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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05867/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avviso pliern t/i(01,434 ikt-A-trl 1,111{0g udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 240, primo comma, cod. pen. e la mancanza della motivazione con riguardo alla disposta confisca, rilevandosi che la stessa riguardava anche denaro e telefoni cellulari rispetto ai quali non era stata motivata la pertinenza con il reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto risulta non specifico, non confrontandosi il ricorrente con l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 né avendo il medesimo allegato al ricorso il verbale di sequestro (ai beni oggetto del quale la statuizione censurata si riferisce), impedendo pertanto a questa Corte di valutare se la disposta confisca necessitasse o meno di particolare motivazione; Considerato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'assenza di congrua motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti, trattandosi dunque di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», con conseguente definibilità de plano a sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Lessa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avviso pliern t/i(01,434 ikt-A-trl 1,111{0g udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 240, primo comma, cod. pen. e la mancanza della motivazione con riguardo alla disposta confisca, rilevandosi che la stessa riguardava anche denaro e telefoni cellulari rispetto ai quali non era stata motivata la pertinenza con il reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto risulta non specifico, non confrontandosi il ricorrente con l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 né avendo il medesimo allegato al ricorso il verbale di sequestro (ai beni oggetto del quale la statuizione censurata si riferisce), impedendo pertanto a questa Corte di valutare se la disposta confisca necessitasse o meno di particolare motivazione; Considerato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'assenza di congrua motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti, trattandosi dunque di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», con conseguente definibilità de plano a sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Lessa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2
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