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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 19053/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi del tutto generici, peraltro, riferiti a un altro imputato e a diversa sentenza; rilevato, infatti, che non vi è corrispondenza tra i motivi dedotti in appello per il Martino, condannato per il reato di evasione e i motivi di ricorso riferiti al Croce e al reato a questi ascritto, che si sarebbe addirittura prescritto nel 2016, ben prima dell'evasione ascritta all ricorrente ( 7 settembre 2017); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi del tutto generici, peraltro, riferiti a un altro imputato e a diversa sentenza; rilevato, infatti, che non vi è corrispondenza tra i motivi dedotti in appello per il Martino, condannato per il reato di evasione e i motivi di ricorso riferiti al Croce e al reato a questi ascritto, che si sarebbe addirittura prescritto nel 2016, ben prima dell'evasione ascritta all ricorrente ( 7 settembre 2017); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente
Sentenza Cassazione n. 19053/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris