CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40603/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21147/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna tra i fatti in esame occorsi il 18 marzo 2022 e analoghi due episodi delittuosi commessi in data 6 dicembre 2021, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha rimarcato l'assenza di un medesimo disegno criminoso in ragione della notevole distanza temporale tra i due avvenimenti, maturati in circostanze occasionali e non preventivabili (si vedano pp. 8-10 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2