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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 34936/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso generiche — perché prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano con riguardo alla mancata individuazione di cause di non punibilità ex art 129 cp non rilevate nonchè alla erronea configurazione del fatto in contestazione rispetto a quella ex art 385 privilegiata dall'imputazione e dalla sentenza di condanna- e per altro verso nuove laddove si contesta l'eccessività della pena irrogata, argomento non devoluto dall'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Di hiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese o pr cessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co ì è deciso, 22/06/2026 (L:1, •,.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso generiche — perché prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano con riguardo alla mancata individuazione di cause di non punibilità ex art 129 cp non rilevate nonchè alla erronea configurazione del fatto in contestazione rispetto a quella ex art 385 privilegiata dall'imputazione e dalla sentenza di condanna- e per altro verso nuove laddove si contesta l'eccessività della pena irrogata, argomento non devoluto dall'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. Di hiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese o pr cessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co ì è deciso, 22/06/2026 (L:1, •,. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34936/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris