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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41302/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 17/RG 21452 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propositivo di doglianze già adeguatamente valutate dai Giudici di merito sulla base di motivazione congrua e per nulla illogica ( cfr sentenza pag.3, là dove la Corte di appello argomenta in ordine alla assenza del dedotto "incolpevole errore" degli Agenti di Pg nella individuazione del luogo di domicilio in cui il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di arresti donniciliari) ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 17/RG 21452 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propositivo di doglianze già adeguatamente valutate dai Giudici di merito sulla base di motivazione congrua e per nulla illogica ( cfr sentenza pag.3, là dove la Corte di appello argomenta in ordine alla assenza del dedotto "incolpevole errore" degli Agenti di Pg nella individuazione del luogo di domicilio in cui il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di arresti donniciliari) ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 41302/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris