CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Milia unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Antuono-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n.160/2022depositata il 29/12/2022.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, in cui si dà atto della bonariadefinizione della controversia e del sopravvenuto difetto di interesse alladecisione del presente ricorso;rilevato che l’istanza è sottoscritta congiuntamente anche dalla partecontroricorrente, la quale ha dichiarato di accettare la rinuncia, concompensazione delle spese;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 6265/2023Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 22388/2026Data pubblicazione 30/06/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/06/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo