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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21343/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la pena, confermandone la condanna per bancarotta impropria da operazioni dolose nonché per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che i due motivi di ricorso (rispettivamente inerenti alle predette imputazioni), che possono essere trattati congiuntamente, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un'alternativa lettura del compendio probatorio senza dedurne il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), muovendo nel resto censure del tutto generiche, inidonee a costituire una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha disatteso il gravame sulla scorta di un'argomentazione congrua (richiamando gli elementi probatori su cui ha fondato la decisione, ivi comprese le sentenze irrevocabili: cfr. art. 238-bis cod. proc. pen.) e conforme alla giurisprudenza di questa Corte in relazione ad entrambi i reati in imputazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas -delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la pena, confermandone la condanna per bancarotta impropria da operazioni dolose nonché per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che i due motivi di ricorso (rispettivamente inerenti alle predette imputazioni), che possono essere trattati congiuntamente, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un'alternativa lettura del compendio probatorio senza dedurne il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), muovendo nel resto censure del tutto generiche, inidonee a costituire una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha disatteso il gravame sulla scorta di un'argomentazione congrua (richiamando gli elementi probatori su cui ha fondato la decisione, ivi comprese le sentenze irrevocabili: cfr. art. 238-bis cod. proc. pen.) e conforme alla giurisprudenza di questa Corte in relazione ad entrambi i reati in imputazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas -delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 21343/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris