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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 aprile 2025

Cassazione n. 00637/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] RUSSO Sent. n.sez. 3512/2025 CC - 03/12/2025 R.G.N. 24846/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/11/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 637/2026 Roma, lì, 08/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 05 novembre 2024, depositato in data 18 aprile 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2023 nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] e dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la confisca di due terreni posti in Rosarno, a F. 44 part. 86 e a F. 46 part. 2, e di vari ulteriori beni, intestati a [OSCURATO:PERSONA] ovvero a suoi familiari, quali la moglie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché di un conto corrente intestato alla BS Service.

La Corte di appello, rilevato che il Tribunale della prevenzione aveva respinto la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale a carico di [OSCURATO:PERSONA], condannato per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, per la mancanza di attualità della sua pericolosità sociale, avendo perimetrato tale pericolosità agli anni dal 2009 al 2013, ha riesaminato tale perimetrazione limitandola al periodo dall'aprile 2011 all'ottobre 2013, ha ribadito la sussistenza di una forte sperequazione tra il tenore di vita familiare del proposto e i suoi redditi leciti, ed ha confermato la confisca dei soli beni acquistati dal proposto nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale, come rivalutato, e dei rapporti finanziari dal medesimo alimentati o attivati nel medesimo periodo, nonché di un deposito sottoscritto il 07/12/2015, ritenendo costituire anch'esso il reimpiego di denaro di provenienza illecita.

Ha confermato altresì la confisca di un motociclo targato DN 78090, intestato a [OSCURATO:PERSONA], in quanto acquistato nel periodo della indicata perimetrazione, in cui era già presente la sproporzione reddituale, relativa anche alla donna, ritenendo altresì che il suo rapporto di coniugio con il proposto e la sua personale indisponibilità di risorse lecite legittimassero la presunzione di disponibilità del proposto sul bene.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 4 e ss. d.lgs. n. 159/2011.

La Corte ha errato nel valutare la sperequazione reddituale relativa al periodo di perimetrazione della pericolosità del proposto, in particolare perché non ha tenuto in considerazione i redditi prodotti dall'azienda agricola del medesimo, ritenuta lecita, che sono molto superiori a quelli che ha calcolato, benché il provvedimento stesso riporti i valori maggiori, indicati dal consulente della difesa.

La Corte ha ritenuto lecita l'attività dell'azienda agricola, e lecito l'acquisto di terreni per l'importo complessivo di € 156.000 che essa ha compiuto nel 2010, per cui avrebbe dovuto tenere conto degli effettivi redditi prodotti dall'azienda.

Calcolando tali redditi, il consulente della difesa ha ricostruito le disponibilità economiche della famiglia del proposto, rilevando che nel periodo di pericolosità e negli anni successivi non si è mai verificata una sperequazione negativa, bensì un surplus economico, tale da consentire anche l'accumulo di risorse.

Stante la complessità della quantificazione dei redditi e delle uscite del proposto e della sua famiglia, la Corte avrebbe dovuto disporre una perizia, così da valutare approfonditamente la corrispondenza tra i calcoli effettuati dalla polizia giudiziaria e quelli effettuati dal consulente della difesa.

La Corte, poi, non ha tenuto conto del fatto che le somme pari ad € 68.000 corrisposte al proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sas sono di provenienza lecita, tanto da essere state dissequestrate, come la somma di € 80.000 impiegata nel 2013 dai coniugi Anversa-Cananzi per l'acquisto di terreni, ed hanno provenienza lecita anche le somme impiegate per l'acquisto del motociclo e per le aperture delle polizze vita e dei libretti di deposito confiscati, beni che, infatti, sono stati dissequestrati nell'ambito del processo penale a carico del proposto.

La Corte, infine, ha confiscato il libretto di deposito aperto il 07/12/2015 senza spiegare perché abbia ritenuto che la relativa provvista sia illecita, nonostante il tempo trascorso tra la cessazione della pericolosità sociale e la sua apertura.

Il decreto è contraddittorio perché utilizza i dati delle varie consulenze di parte, estrapolandole però dal contesto in cui vengono riportati, circostanza che rende ancora più evidente la necessità di una perizia.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché non proposto dal [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge, e proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per motivi a lei non consentiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, proposti dai due ricorrenti con un unico atto, sono inammissibili, perché proposti entrambi per motivi non consentiti.

2. L'unico motivo dedotto è inammissibile, in primo luogo, perché, pur lamentando anche una violazione di legge, con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione, risulta censurare esclusivamente la erroneità o incompletezza di questa, per avere la Corte di appello esaminato e valutato solo parzialmente i dati esposti nella consulenza tecnica di parte, in particolare con riferimento all'effettivo ammontare dei redditi dell'impresa agricola, e quindi per avere calcolato in modo errato la sperequazione reddituale attribuita al proposto e alla sua famiglia.

L'art. 10, comma 3 d.lgs. n. 159/2011, richiamato dall'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, stabilisce però che il ricorso in cassazione è consentito solo per violazione di legge, «in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608, tra le più recenti).

I ricorrenti non indicano alcun errore in iudicando o in procedendo, rilevabile nel provvedimento impugnato, bensì lamentano la erroneità, la non completezza e la contraddittorietà della motivazione, perché la Corte di appello non avrebbe valutato, o avrebbe valutato in modo parziale ed erroneo, gli elementi reddituali indicati dal consulente di parte, dimostrativi dell'assenza dell'affermata sperequazione negativa, ed avrebbe, per tale errore, ritenuto sussistere quella sperequazione che consente l'applicazione della misura di prevenzione reale.

Contrariamente a tali affermazioni, la motivazione del decreto impugnato risulta completa e approfondita, avendo la Corte di appello valutato con attenzione il periodo di pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], riducendone l'ampiezza, i beni effettivamente acquisiti nel periodo di pericolosità o comunque costituenti reimpiego di risorse illecite, ed ha, non illogicamente, ritenuto che gli esborsi economici effettuati negli anni immediatamente precedenti all'emergere della pericolosità avessero esaurito ogni ipotetica capacità di risparmio, non potendosi perciò ritenere che gli acquisti compiuti nel periodo di perimetrazione della pericolosità siano stati effettuati con risorse lecite.

Le contestazioni contenute nel ricorso, relative ad asseriti errori e parzialità nella lettura e nella valutazione della consulenza tecnica disposta dai ricorrenti, attengono palesemente a vizi della motivazione, non prospettabili al giudice di legittimità.

Anche la modalità di redazione del ricorso tradisce la natura di un'impugnazione proposta solo per vizi motivazionali: nel ricorso è stata inserita, in forma pressoché integrale, la consulenza più volte richiamata, senza neppure evidenziare i punti che sarebbero stati pretermessi o erroneamente valutati nel decreto impugnato, chiedendo pertanto, di fatto, a questa Corte una nuova ed autonoma valutazione di tale documento.

Deve ribadirsi che, invece, «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944).

Tale principio è ancora più stringente quando, come nel presente caso, il ricorso è consentito solo per violazione di legge, non potendo la Corte neppure valutare la eventuale presenza, nel provvedimento impugnato, dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 3.

Non può essere ravvisata una violazione di legge neppure per una eventuale mancanza o apparenza della motivazione, che peraltro il ricorrente afferma solo lamentando, genericamente, la parzialità dell'esame compiuto sugli elementi di fatto.

Questa Corte ha sempre sostenuto che «la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità» (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771).

Peraltro, «la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, 260246) e, con specifico riferimento al procedimento di prevenzione, «la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ... ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284), non potendo comunque «essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez.

U, n. n. 33451 del 29/05/2014, cit.).

La lettura dell'ordinanza impugnata rende evidente la completezza e non apoditticità della motivazione, che si è confrontata, in particolare, con la consulenza depositata dal proposto e con gli argomenti difensivi, e pertanto rende evidente l'assenza di una violazione di legge, anche sotto tale profilo.

4. Il ricorso proposto dalla terza interessata, [OSCURATO:PERSONA], appare inammissibile anche perché deduce la medesima questione sollevata dal coniuge, unico soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, cioè la sussistenza del requisito della sproporzione reddituale, necessario per l'applicazione della confisca.

Questa Corte, con la pronuncia Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300, ha però affermato che «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto». [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non è legittimata a contestare la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della misura di prevenzione reale, mentre ella si è associata alla prospettazione di tale questione, avanzata dal coniuge, senza mai sostenere di essere l'effettiva proprietaria dei beni confiscati di cui ella risulta titolare.

