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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18347/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18768/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Po 24 è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] 8 è elettivamente domiciliata; - controricorrente – ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 672/2017, depositata il 14.2.2017, N.R.G. 1899/2013.

F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 Numero sezionale 797/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 18347/20228.3.202Data pubblicazione 07/06/20222 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e per il rigetto o, in subordine, l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.

Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente e ricorrente incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Opera di Roma con un primo contratto a tempo determinato, quale aiuto scenografo per la produzione degli spettacoli Lucia di Lammermoor e Lago dei Cigni e poi con altri reiterati e consecutivi contratti a termine, ha rigettato la domanda di accertamento della nullità dei termini apposti ai predetti contratti ed al riconoscimento dell’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, con regolarizzazione retributiva e contributiva.

La Corte territoriale, pur ritenendo che la questione sulla legittimità della causale fosse stata devoluta in appello e così rigettando l’eccezione di rito della Fondazione, riteneva che, quanto ai contratti anteriori al 31.12.2005, le causali calibrate su singoli spettacoli fossero sufficienti, mentre rispetto alla previsione della possibilità di impiego anche in altri spettacoli, pur indicata nei contratti, erano mancate allegazioni e prove da parte della lavoratrice.

Quanto ai contratti successivi, riteneva che la conversione fosse impedita dalla normativa sopravvenuta.

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 Numero sezionale 797/2022

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due Numero di raccolta generale 18347/2022Data pubblicazione 07/06/2022 motivi, resistiti da controricorso della Fondazione, contenente anche un motivo di ricorso incidentale condizionato.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1 e 2, d. lgs. 368/2001, sostenendo essa che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che i contrati a termine non possano essere convertiti, qualora manchi - come si era ritenuto essere per le fondazioni lirico-sinfoniche nel periodo successivo al gennaio 2006 - una norma imperativa suscettibile di sostituire quella in ipotesi nulla e per altor verso affermando che erronea sarebbe da ritenere anche la ritento idoneità della clausola appositiva del termine formulata con richiamo al solo spettacolo ed anche ad altre produzioni.

2. Il motivo è fondato, nei termini in cui si va a dire.

3. Preliminarmente va dichiarata peraltro l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dall’Università e riguardante il profilo della valutabilità, sotto il profilo processuale, della legittimità o meno della causale per non essere stata essa riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. in grado di appello.

Anche al di là del fatto che l’avere l’appellante censurato – come emerge dallo stesso controricorso (pag. 18, primo punto del riepilogo del contenuto dell’appello) - la tesi del Tribunale sulla ininfluenza anche illo tempore dell’apposizione del termine senza specificazione delle ragioni (o con ragioni generiche), non può che manifestare la tesi contraria e devolvere, attraverso la censura sulla norma applicata (necessità della causale), anche quanto ne consegue sui fatti (idoneità della causale) e sull’effetto (v., per i consolidati principi, Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217 ed altre F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 Numero sezionale 797/2022 conformi), il punto è però che il controricorso è stato proposto in Numero di raccolta generale 18347/2022Data pubblicazione 07/06/2022 difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali la [OSCURATO:PERSONA] dell’Opera di Roma ha conferito procura speciale. 3.1 L’art. 1 del d.l. 24 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla l. 26 gennaio 2001 n. 6, al comma 1 ha disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e, al comma 3, ha previsto che «La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.».

All’autorizzazione concessa dal legislatore, pur a fronte dell’affermata natura privatistica della fondazione, non si accompagna alcun’altra disposizione di carattere speciale inerente al regime del patrocinio, sicché la disciplina non può che essere quella dettata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, applicabile alla fattispecie anche in difetto di espresso richiamo.

L’art. 43 del decreto, al comma 1, conferisce all’Avvocatura dello Stato il potere di assumere la rappresentanza e la difesa «di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato», a condizione che sia a ciò autorizzata «da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto», ed ai successivi commi 3 e 4 aggiunge che, una volta intervenuta l’autorizzazione e fatto salvo il conflitto di interessi con amministrazioni statali, la rappresentanza e la difesa sono «assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva ...» con la conseguenza che ove, «in casi speciali», l’ente autorizzato al patrocinio non intenda avvalersi dello stesso, sarà necessaria F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 l’adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi Numero sezionale 797/2022Numero di raccolta generale 18347/2022 di vigilanza».

