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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04352/2025

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 2898/2022/10 depositata il 4 aprile 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente impugnava la cartella di pagamento conseguente all’inadempimento al piano di rateazione stabilito dalla comunicazione resa in base all’art. 3 bis del d.lgs. n. 462/1997, Rateazione e decadenza INVALIDO non avendo la stessa proceduto al pagamento delle rate successive alla prima.

La CTP respingeva il ricorso mentre la CTR lo accoglieva ritenendo decaduta l’Amministrazione dalla potestà di riscossione.

L’Agenzia propone, cos ì, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 25, d.p.r. n. 602/73 e 3 bis, d.lgs. n. 462/1997, ritenendosi che erroneamente la CTR abbia dichiarato la decadenza della potestà di riscossione, pur in assenza di una specifica previsione.

2. La questione, presentando ad avviso del Collegio il carattere della novità e della rilevanza, merita trattazione alla pubblica udienza, per il che si dispone il rinvio a nuovo ruolo P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 2898/2022/10 depositata il 4 aprile 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente impugnava la cartella di pagamento conseguente all’inadempimento al piano di rateazione stabilito dalla comunicazione resa in base all’art. 3 bis del d.lgs. n. 462/1997, Rateazione e decadenza INVALIDO non avendo la stessa proceduto al pagamento delle rate successive alla prima. La CTP respingeva il ricorso mentre la CTR lo accoglieva ritenendo decaduta l’Amministrazione dalla potestà di riscossione. L’Agenzia propone, cos ì, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 25, d.p.r. n. 602/73 e 3 bis, d.lgs. n. 462/1997, ritenendosi che erroneamente la CTR abbia dichiarato la decadenza della potestà di riscossione, pur in assenza di una specifica previsione. 2. La questione, presentando ad avviso del Collegio il carattere della novità e della rilevanza, merita trattazione alla pubblica udienza, per il che si dispone il rinvio a nuovo ruolo P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica. C
Sentenza Cassazione n. 04352/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris