Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2018/2019
ECLI:EU:T:2019:754
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0383_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 23 ottobre 2019 – Walker e a. / Parlamento e Consiglio
(causa T‑383/19 R)
«Procedimenti sommari – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) 2018/1806 – Perdita della cittadinanza dell’Unione – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Irricevibilità manifesta del ricorso principale – Irricevibilità»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 15, 16)
2.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità prima facie del ricorso principale – Esame sommario del ricorso principale da parte del giudice del procedimento sommario – Ricorso di annullamento di un regolamento riguardante le conseguenze del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea in materia di obbligo di visto – Ricorso proposto da cittadini del [OSCURATO:PERSONA] che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e che non hanno potuto partecipare al referendum che ha condotto all’avvio della procedura di recesso – Atto che non pregiudica individualmente detti cittadini – Irricevibilità
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 1; regolamento del Parlamento e del Consiglio 2018/1806, come modificato dal regolamento 2019/592)
(v. punti 19‑21, 31, 32)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 22, 31, 32)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento riguardante le conseguenze del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea in materia di obbligo di visto – Ricorso proposto da cittadini del [OSCURATO:PERSONA] che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e che non hanno potuto partecipare al referendum che ha condotto all’avvio della procedura di recesso – Insussistenza di incidenza individuale
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento e del Consiglio 2018/1806, come modificato dal regolamento 2019/592)
(v. punti 23‑31)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione (
GU 2019, L 103
I, pag. 1) e, dall’altro, all’adozione di taluni provvedimenti provvisori.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.