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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 20969/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7887/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA N. 2554, depositata il 26/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Prato ha accolto domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di annullamento della a vendita effettuata del 17 maggio 2004, con la quale l’attrice, rappresentata da uno dei propri amministratori, aveva trasferito alla società convenuta beni immobili ubicati in Comune di Prato.

Il Tribunale ha ravvisato l’ipotesi del conflitto di interesse, in quanto la vendita fu posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] rappresentata dal proprio amministratore Diego di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva operato in palese conflitto di interesse, trasferendo il compendio immobiliare a società - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – i cui soci erano il medesimo [OSCURATO:PERSONA], con una partecipazione pari al 95%, e la moglie, titolare della quota di partecipazione del 5%.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1267/2019, pubblicata il 28 maggio 2019, ha confermato la sentenza.

Contro la decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, che è stato rigettato dalla Suprema corte con ordinanza n. 2554 del 2024.

Contro tale ordinanza la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un unico motivo, così rubricato: «Esistenza di un atto non prodotto nel giudizio del quale non si aveva conoscenza che costituisce fatto decisivo». [OSCURATO:SOCIETA], del quale il ricorrente assume di avere avuto conoscenza il 20 marzo 2024, è una compravendita attuata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel 2008.

Si sostiene nel ricorso che la considerazione di tale compravendita illuminava l’intera vicenda, rendendo palese l’ingiustizia della decisione della Corte fiorentina, resa definitiva dalla Suprema corte.

Nella memoria, in replica all’eccezione di inammissibilità formulata dalla controparte il ricorrente precisa: «In nessuna parte del ricorso per revocazione si fa riferimento all’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione.

Trattasi dunque di una personale interpretazione del Legale della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA] in argomento costituisce un documento nuovo decisivo, del quale il Sig. [OSCURATO:PERSONA] è venuto a conoscenza soltanto in data 20 marzo2024 e ben tempestivamente ha ritenuto che tale documento costituisse valido presupposto per richiedere la revoca dell’ordinanza de quo, ripristinando la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita rogato dal Not.

D’Ambra».

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Essendo l’ordinanza della Corte di cassazione n. 12227 del 2018 che ha definito il giudizio una pronuncia di rigetto del ricorso e non una sentenza con cui la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. contro la stessa non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per il prospettato motivo, evidentemente riconducibile al numero 3) del primo comma dell'art. 395 c.p.c.

Si tratta di conclusione che deriva dal piano esame della lettera degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.; e si tratta di conclusione convalidata dalla giurisprudenza di questa Corte.

È stato infatti sottolineato (Cass., Sez.

II, 14 gennaio 2011, n. 862) che la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente (Cass. n. 21912/2015; n. 31265/2018).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 11.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7887/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA N. 2554, depositata il 26/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Prato ha accolto domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di annullamento della a vendita effettuata del 17 maggio 2004, con la quale l’attrice, rappresentata da uno dei propri amministratori, aveva trasferito alla società convenuta beni immobili ubicati in Comune di Prato. Il Tribunale ha ravvisato l’ipotesi del conflitto di interesse, in quanto la vendita fu posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] rappresentata dal proprio amministratore Diego di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva operato in palese conflitto di interesse, trasferendo il compendio immobiliare a società - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – i cui soci erano il medesimo [OSCURATO:PERSONA], con una partecipazione pari al 95%, e la moglie, titolare della quota di partecipazione del 5%. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1267/2019, pubblicata il 28 maggio 2019, ha confermato la sentenza. Contro la decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, che è stato rigettato dalla Suprema corte con ordinanza n. 2554 del 2024. Contro tale ordinanza la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un unico motivo, così rubricato: «Esistenza di un atto non prodotto nel giudizio del quale non si aveva conoscenza che costituisce fatto decisivo». [OSCURATO:SOCIETA], del quale il ricorrente assume di avere avuto conoscenza il 20 marzo 2024, è una compravendita attuata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel 2008. Si sostiene nel ricorso che la considerazione di tale compravendita illuminava l’intera vicenda, rendendo palese l’ingiustizia della decisione della Corte fiorentina, resa definitiva dalla Suprema corte. Nella memoria, in replica all’eccezione di inammissibilità formulata dalla controparte il ricorrente precisa: «In nessuna parte del ricorso per revocazione si fa riferimento all’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione. Trattasi dunque di una personale interpretazione del Legale della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA] in argomento costituisce un documento nuovo decisivo, del quale il Sig. [OSCURATO:PERSONA] è venuto a conoscenza soltanto in data 20 marzo2024 e ben tempestivamente ha ritenuto che tale documento costituisse valido presupposto per richiedere la revoca dell’ordinanza de quo, ripristinando la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita rogato dal Not. D’Ambra». Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Essendo l’ordinanza della Corte di cassazione n. 12227 del 2018 che ha definito il giudizio una pronuncia di rigetto del ricorso e non una sentenza con cui la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. contro la stessa non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per il prospettato motivo, evidentemente riconducibile al numero 3) del primo comma dell'art. 395 c.p.c. Si tratta di conclusione che deriva dal piano esame della lettera degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.; e si tratta di conclusione convalidata dalla giurisprudenza di questa Corte. È stato infatti sottolineato (Cass., Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 862) che la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente (Cass. n. 21912/2015; n. 31265/2018). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 11.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma,
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