CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza,, nonché riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione dai giudici di merito; considerato che il primo motivo è meramente reiterativo, avuto riguardo agli elementi oggettivi su cui è fondata l'esclusione dello stato di necessità, non essendo stata riscontrata una situazione di assoluta urgenza e inevitabilità del pericolo (pag.3); che anche il secondo motivo è del tutto infondato, contrastando le dichiarazioni rese dal ricorrente e dai familiari con le condizioni accertate dal personale sanitario e la non breve durata dell'allontanamento; rilevato che l'ultimo motivo non risulta dedotto in appello, sicché non è ammissibile la censura sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consiglieré estensore Il Presidente