Il suo ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile anche per tale ragione.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] RUSSO Sent. n.sez. 3512/2025 CC - 03/12/2025 R.G.N. 24846/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/11/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 637/2026 Roma, lì, 08/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 05 novembre 2024, depositato in data 18 aprile 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2023 nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] e dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la confisca di due terreni posti in Rosarno, a F. 44 part. 86 e a F. 46 part. 2, e di vari ulteriori beni, intestati a [OSCURATO:PERSONA] ovvero a suoi familiari, quali la moglie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché di un conto corrente intestato alla BS Service. La Corte di appello, rilevato che il Tribunale della prevenzione aveva respinto la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale a carico di [OSCURATO:PERSONA], condannato per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, per la mancanza di attualità della sua pericolosità sociale, avendo perimetrato tale pericolosità agli anni dal 2009 al 2013, ha riesaminato tale perimetrazione limitandola al periodo dall'aprile 2011 all'ottobre 2013, ha ribadito la sussistenza di una forte sperequazione tra il tenore di vita familiare del proposto e i suoi redditi leciti, ed ha confermato la confisca dei soli beni acquistati dal proposto nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale, come rivalutato, e dei rapporti finanziari dal medesimo alimentati o attivati nel medesimo periodo, nonché di un deposito sottoscritto il 07/12/2015, ritenendo costituire anch'esso il reimpiego di denaro di provenienza illecita. Ha confermato altresì la confisca di un motociclo targato DN 78090, intestato a [OSCURATO:PERSONA], in quanto acquistato nel periodo della indicata perimetrazione, in cui era già presente la sproporzione reddituale, relativa anche alla donna, ritenendo altresì che il suo rapporto di coniugio con il proposto e la sua personale indisponibilità di risorse lecite legittimassero la presunzione di disponibilità del proposto sul bene. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 4 e ss. d.lgs. n. 159/2011. La Corte ha errato nel valutare la sperequazione reddituale relativa al periodo di perimetrazione della pericolosità del proposto, in particolare perché non ha tenuto in considerazione i redditi prodotti dall'azienda agricola del medesimo, ritenuta lecita, che sono molto superiori a quelli che ha calcolato, benché il provvedimento stesso riporti i valori maggiori, indicati dal consulente della difesa. La Corte ha ritenuto lecita l'attività dell'azienda agricola, e lecito l'acquisto di terreni per l'importo complessivo di € 156.000 che essa ha compiuto nel 2010, per cui avrebbe dovuto tenere conto degli effettivi redditi prodotti dall'azienda. Calcolando tali redditi, il consulente della difesa ha ricostruito le disponibilità economiche della famiglia del proposto, rilevando che nel periodo di pericolosità e negli anni successivi non si è mai verificata una sperequazione negativa, bensì un surplus economico, tale da consentire anche l'accumulo di risorse. Stante la complessità della quantificazione dei redditi e delle uscite del proposto e della sua famiglia, la Corte avrebbe dovuto disporre una perizia, così da valutare approfonditamente la corrispondenza tra i calcoli effettuati dalla polizia giudiziaria e quelli effettuati dal consulente della difesa. La Corte, poi, non ha tenuto conto del fatto che le somme pari ad € 68.000 corrisposte al proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sas sono di provenienza lecita, tanto da essere state dissequestrate, come la somma di € 80.000 impiegata nel 2013 dai coniugi Anversa-Cananzi per l'acquisto di terreni, ed hanno provenienza lecita anche le somme impiegate per l'acquisto del motociclo e per le aperture delle polizze vita e dei libretti di deposito confiscati, beni che, infatti, sono stati dissequestrati nell'ambito del processo penale a carico del proposto. La Corte, infine, ha confiscato il libretto di deposito aperto il 07/12/2015 senza spiegare perché abbia ritenuto che la relativa provvista sia illecita, nonostante il tempo trascorso tra la cessazione della pericolosità sociale e la sua apertura. Il decreto è contraddittorio perché utilizza i dati delle varie consulenze di parte, estrapolandole però dal contesto in cui vengono riportati, circostanza che rende ancora più evidente la necessità di una perizia. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché non proposto dal [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge, e proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per motivi a lei non consentiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, proposti dai due ricorrenti con un unico atto, sono inammissibili, perché proposti entrambi per motivi non consentiti. 2. L'unico motivo dedotto è inammissibile, in primo luogo, perché, pur lamentando anche una violazione di legge, con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione, risulta censurare esclusivamente la erroneità o incompletezza di questa, per avere la Corte di appello esaminato e valutato solo parzialmente i dati esposti nella consulenza tecnica di parte, in particolare con riferimento all'effettivo ammontare dei redditi dell'impresa agricola, e quindi per avere calcolato in modo errato la sperequazione reddituale attribuita al proposto e alla sua famiglia. L'art. 10, comma 3 d.lgs. n. 159/2011, richiamato dall'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, stabilisce però che il ricorso in cassazione è consentito solo per violazione di legge, «in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608, tra le più recenti). I ricorrenti non indicano alcun errore in iudicando o in procedendo, rilevabile nel provvedimento impugnato, bensì lamentano la erroneità, la non completezza e la contraddittorietà della motivazione, perché la Corte di appello non avrebbe valutato, o avrebbe valutato in modo parziale ed erroneo, gli elementi reddituali indicati dal consulente di parte, dimostrativi dell'assenza dell'affermata sperequazione negativa, ed avrebbe, per tale errore, ritenuto sussistere quella sperequazione che consente l'applicazione della misura di prevenzione reale. Contrariamente a tali affermazioni, la motivazione del decreto impugnato risulta completa e approfondita, avendo la Corte di appello valutato con attenzione il periodo di pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], riducendone l'ampiezza, i beni effettivamente acquisiti nel periodo di pericolosità o comunque costituenti reimpiego di risorse illecite, ed ha, non illogicamente, ritenuto che gli esborsi economici effettuati negli anni immediatamente precedenti all'emergere della pericolosità avessero esaurito ogni ipotetica capacità di risparmio, non potendosi perciò ritenere che gli acquisti compiuti nel periodo di perimetrazione della pericolosità siano stati effettuati con risorse lecite. Le contestazioni contenute nel ricorso, relative ad asseriti errori e parzialità nella lettura e nella valutazione della consulenza tecnica disposta dai ricorrenti, attengono palesemente a vizi della motivazione, non prospettabili al giudice di legittimità. Anche la modalità di redazione del ricorso tradisce la natura di un'impugnazione proposta solo per vizi motivazionali: nel ricorso è stata inserita, in forma pressoché integrale, la consulenza più volte richiamata, senza neppure evidenziare i punti che sarebbero stati pretermessi o erroneamente valutati nel decreto impugnato, chiedendo pertanto, di fatto, a questa Corte una nuova ed autonoma valutazione di tale documento. Deve ribadirsi che, invece, «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944). Tale principio è ancora più stringente quando, come nel presente caso, il ricorso è consentito solo per violazione di legge, non potendo la Corte neppure valutare la eventuale presenza, nel provvedimento impugnato, dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 3. Non può essere ravvisata una violazione di legge neppure per una eventuale mancanza o apparenza della motivazione, che peraltro il ricorrente afferma solo lamentando, genericamente, la parzialità dell'esame compiuto sugli elementi di fatto. Questa Corte ha sempre sostenuto che «la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità» (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771). Peraltro, «la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, 260246) e, con specifico riferimento al procedimento di prevenzione, «la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ... ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284), non potendo comunque «essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. U, n. n. 33451 del 29/05/2014, cit.). La lettura dell'ordinanza impugnata rende evidente la completezza e non apoditticità della motivazione, che si è confrontata, in particolare, con la consulenza depositata dal proposto e con gli argomenti difensivi, e pertanto rende evidente l'assenza di una violazione di legge, anche sotto tale profilo. 4. Il ricorso proposto dalla terza interessata, [OSCURATO:PERSONA], appare inammissibile anche perché deduce la medesima questione sollevata dal coniuge, unico soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, cioè la sussistenza del requisito della sproporzione reddituale, necessario per l'applicazione della confisca. Questa Corte, con la pronuncia Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300, ha però affermato che «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto». [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non è legittimata a contestare la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della misura di prevenzione reale, mentre ella si è associata alla prospettazione di tale questione, avanzata dal coniuge, senza mai sostenere di essere l'effettiva proprietaria dei beni confiscati di cui ella risulta titolare. Il suo ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile anche per tale ragione. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 00637/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris