CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06835/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26636/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro- tempore, entrambe rappresentate e difes e ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domicilia te in Roma, via dei Portoghesi n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].MA. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Nemorense n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti. -controricorrente - avverso la sentenza della C.T.R. d el l a Calabria , n. 1313 / 20 22 , depositata il 19.4.2022e non notificata. Oggetto:Giudizio tributario - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione -Effetti.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.3. 2025 dal ConsigliereCecilia Bernardo; [OSCURATO:PERSONA]: Con separati ricorsi proposti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza , la SA.MA. Costru zioni di [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento, con cui l’ufficio, in relazione alle annualità 2008 e 2009, aveva determinato un maggior reddito d’impresa per il mancato riconoscimento di costi riferiti ad operazioni inesistenti. Riuniti i ricorsi in primo grado, la C.t.p. accoglieva parzialmente le richieste della contribuente, annullando gli avvisi di accertamento nella sola parte in cui era stata accertata e liquidata una maggiore Irap, attesa l’inapplicabilità del raddoppio dei termini decadenziali. Proponeva appello la contribuente, insistendo nelle contestazioni già sollevate in primo grado, con particolare riferimento alla carenza di motivazione dell’atto impositivo, attesa la mancata allegazione del p.v.c. presupposto. L’appello proposto dalla contribuente veniva integralmente accolto dalla C.t.r., che riteneva non sufficientemente motivati gli atti impositivi impugnati, contenenti solo un generico riferimento ad un p.v.c., redatto nei confronti di un terzo fornitore , mai portato a conoscenza dell’appellantee riguardante annualità diverse da quelle oggetto del giudizio. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. La contribuente resisteva, depositando controricorso, contenente ricorso incidentale, e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il prim o motivo di doglianza , l ’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere carenti di motivazione gli avvisi di accertamento impugnati, atteso che gli stessi riproducevano il contenuto essenziale delle risultanze del p.v.c., redatto nei confronti di una società con cui l’intimata aveva avuto rapporti commerciali. 2. Con il secondomotivo di doglianza, l ’Agenzia delle entrate deduce l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere che l’indagine della Guardia di finanza riguardasse solo l’anno 2012, anziché gli anni 2008 e 2009, cui si riferivano le operazioni contestate. 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale , la contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., , nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo la C.t.r. del tutto omesso di esaminare il motivo di appello teso a far valere l’incidenza del giudicato penale intervenuto sui medesimi fatti e per non averlo valutato comparativamente con gli altri indizi dedotti dall’Agenzia delle entrate. 4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. a non dichiarare la decadenza della potestà tributaria in ragione dell’inoperatività del raddoppio del termine utile per emanare gli avvisi di accertamento impugnati, in quantoil p.v.c. era stato redatto in data 6.10.2014, e quindi ben oltre un anno rispetto al termine perentorio di decadenza, mentre prima non sussisteva alcun obbligo di denuncia penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con la successiva memoria, la contribuente ha evidenziato la recente novella sull’efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario, contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che ha introdotto l’art. 21-bis nel d.lgs. n. 74 del 2000. A tal riguardo, ha prodotto la sentenza n. 1297/2017, divenuta irrevocabile, con cui il tribunale di Cosenza ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lei ascritti, relativi ai medesimi fatti presi in esame dall’Agenzia delle entrate in relazione alla presente controversia. 6. Per ragioni di ordine logico-sistematico, il primo motivo di ricorso incidentale, relativo all’incidenza del giudicato penale intervenuto sui medesimi fatti oggetto degli atti impositivi impugnati, va esaminato prioritariamente. Come evidenziato dalla parte ricorrente, nelle more del presente giudizio è stato emanato il d.lgs. n. 87 del 2024 (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21 - bis, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, che, per quel che in questa sede interessa, così dispone: “1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio”. Tale nuova disposizione pone una serie di questioni, relative alla sua efficacia intertemporale, all’ ampiezza degli effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario, ossia se esso incida sul presupposto fattuale delle riprese fiscali ovvero il solo trattamento sanzionatorio, nonché alla rilevanza della sentenza penale pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p..6.1. Orbene, tutti i suesposti dubbi interpretativi sono analoghi a quelli rimess i alle Sezioni Unite dall’ ordinanza interlocutoria n. 5714del 4.3.2025 (trattata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). In particolare, attesa la non uniformità delle decisioni già assunte da questa Corte, è stata rimessa la questionerelativa all’ambito di efficacia del citato art. 21-bis, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, sia in ordine all’applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 c.p.p.. Sicché, in attesa della decisione sulla suddetta questione da parte delle SezioniUnite - che è sottesa ad alcuni dei motivi di ricorso come sopra esposti -la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte sulla questione indi