CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39092/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta "insufficienza" di motivazione, è totalmente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte delle congrue e logiche argomentazioni poste dalla Corte di appello alla base dell'affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati lui ascritti (si vedano in particolare le pagg. 2-5 della impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, deve essere ribadito che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce e che tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (in base a quanto disposto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]