CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41127/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 è inammissibile perché privo della necessaria critica censoria alla sentenza impugnata e di riferimenti specifici alla motivazione della sentenza impugnata, contenendo generici riferimenti avulsi dal contenuto del provvedimento impugnato. Al contrario la sentenza impugnata, sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, contiene una congrua e corretta motivazione là dove ha argomentato la responsabilità penale dell'imputata per la realizzazione, senza permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica, di una veranda in zona sottoposta a vincolo della dimensione di mq.9. Motivazione a fronte della quale la ricorrente non si confronta compiutamente. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci