in questa sede se non nei limiti del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), vizio non dedotto e comunque nemmeno sostanzialmente ricavabile quale reale contenuto delle svolte doglianze 7.3. Il motivo, infine, dovrebbe dirsi comunque infondato là dove riferisce il vizio — fermo quanto evidenziato in premessa circa la sua non decisività — al verbale della Guardia di Finanza del 26 febbraio 2010. L’esame del documento- consentito dalla sua specifica indicazione e localizzazione nel fascicolo di causa, nel rispetto degli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. - rende palese , infatti , che il suo contenuto quale riferito in sentenza [v. pag. 8, secondo capoverso, secondo periodo: «Si legge nel verbale (foglio n. 2) che la disamina degli atti veniva eseguita con “l’assistenza della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in rubrica generalizzata, e, in sua assenza, del dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta delega conservata agli atti del Reparto”»] trova piena conferma in ciò che è scritto nel documento stesso in atti (salvo l’unico ininfluente errore, estraneo al contenuto della censura, che non si tratta del foglio n. 2 ma del foglio n. 3). 8. Il terzo motivo è inammissibile. È bensì vero che la Corte d’appello omette di pronunciarsi esplicitamente sulla eccezione di concorso del fatto colposo della ceditrice (della cui riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c. il ricorrente fornisce specifica indicazione osservante degli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.). E tuttavia appare evidente che l’accertamento della sussistenza di un incarico professionale conferito proprio al fine di curare gli adempimenti in questione costituisce esito logicamente incompatibile con la tesi dell’appellato che intende ascrivere alla società, quanto meno in via concorrente,la colpa di quella omissione. Può, dunque , leggersi in tale accertamento, per implicito, l’affermazione della piena responsabilità del professionista, al quale soltanto è addebitato e, comunque, addebitabile il mancato espletamento dell’incarico di curare gli adempimenti fiscali; si tratta di totale inadempimento della prestazione oggetto del contratto d’opera professionale. In ogni caso, anche a non ritenere ravvisabile per tal motivo un rigetto implicito dell’eccezione e dunque l’infondatezza del dedotto vizio di omessa pronuncia, se ne dovrebbe comunque predicare l’inammissibilità per la non decisivitàdell’error in procedendo , ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., atteso che di quell’eccezione avrebbe dovuto comunque rilevarsi l’infondatezza per la stessa suesposta ragione. Va in proposito rammentato che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per evidenziare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è necessario rispettare il requisito di ammissibilità di cui all'art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ.: è necessario, cioè, che la censura di violazione della norma del procedimento venga evidenziata con caratteri tali da palesare che sono stati violati «i principi regolatori del giusto processo». Tale formulazione, sebbene evocativa dei contenuti dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, siccome poi specificati dal secondo e dagli altri commi della norma, secondo la ricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessità che l'inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principio secondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione di norma del procedimento si concreta almeno in una lesione del contraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previste e, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, con conseguente inutilità dell'art. 360-bis n. 2), in realtà il carattere che la violazione della norma del procedimento deve avere, perché possa denunciarsi in Cassazione; carattere che, anche prima dell'introduzione dell'art. 360-bis n. 2 , si esprimeva nell'essere stata la violazione denunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava (così Cass. n. 22341 del 26/09/2017, cui adde conff. ex multis, tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 2145 del 25/01/2022; n. 41230 del 22/12/2021; n. 2926 del 08/02/2021; n. 29903 del 30/12/2020; n. 28440 del 14/12/2020; n. 17966 del 27/08/2020; n. 26087 del 15/10/2019). Nella specie, l’errore dedotto, inerente alla violazione di una norma del procedimento è, per l’appunto, privo di decisività poiché, per le ragioni dette, non incidente sul contenuto della decisione e, dunque, non arrecante un effettivo pregiudizio alla parte. 9. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, con riferimento ad entrambe le censure al suo internodedotte. 9.1. Quanto alla censura di error iuris il ricorrente omette di indicare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme evocate o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina. La violazione dell’art. 1892 cod. civ. sarebbe predicabile se la Corte di merito avesse affermato che il contratto di assicurazione è annullabile, in presenza delle altre condizioni, anche quando il contraente non abbi a agito con dolo o con colpa grave o indipendentemente dal relativo accertamento o se avesse ricondotto alla fattispecie legale una fattispecie concreta accertata come escludente il dolo o la colpa grave del contraente. Non invece nel caso, qual è quello di specie , in cui manchi un riferimento esplicito in motivazione a tale presupposto, da ciò solo non potendosidesumere che la Corte lo abbia escluso in concreto o lo abbia ritenuto irrilevante. La doglianza che si appunti su tale connotato della motivazione prospetta al più un vizio di ricognizione della fattispecie concreta che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, 14/01/2019, n. 640). 9.2. La seconda censura, proposta in tale ultima direzione, deve dirsi inammissibile in quanto non dedotta nel rispetto del relativo paradigma. Il vizio di omesso esame exart. 360 n. 5 c.p.c. non è dedotto nei termini in cui la pacifica giurisprudenza di questa Corte lo dice deducibile; oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., è infatti l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass.n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); il « fatto » il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, aver carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare ilvizio ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015). In manifesta violazione di tale paradigma ilricorrente nella specie non indica il fatto storico, oggetto di discussione e decisivo, di cui sarebbe stato omesso l’esame, ma si duole genericamente di una asserita insufficienza motivazionale. In ogni caso, dalla motivazione della Corte d’Appello si evince la consapevolezza del Boffa sia in ordine alla specifica circostanza di fatto da rappresentare all’Assicuratore, sia sull’averla taciuta del pari consapevolmente a quest’ultimo. 10. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. 11. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere, in definitiva, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrent i , delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M rigettail ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna, in euro 5.500 ,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo intr
Sentenza Cassazione n. 31988/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris