Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 39634/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non aveva valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali l'omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte, l'unico contesto territoriale; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il giudice dell'esecuzione ha valutato tutti gli elementi con adeguata motivazione e il ricorrente ne propone un'alternativa lettura, basata esclusivamente sull'assunto che i titoli di reato, il dolo e il modus operandi erano compatibili con i requisiti di cui all'art. 81 cod. pen.; anche tali profili sono stati specificamente apprezzati nel provvedimento impugnato dal giudice che tuttavia, secondo un plausibile percorso logico, ha escluso che valessero a dimostrare oltre alla propensione e all'abitualità alla violazione delle leggi, anche uno specifico e unitario programma criminoso; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 2 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non aveva valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali l'omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte, l'unico contesto territoriale; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il giudice dell'esecuzione ha valutato tutti gli elementi con adeguata motivazione e il ricorrente ne propone un'alternativa lettura, basata esclusivamente sull'assunto che i titoli di reato, il dolo e il modus operandi erano compatibili con i requisiti di cui all'art. 81 cod. pen.; anche tali profili sono stati specificamente apprezzati nel provvedimento impugnato dal giudice che tuttavia, secondo un plausibile percorso logico, ha escluso che valessero a dimostrare oltre alla propensione e all'abitualità alla violazione delle leggi, anche uno specifico e unitario programma criminoso; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 2 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 39634/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris