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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 33151/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto che aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per diversi furti in abitazione e per un fatto di cui all'art. 707 cod. pen., reati commessi in concorso con soggetto non ricorrente e con altri individui non identificati.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. ?; L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge processuale per la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore dell'imputato insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], neanche indicato nell'anzidetto decreto.

I due professionisti assistevano il prevenuto fin dal primo grado e non era intervenuta alcuna revoca.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], subito dopo la ricezione della notifica del decreto di citazione in appello, aveva inviato una mail alla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, (in data 10 gennaio 2022, all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] indicato nel decreto di citazione per l'appello quale recapito ove inviare eventuali richieste) in cui aveva eccepito, in apposita memoria, la mancata notifica al codifensore [OSCURATO:PERSONA].

Senonché, all'udienza del 24 gennaio 2022, non risultava depositata alcuna memoria e, quindi, mossa alcuna eccezione.

Con la sentenza n. 35907 del 23 ottobre 2020, la Corte di cassazione ha sancito che l'omessa notifica per il giudizio di appello al codifensore integra una nullità a regime intermedio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

1. Trattandosi di questione processuale, essa può e deve essere risolta da questa Corte accedendo agli atti del procedimento.

Ebbene, da questi ultimi, oltre che dalle allegazioni del ricorrente, si evince che: la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte del prevenuto — quale codifensore insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — è del 2 ottobre 2020 ed è stata effettuata mediante dichiarazione rilasciata presso l'ufficio matricola della casa circondariale di Taranto; a riprova di ciò, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era indicato nel decreto di citazione per il giudizio di primo grado del 25 novembre 2020; ciò nonostante, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stato menzionato nel decreto di citazione per il giudizio di appello emesso il 6 dicembre 2021, né egli ha ricevuto la relativa notifica; l'unico difensore di fiducia del prevenuto, indicato nel predetto decreto e che ha ricevuto regolare notifica, è l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, con nota del 10 gennaio 2022, ha eccepito il difetto di notifica al codifensore, inviando una nota all'indirizzo di posta elettronica certificata depositoattipenali.ca.taranto©giustiziacert.it, indicato nel decreto di citazione come il recapito elettronico dove dovevano essere inviate eventuali richieste ai sensi dell'art. 23 e 23-bis dl. 137 del 2020, conv. con I. 176 del 2020.

Ciò premesso, deve ritenersi che l'eccezione sia stata ritualmente formulata, peraltro in tempo utile per consentire un differimento della data di udienza, giacché l'art. 24, d.l. 137 cit. prevede che il deposito telematico sia possibile, in costanza di normativa emergenziale, per ogni atto, documento e istanza comunque denominata.

Data la formulazione dell'eccezione già avvenuta, non rileva che il difensore che ha sostituito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. :.02 cod. proc. pen. all'udienza non abbia affrontato nuovamente l'argomento, giacché la nullità legata alla mancata notifica del decreto di citazione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata già segnalata dal predetto difensore.

Quanto alla forma della segnalazione, in cui non sono stati adoperati i termini "eccepire" o "eccezione", tanto non rileva per escludere che l'atto avesse detta natura, giacché il codice di rito non prevede forme particolari da osservare quando la parte voglia far rilevare un'anomalia processuale.

L'eccezione, infine, era tempestiva, giacché la mancata notifica del decreto di citazione al codifensore integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata qualora non sia eccepita dall'altro difensore prima che abbia luogo la celebrazione dell'udienza (Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188; Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, INTOPPA, Rv. 274620; Sez. 1, n. 19982 del 21/03/2013, Panella, Rv. 256182; Sez. 6, n. 17267 del 16/04/2010, Gabriele, Rv. 247086).

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto che aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per diversi furti in abitazione e per un fatto di cui all'art. 707 cod. pen., reati commessi in concorso con soggetto non ricorrente e con altri individui non identificati. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. ?; L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge processuale per la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore dell'imputato insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], neanche indicato nell'anzidetto decreto. I due professionisti assistevano il prevenuto fin dal primo grado e non era intervenuta alcuna revoca. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], subito dopo la ricezione della notifica del decreto di citazione in appello, aveva inviato una mail alla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, (in data 10 gennaio 2022, all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] indicato nel decreto di citazione per l'appello quale recapito ove inviare eventuali richieste) in cui aveva eccepito, in apposita memoria, la mancata notifica al codifensore [OSCURATO:PERSONA]. Senonché, all'udienza del 24 gennaio 2022, non risultava depositata alcuna memoria e, quindi, mossa alcuna eccezione. Con la sentenza n. 35907 del 23 ottobre 2020, la Corte di cassazione ha sancito che l'omessa notifica per il giudizio di appello al codifensore integra una nullità a regime intermedio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. 1. Trattandosi di questione processuale, essa può e deve essere risolta da questa Corte accedendo agli atti del procedimento. Ebbene, da questi ultimi, oltre che dalle allegazioni del ricorrente, si evince che: la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte del prevenuto — quale codifensore insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — è del 2 ottobre 2020 ed è stata effettuata mediante dichiarazione rilasciata presso l'ufficio matricola della casa circondariale di Taranto; a riprova di ciò, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era indicato nel decreto di citazione per il giudizio di primo grado del 25 novembre 2020; ciò nonostante, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stato menzionato nel decreto di citazione per il giudizio di appello emesso il 6 dicembre 2021, né egli ha ricevuto la relativa notifica; l'unico difensore di fiducia del prevenuto, indicato nel predetto decreto e che ha ricevuto regolare notifica, è l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, con nota del 10 gennaio 2022, ha eccepito il difetto di notifica al codifensore, inviando una nota all'indirizzo di posta elettronica certificata depositoattipenali.ca.taranto©giustiziacert.it, indicato nel decreto di citazione come il recapito elettronico dove dovevano essere inviate eventuali richieste ai sensi dell'art. 23 e 23-bis dl. 137 del 2020, conv. con I. 176 del 2020. Ciò premesso, deve ritenersi che l'eccezione sia stata ritualmente formulata, peraltro in tempo utile per consentire un differimento della data di udienza, giacché l'art. 24, d.l. 137 cit. prevede che il deposito telematico sia possibile, in costanza di normativa emergenziale, per ogni atto, documento e istanza comunque denominata. Data la formulazione dell'eccezione già avvenuta, non rileva che il difensore che ha sostituito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. :.02 cod. proc. pen. all'udienza non abbia affrontato nuovamente l'argomento, giacché la nullità legata alla mancata notifica del decreto di citazione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata già segnalata dal predetto difensore. Quanto alla forma della segnalazione, in cui non sono stati adoperati i termini "eccepire" o "eccezione", tanto non rileva per escludere che l'atto avesse detta natura, giacché il codice di rito non prevede forme particolari da osservare quando la parte voglia far rilevare un'anomalia processuale. L'eccezione, infine, era tempestiva, giacché la mancata notifica del decreto di citazione al codifensore integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata qualora non sia eccepita dall'altro difensore prima che abbia luogo la celebrazione dell'udienza (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188; Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, INTOPPA, Rv. 274620; Sez. 1, n. 19982 del 21/03/2013, Panella, Rv. 256182; Sez. 6, n. 17267 del 16/04/2010, Gabriele, Rv. 247086). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezio
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