CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in data 7 gennaio 2021, ha parzialmente riformato (concedendo il beneficio della non menzione della condanna) la sentenza, nel resto confermata, con la quale egli era stato condannato dal Tribunale di Mantova il 25 giugno 2019 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza . Il ricorso consta di due motivi di doglianza. Con il primo il deducente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, che sarebbe maturata prima della sentenza d'appello. Con il secondo motivo l'esponente denuncia violazione di legge in relazione alla dedotta nullità/inutilizzabilità del verbale di accertamento in relazione alla mancata osservanza di quanto disposto dall'art. 354 cod.proc.pen. e alla carenza probatoria in ordine all'avvertimento al conducente da sottoporre ad accertamento etilometrico della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, quanto all'eccepita prescrizione, la Corte bresciana chiarisce puntualmente le ragioni in base alle quali la prescrizione non era ancora maturata alla data di pronunzia della sentenza d'appello: ragioni riconducibili al periodo di sospensione della prescrizione per adesione del difensore all'astensione dalle udienze pronunziata dall'organismo dell'avvocatura (cui conseguiva il rinvio del processo dal 15 giugno 2017 al 28 febbraio 2018) nonché al periodo di sospensione dovuto all'emergenza CoVID (di 64 giorni ex art. 83, commi 2 e 4, D.L. n. 18/2000), con conseguente spirare del termine di prescrizione al 15 gennaio 2021, ossia dopo la sentenza d'appello. Non trova perciò applicazione il dictum della sentenza a Sezioni Unite Ricci (n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016) in base alla quale è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., di cui al secondo motivo di ricorso, il motivo è manifestamente infondato: è stato precisato dalla Corte di merito che la circostanza è testualmente comprovata dal verbale di accertamenti urgenti, avente valore fidefaciente; e che essa non risulta smentita da alcuno dei testi escussi. z, Ne consegue che la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso rende irrilevante il maturare della prescrizione in data successiva alla sentenza d'appello (Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]