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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 25067/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; t [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Napoli, Sezione Rìesame, rigettava le istanze di riesame proposte nell'interesse dei ricorrenti contro l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato agli stessi la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Con i ricorsi presentati, mediante il comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentano violazione dì legge ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

A fondamento di tali doglianze espongono che l'ordinanza censurata ha erroneamente desunto l'adeguatezza della misura dalle modalità del fatto, senza avvedersi che, sia l'ordinanza genetica che la sentenza di primo grado emessa all'esito di giudizio direttissimo, avevano escluso le aggravanti contestate.

Assumono inoltre violazione del principio di proporzionalità correlata alla tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili perché omettono, nell'unico motivo presentato, di confrontarsi con le ragioni, differenti da quelle enunciate nella censura, poste dal Tribunale del Riesame a fondamento della decisione.

Invero, l'ordinanza impugnata ha sì desunto le esigenze cautelari dai precedenti penali e dalle modalità del fatto, ma sotto questo aspetto non ha operato alcun riferimento alla contestazione di circostanze aggravanti.

Piuttosto la pronuncia ha valorizzato che il reato è stato commesso approfittando della breve pausa pranzo durante la quale il controllo della parte esterna dell'esercizio commerciale era ridotto, ciò che, ad avviso del Tribunale del Riesame, denota uno studio delle abitudini del personale del supermercato ed una pianificazione del furto che illumina la condotta come non occasionale essendo entrambi i ricorrenti, gravati da numerosi precedenti specifici attestanti che l'attività illecita è una scelta di vita e che il compimento di delitti contro il patrimonio costituisce una modalità di procacciamento delle fonti di reddito per la propria vita.

Con tale ampio e logico apparato argomentativo i ricorrenti omettono ogni confronto, con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità delle censure (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).2.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; t [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Napoli, Sezione Rìesame, rigettava le istanze di riesame proposte nell'interesse dei ricorrenti contro l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato agli stessi la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Con i ricorsi presentati, mediante il comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentano violazione dì legge ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen. A fondamento di tali doglianze espongono che l'ordinanza censurata ha erroneamente desunto l'adeguatezza della misura dalle modalità del fatto, senza avvedersi che, sia l'ordinanza genetica che la sentenza di primo grado emessa all'esito di giudizio direttissimo, avevano escluso le aggravanti contestate. Assumono inoltre violazione del principio di proporzionalità correlata alla tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili perché omettono, nell'unico motivo presentato, di confrontarsi con le ragioni, differenti da quelle enunciate nella censura, poste dal Tribunale del Riesame a fondamento della decisione. Invero, l'ordinanza impugnata ha sì desunto le esigenze cautelari dai precedenti penali e dalle modalità del fatto, ma sotto questo aspetto non ha operato alcun riferimento alla contestazione di circostanze aggravanti. Piuttosto la pronuncia ha valorizzato che il reato è stato commesso approfittando della breve pausa pranzo durante la quale il controllo della parte esterna dell'esercizio commerciale era ridotto, ciò che, ad avviso del Tribunale del Riesame, denota uno studio delle abitudini del personale del supermercato ed una pianificazione del furto che illumina la condotta come non occasionale essendo entrambi i ricorrenti, gravati da numerosi precedenti specifici attestanti che l'attività illecita è una scelta di vita e che il compimento di delitti contro il patrimonio costituisce una modalità di procacciamento delle fonti di reddito per la propria vita. Con tale ampio e logico apparato argomentativo i ricorrenti omettono ogni confronto, con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità delle censure (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 Il Consigliere
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