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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 19583/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 dal Tribunale di Bari nei confronti diD’ALCONZO Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 09/05/2025 il Tribunale di Bari in composizionemonocratica ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputatoNicola D’Alconzo per difetto della condizione di procedibilità della querela per il reato ditruffa, commesso in Bari il 31/10/2018.2.

Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte di appello d Bari, affidandolo ad un unico motivo, con il qualededuce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 124 cod. pen. con riferimento al delitto di cui all’art. 640 cod. pen.; inparticolare, posto che la parte offesa nell’aprile 2019 aveva ricevuto dall’imputato unassegno rivelatosi privo di copertura e protestato, il ricorrente assume che, a differenza diquanto sostenuto nella sentenza di primo grado, la piena consapevolezza della truffa in capoalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sia maturata in un momento successivo all’aprile 2019 ossianel mese di ottobre 2019, quando [OSCURATO:PERSONA] - esasperato dalle vane rassicurazioni epromesse dell’imputato sulla transitorietà delle sue difficoltà economiche e sulla volontà dionorare l’impegno transattivo assunto (per la consegna della somma di euro trentamila) – siera rivolto ad un nuovo legale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per tentare una conciliazione conl’imputato, potendo così rendersi conto solo da quel momento della reale volontàdell’imputato di non adempiere; ne deriva che il dies a quo per la proposizione della querela,secondo il ricorrente dovrebbe essere fissato non alla data del protesto dell’assegno, bensìall’ottobre 2019, corrispondente all’effettiva scoperta del reato, con conseguente tempestivitàdella querela sporta il 22/11/2019.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2.

Secondo principi elaborati da questa Corte, in tema di truffa contrattuale l'induzionein errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere,originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto aingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale,in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del17 /11 /2020 , dep . 2021 , Can tone , Rv . 280563-02 ; i n senso con fo rme,Sez. 2, n. 178 del 04/12/2025, dep. 2026, Felici, Rv. 289107 – 01).

Ed invero, in tema ditruffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità diesecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito acondotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integral'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod.pen. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01), considerato, altresì che laprova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersidalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso lequali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva delsoggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementioggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti comeconseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione(Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908-01).2.1.

Va inoltre ricordato che, secondo pacifico e consolidato principio, il termine per lapresentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sullabase di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.Si assume, cioè, che la presentazione della querela è rapportata alla piena conoscenza delfatto di reato da parte della vittima, in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr., tra le tante, Sez. 2,n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081-01; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba,Rv. 266954; Sez. 5, n. 46485 dei 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018 - 01).3.

Ciò premesso, nella specie risulta che, dopo la stipula di un atto transattivo (per lasomma di euro 30.000,00 da versare in dodici tranches) tra persona offesa e imputato – chegià in precedenza aveva consegnato alla prima un assegno di 60.000,00 euro rivelatosiscoperto -, quest’ultimo versava regolarmente al [OSCURATO:PERSONA] i primi due assegni e, quindi, unulteriore assegno di euro 3.000,00 poi risultato privo di provvista.

A fronte di tali elementi, iltribunale, ai fini della individuazione del dies a quo del termine per proporre querela, haritenuto che la conoscenza completa degli elementi costitutivi del reato, e quindi dellacondotta illecita dell’imputato, dovesse risalire alla data del protesto (14 aprile 2019), ossiaquando era stato restituito dalla banca al querelante l’assegno di euro 3.000,00 non pagatoper incapienza, considerate le circostanze pregresse che avevano caratterizzato la vicendae tenuto conto che, successivamente a tale data, non erano stati consegnati altri titoli, né erastata ricevuta alcuna ulteriore somma di denaro (p.3 della sentenza impugnata).3.1.

La motivazione del giudice di merito, nell’individuare le condotte artificiose poste inessere dall’imputato nell’omesso versamento di quanto pattuito e nel versamentodell’assegno protestato nell’aprile del 2019, non risulta avere approfondito i successivicomportamenti intesi a consolidare il convincimento della vittima che l’imputato si stessecomunque attivando per l’adempimento.Come evidenziato dal P.M. ricorrente, dalla stessa querela sporta dal [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] (acquisita al fascicolo del dibattimento), emerge che anche dopo il protestodell'assegno l'imputato aveva continuato a mantenere un contegno ingannatorio, mediante“continue rassicurazioni e promesse, che hanno avuto l'effetto di mantenere la personaoffesa in uno stato di errore, inducendola a credere a una transitoria difficoltà economicadell'imputato e alla sua volontà di onorare l'impegno transattivo” (così in ricorso, pag. 2), ditalché, la piena percezione della natura fraudolenta della condotta sarebbe sopraggiuntasolo nel mese di ottobre 2019, grazie all’intervento di un nuovo legale al quale il [OSCURATO:PERSONA] siera rivolto.

Ebbene, nella motivazione della sentenza impugnata, dette ulteriori condotte nonrisultano valutate nella loro attitudine e capacità decettiva, tale da rappresentare unarinnovata espressione del dolo contrattuale nella fase esecutiva del negozio e non già unmero post factum non punibile.3.

Per quanto sopra esposto, si impone l’annullamento della sentenza impugnata conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversapersona fisica.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 dal Tribunale di Bari nei confronti diD’ALCONZO Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 09/05/2025 il Tribunale di Bari in composizionemonocratica ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputatoNicola D’Alconzo per difetto della condizione di procedibilità della querela per il reato ditruffa, commesso in Bari il 31/10/2018.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte di appello d Bari, affidandolo ad un unico motivo, con il qualededuce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 124 cod. pen. con riferimento al delitto di cui all’art. 640 cod. pen.; inparticolare, posto che la parte offesa nell’aprile 2019 aveva ricevuto dall’imputato unassegno rivelatosi privo di copertura e protestato, il ricorrente assume che, a differenza diquanto sostenuto nella sentenza di primo grado, la piena consapevolezza della truffa in capoalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sia maturata in un momento successivo all’aprile 2019 ossianel mese di ottobre 2019, quando [OSCURATO:PERSONA] - esasperato dalle vane rassicurazioni epromesse dell’imputato sulla transitorietà delle sue difficoltà economiche e sulla volontà dionorare l’impegno transattivo assunto (per la consegna della somma di euro trentamila) – siera rivolto ad un nuovo legale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per tentare una conciliazione conl’imputato, potendo così rendersi conto solo da quel momento della reale volontàdell’imputato di non adempiere; ne deriva che il dies a quo per la proposizione della querela,secondo il ricorrente dovrebbe essere fissato non alla data del protesto dell’assegno, bensìall’ottobre 2019, corrispondente all’effettiva scoperta del reato, con conseguente tempestivitàdella querela sporta il 22/11/2019.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2. Secondo principi elaborati da questa Corte, in tema di truffa contrattuale l'induzionein errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere,originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto aingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale,in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del17 /11 /2020 , dep . 2021 , Can tone , Rv . 280563-02 ; i n senso con fo rme,Sez. 2, n. 178 del 04/12/2025, dep. 2026, Felici, Rv. 289107 – 01). Ed invero, in tema ditruffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità diesecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito acondotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integral'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod.pen. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01), considerato, altresì che laprova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersidalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso lequali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva delsoggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementioggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti comeconseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione(Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908-01).2.1. Va inoltre ricordato che, secondo pacifico e consolidato principio, il termine per lapresentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sullabase di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.Si assume, cioè, che la presentazione della querela è rapportata alla piena conoscenza delfatto di reato da parte della vittima, in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr., tra le tante, Sez. 2,n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081-01; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba,Rv. 266954; Sez. 5, n. 46485 dei 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018 - 01).3. Ciò premesso, nella specie risulta che, dopo la stipula di un atto transattivo (per lasomma di euro 30.000,00 da versare in dodici tranches) tra persona offesa e imputato – chegià in precedenza aveva consegnato alla prima un assegno di 60.000,00 euro rivelatosiscoperto -, quest’ultimo versava regolarmente al [OSCURATO:PERSONA] i primi due assegni e, quindi, unulteriore assegno di euro 3.000,00 poi risultato privo di provvista. A fronte di tali elementi, iltribunale, ai fini della individuazione del dies a quo del termine per proporre querela, haritenuto che la conoscenza completa degli elementi costitutivi del reato, e quindi dellacondotta illecita dell’imputato, dovesse risalire alla data del protesto (14 aprile 2019), ossiaquando era stato restituito dalla banca al querelante l’assegno di euro 3.000,00 non pagatoper incapienza, considerate le circostanze pregresse che avevano caratterizzato la vicendae tenuto conto che, successivamente a tale data, non erano stati consegnati altri titoli, né erastata ricevuta alcuna ulteriore somma di denaro (p.3 della sentenza impugnata).3.1. La motivazione del giudice di merito, nell’individuare le condotte artificiose poste inessere dall’imputato nell’omesso versamento di quanto pattuito e nel versamentodell’assegno protestato nell’aprile del 2019, non risulta avere approfondito i successivicomportamenti intesi a consolidare il convincimento della vittima che l’imputato si stessecomunque attivando per l’adempimento.Come evidenziato dal P.M. ricorrente, dalla stessa querela sporta dal [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] (acquisita al fascicolo del dibattimento), emerge che anche dopo il protestodell'assegno l'imputato aveva continuato a mantenere un contegno ingannatorio, mediante“continue rassicurazioni e promesse, che hanno avuto l'effetto di mantenere la personaoffesa in uno stato di errore, inducendola a credere a una transitoria difficoltà economicadell'imputato e alla sua volontà di onorare l'impegno transattivo” (così in ricorso, pag. 2), ditalché, la piena percezione della natura fraudolenta della condotta sarebbe sopraggiuntasolo nel mese di ottobre 2019, grazie all’intervento di un nuovo legale al quale il [OSCURATO:PERSONA] siera rivolto. Ebbene, nella motivazione della sentenza impugnata, dette ulteriori condotte nonrisultano valutate nella loro attitudine e capacità decettiva, tale da rappresentare unarinnovata espressione del dolo contrattuale nella fase esecutiva del negozio e non già unmero post factum non punibile.3. Per quanto sopra esposto, si impone l’annullamento della sentenza impugnata conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversapersona fisica.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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