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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14737/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cerignola: avverso la ordinanza del 04/12/2023 del tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 dicembre 2023 il tribunale del riesame di Bari, adito con atto di appello del P.M. del tribunale di Bari avverso la ordinanza del Gip del medesimo tribunale, con cui era stato revocata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'incolpazione provvisoria di cui agli artt. 81 cpv. c.p. 40 comma 1 lett. c) e comma 4, 49 del Dlgs. 504/1995, accoglieva parzialmente l'appello annullando l'ordinanza impugnata e applicava la misura del obbligo di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la pronuncia del giudice della cautela propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, che solleva un unico motivo di impugnazione.

3. Si deduce il vizio di violazione di legge per erronea qualificazione del materiale indiziario disponibile.

Si rappresenta che degli episodi ascritti al Vurchio solo quello del 16.12.2020 sarebbe stato riscontrato e per esso sarebbe intervenuta archiviazione per speciale tenuità del fatto.

Si aggiunge che rispetto ai fatti ipotizzati, gli inquirenti avrebbero astrattamente potuto sequestrare il quantitativo di gasolio agricolo stimato dalla pubblica accusa senza che vi abbiano mai proceduto, e che non può esserci apposizione di sequestro sul mero presupposto che si abbia intenzione di commettere un reato, essendo invece necessario un legame tra la res e il reato per cui si procede.

Quanto alle esigenze cautelari sarebbero insussistenti, essendo decorso un tempo pari a a tre anni e mezzo dai fatti ipotizzati.

Inoltre ai predetti fini non basterebbe la generica propensione a commettere reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è generico quanto ai gravi indizi di colpevolezza, atteso che si esaurisce nella indistinta affermazione della non corretta qualificazione del compendio indiziario, per giunta a fronte di una articolata motivazione che dà conto di plurime acquisizioni, ben superiori al solo episodio del 16.12.2020, da parte del ricorrente, di quantitativi di gasolio destinato ad usi sottoposti a maggiore imposta.

Motivazione articolata nella evidenziazione di plurimi dati documentali, di attività di videoripresa del ricorrente con riscontro finale del 16.12.2020, seppure oggetto di separato procedimento.

Del tutto incomprensibile e inconferente rispetto alla misura cautelare personale in esame appare, poi, il riferimento alla tematica del sequestro e dei suoi presupposti.

Quanto alle esigenze cautelari il ricorso appare aspecifico, atteso che valorizza il decorso del tempo senza confutare specificamente la motivazione che, sul punto, valorizza la gravità delle condotte, le loro modalità, la persistente durata e concentrazione delle medesime e gli ingenti quantitativi di gasolio trattati, quali dati da cui i giudici hanno desunto la persistenza del pericolo di recidivanza. , Valutazione che espressamente è stata condotta nel quadro di una equilibrata considerazione tra la minor limitazione possibile della libertà dell'indagato e le esigenze di tutela collettiva, così da rinvenire con linearità, pur nel quadro di un ampio intervallo di tempo tra i fatti e l'applicazione della misura, un grado di pericolo di reiterazione coerentemente ricollegato alla lieve misura dell'obbligo di dimora.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cerignola: avverso la ordinanza del 04/12/2023 del tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 dicembre 2023 il tribunale del riesame di Bari, adito con atto di appello del P.M. del tribunale di Bari avverso la ordinanza del Gip del medesimo tribunale, con cui era stato revocata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'incolpazione provvisoria di cui agli artt. 81 cpv. c.p. 40 comma 1 lett. c) e comma 4, 49 del Dlgs. 504/1995, accoglieva parzialmente l'appello annullando l'ordinanza impugnata e applicava la misura del obbligo di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la pronuncia del giudice della cautela propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, che solleva un unico motivo di impugnazione. 3. Si deduce il vizio di violazione di legge per erronea qualificazione del materiale indiziario disponibile. Si rappresenta che degli episodi ascritti al Vurchio solo quello del 16.12.2020 sarebbe stato riscontrato e per esso sarebbe intervenuta archiviazione per speciale tenuità del fatto. Si aggiunge che rispetto ai fatti ipotizzati, gli inquirenti avrebbero astrattamente potuto sequestrare il quantitativo di gasolio agricolo stimato dalla pubblica accusa senza che vi abbiano mai proceduto, e che non può esserci apposizione di sequestro sul mero presupposto che si abbia intenzione di commettere un reato, essendo invece necessario un legame tra la res e il reato per cui si procede. Quanto alle esigenze cautelari sarebbero insussistenti, essendo decorso un tempo pari a a tre anni e mezzo dai fatti ipotizzati. Inoltre ai predetti fini non basterebbe la generica propensione a commettere reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è generico quanto ai gravi indizi di colpevolezza, atteso che si esaurisce nella indistinta affermazione della non corretta qualificazione del compendio indiziario, per giunta a fronte di una articolata motivazione che dà conto di plurime acquisizioni, ben superiori al solo episodio del 16.12.2020, da parte del ricorrente, di quantitativi di gasolio destinato ad usi sottoposti a maggiore imposta. Motivazione articolata nella evidenziazione di plurimi dati documentali, di attività di videoripresa del ricorrente con riscontro finale del 16.12.2020, seppure oggetto di separato procedimento. Del tutto incomprensibile e inconferente rispetto alla misura cautelare personale in esame appare, poi, il riferimento alla tematica del sequestro e dei suoi presupposti. Quanto alle esigenze cautelari il ricorso appare aspecifico, atteso che valorizza il decorso del tempo senza confutare specificamente la motivazione che, sul punto, valorizza la gravità delle condotte, le loro modalità, la persistente durata e concentrazione delle medesime e gli ingenti quantitativi di gasolio trattati, quali dati da cui i giudici hanno desunto la persistenza del pericolo di recidivanza. , Valutazione che espressamente è stata condotta nel quadro di una equilibrata considerazione tra la minor limitazione possibile della libertà dell'indagato e le esigenze di tutela collettiva, così da rinvenire con linearità, pur nel quadro di un ampio intervallo di tempo tra i fatti e l'applicazione della misura, un grado di pericolo di reiterazione coerentemente ricollegato alla lieve misura dell'obbligo di dimora. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2
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