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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 45598/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] __rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 14/3/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione circa la non menzione della condanna nel casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 marzo 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 29 novembre 2022 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di indebito utilizzo di una carta di credito (art. 493-ter cod. pen.), commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 7 ottobre 2018, e di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 ottobre 2028.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: violazione di legge ed omessa motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato atteso che risulta che la difesa dell'imputato nel secondo motivo di appello in data 2 marzo 2023 aveva espressamente richiesto il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. ma la Corte di appello nella sentenza impugnata non ha dato risposta a tale richiesta.

2. In punto di diritto deve innanzitutto ricordarsi che «Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio» (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028 - 01; Sez. 5, n. 25625 del 25/02/2016, Candido, Rv. 267217 - 01; Sez. 4, n. 38972 del 11/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261407 - 01).

Ciò doverosamente premesso, ritiene l'odierno Collegio che la valutazione espressa nella sentenza impugnata in merito ai presupposti legittimanti la concessione della sospensione condizionale della pena - attraverso il richiamo della sentenza di primo grado con la quale si fonde, ricorrendo un'ipotesi di doppia conforme - consente di ritenere concedibile anche il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale senza necessità del rinvio al giudice di merito in considerazione dell'asserita assenza di seri indici di pericolosità dell'imputato e della ragionevolezza di una valutazione prognostica positiva circa la sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.3.

Per le considerazioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, beneficio che, come detto, deve essere concesso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione che concede.

Così deciso il 30 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] __rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 14/3/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione circa la non menzione della condanna nel casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 marzo 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 29 novembre 2022 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di indebito utilizzo di una carta di credito (art. 493-ter cod. pen.), commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 7 ottobre 2018, e di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 ottobre 2028. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: violazione di legge ed omessa motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato atteso che risulta che la difesa dell'imputato nel secondo motivo di appello in data 2 marzo 2023 aveva espressamente richiesto il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. ma la Corte di appello nella sentenza impugnata non ha dato risposta a tale richiesta. 2. In punto di diritto deve innanzitutto ricordarsi che «Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio» (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028 - 01; Sez. 5, n. 25625 del 25/02/2016, Candido, Rv. 267217 - 01; Sez. 4, n. 38972 del 11/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261407 - 01). Ciò doverosamente premesso, ritiene l'odierno Collegio che la valutazione espressa nella sentenza impugnata in merito ai presupposti legittimanti la concessione della sospensione condizionale della pena - attraverso il richiamo della sentenza di primo grado con la quale si fonde, ricorrendo un'ipotesi di doppia conforme - consente di ritenere concedibile anche il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale senza necessità del rinvio al giudice di merito in considerazione dell'asserita assenza di seri indici di pericolosità dell'imputato e della ragionevolezza di una valutazione prognostica positiva circa la sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.3. Per le considerazioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, beneficio che, come detto, deve essere concesso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione che concede. Così deciso il 30 ottobre
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