Data pubblicazione 07/06/2022 La ratio della disciplina va ricercata, non solo nella necessità di evitare inutile dispendio di denaro pubblico, ma anche nell’obiettivo di tutelare, attraverso la difesa unitaria, l’interesse del singolo ente in modo armonico rispetto alle esigenze pubbliche perseguite dallo Stato e dalla P.A. nel suo complesso (Cass. n. 12642/2021), sicché caratteristica del patrocinio autorizzato è che difetta una piena discrezionalità dell’ente patrocinato nella scelta tra l’Avvocatura dello Stato ed il libero professionista, al quale l’incarico può essere conferito solo in via eccezionale e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore. 3.2 Valorizzando detta ratio nonché la natura derogatoria della previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 43, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24876 del 20 ottobre 2017 hanno osservato che l’atto deliberativo si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro e la sua mancanza determina, nel giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale e del ricorso, o del controricorso, rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto del comportamento acquiescente della controparte (punto 24 della motivazione).

Il richiamato principio è stato ribadito, in motivazione, dalle stesse Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 3008 del 19 novembre 2019 che, dopo aver evidenziato le peculiarità della disciplina speciale dettata in relazione alla difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quanto a quella generale, che si trae dall’art. 43 del R.D. e che resta in quel caso applicabile nelle materie convenzionalmente riservate all’Avvocatura, ha osservato che per la sottrazione al patrocinio autorizzato «sarà - come di consueto - indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all'avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez.

U. 24876/17: e, pertanto, Numero sezionale 797/2022Numero di raccolta generale 18347/2022 solo in tal caso occorrerà allegare e provare - a maggior ragione Data pubblicazione 07/06/2022 nel giudizio di legittimità, ove non si applica l'art. 182 cod. proc. civ. - l'avvenuta rituale adozione di tale delibera». 3.3 Si tratta di principi che le sezioni semplici hanno ribadito in successive pronunce (Cass. 5 ottobre 2018 n. 24545; Cass. 13 dicembre 2021 n. 39430) e che questa Corte ha già applicato alle fondazioni liriche affermando che «Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, configurandosi così un'ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.» (Cass. 21 novembre 2018 n. 30118).

Alla richiamata pronuncia va data continuità, perché la Fondazione non può fare leva sulla natura privatistica per sottrarsi all’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 43 del R.D. n. 1611/1933.

La volontà di estendere all’ente, seppure privatizzato, il regime del patrocinio autorizzato, con tutte le conseguenti implicazioni, è stata chiaramente espressa dal legislatore con il d.l. n. 345/2000, che integra la «disposizione di legge» di cui al comma 1 dell’art. 43, con la conseguenza che alla stessa non dovevano fare seguito ulteriori atti di natura regolamentare o amministrativa.

2.3. Una volta ritenuta la delibera requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo, gravano sulla parte i conseguenti oneri di allegazione e di prova (Cass.

S.U. n. 30008/2019), dei quali la Corte è tenuta a verificare il rispetto anche in assenza di tempestiva eccezione della controparte, perché la mancanza delle F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Non sono, quindi, condivisibili le conclusioni alle quali, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, è pervenuta Cass. n. 16 gennaio 2020 n. 823, atteso che il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni, seppure rilevabili d’ufficio, che richiedano accertamenti di fatto, non è estensibile alle questioni di carattere processuale inerenti alla corretta instaurazione del giudizio ed alla validità degli atti introduttivi dello stesso. 3.4 Alle questioni meramente processuali ed interne al giudizio di cassazione, quale è quella della validità della procura speciale conferita all’avvocato del libero foro, non si applicano né l’art. 384, comma 3, cod. proc. civ. né l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., sia perché le stesse sono normalmente inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, sia in quanto queste ultime devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui le norme di rito subordinano l'esercizio dei poteri processuali (Cass. n. 4 marzo 2019 n. 6218).

E’ stato anche osservato, ed al principio va data continuità, che «il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi» F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 07/06/2022 Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che all’udienza di discussione le parti sono state sollecitate a prendere posizione sulla questione processuale, rilevata d’ufficio dal Collegio, ed il difensore della Fondazione non ha evidenziato l’intervenuta adozione dell’atto deliberativo richiesto dall’art. 43 R.D. n. 1611/1933, non richiamato nella procura speciale né nel controricorso e non prodotto ex art. 369 cod. proc. civ. 3.5 Infine, non può essere invocato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di prospective overruling, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli (Cass.

S.U. 12 febbraio 2019 n. 4135; Cass.

S.U. 11 luglio 2011 n. 15144), atteso che, da un lato, sino all’arresto del 2018 non si rinvengono pronunce che abbiano espressamente escluso la riconducibilità al patrocinio ex art. 43 del R.D. n. 1611/1933 dell’autorizzazione concessa dal d.l. n. 345/2000, dall’altro, quanto ai requisiti necessari per il valido conferimento del mandato difensivo ad avvocato del libero foro, le Sezioni Unite del 2017 si sono poste in linea di continuità con un orientamento risalente nel tempo ed hanno ribadito un principio già affermato da Cass.

S.U. n. 4512 del 5 luglio 1983. 3.6 In assenza di produzione della delibera richiesta dal richiamato art. 43 del R.D. n. 1611/1933, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Procedendo quindi oltre nella disamina del primo motivo del ricorso principale, il tema riguarda la validità della clausola apposta al contratto del 21.1.2003, oltre di quella, a formulazione analoga, dei successivi contratti rientranti nel medesimo contesto giuridico e F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La clausola, come si è accennato, riguarda l’attività di «aiuto- scenografa» per «la produzione degli spettacoli; Lucia di Lammermoor, Lago dei Cigni» oltre che, «nel periodo di impegno» per «ulteriori o diverse manifestazioni, al momento non previste nella programmazione ufficiale, in aggiunta o in sostituzione di quelle sopra specificate».

5. In proposito è palese l’impossibilità di ravvisare una sufficiente specificità, quale richiesta dall’art. 1, co. 1 e 2, d. lgs. 368/2001.

La causale, al di là della indicazione di due spettacoli ed anche a volerne ammettere l’idoneità probante della temporaneità dell’esigenza (in quanto in ipotesi tale da calibrare una evenienza produttivo-artistica individuata e non duratura), apre ad altre indistinte possibili manifestazioni del medesimo periodo, non specificate ed altera, quindi ed in ogni caso, quella ipotetica specificità, riportando l’assunzione all’esigenza di un aiuto scenografo per le attività teatrali, potenzialmente tutte e quindi con l’impossibilità di intercettare un tratto di effettiva temporaneità, se non per il fatto solo – in sé insufficiente perché inidoneo a provare il quid pluris dato dalla temporaneità non del contratto, ma della necessità che lo giustifica - del mero contenimento temporale, a fronte di un’esigenza, la produzione teatrale, che è evidentemente costante per un datore di lavoro la cui attività consista nella produzione di spettacoli per il pubblico (v., per i principi, peraltro evidenti e consolidati, Cass. 11 febbraio 2021, n. 27569; Cass. 19 dicembre 2019, n. 34123; Cass. 4 aprile 2019, n. 9474; Cass. 16 agosto 2017, n 20113; Cass. 10 novembre 2015, n. 22931).

6. Il motivo è dunque fondato e comporta, richiamati anche, ratione temporis, i principi sanciti da Cass. 20 marzo 2014, n. 6547, per quanto da integrarsi con Corte Costituzionale 11 dicembre 2015, n. 260, la cassazione della pronuncia impugnata.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 Numero sezionale 797/2022 Ne resta assorbito il profilo del medesimo motivo con cui si discute Numero di raccolta generale 18347/2022Data pubblicazione 07/06/2022 sugli effetti, rispetto alla fattispecie, delle norme che successivamente hanno limitato la facoltà di assunzione, profilo superfluo di fronte ad un potenziale vizio genetico tale da comportare ab origine la conversione e di fronte a sentenza – quella qui impugnata – che non ha negato la possibilità di conversione, per effetto eventuale dell’inidoneità della causale, rispetto ai contratti stipulati nel 2003 o 2004, ma solo per quelli successivi ai periodi contemplati dalla normative sopravvenute e limitative delle assunzioni nelle fondazioni lirico-sinfoniche.

Analogo assorbimento riguarda poi anche il secondo motivo, in quanto appunto riguardante una normativa, quella del d.l. 64/2010 che la stessa Corte territoriale non ha ritenuto applicabile ai primi contratti inter partes rispetto ai quali è accolto il primo motivo.

7. Alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinché decida sulla base dei principi sopra indicati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 Numero sezionale 797/2022 Così deciso nella camera di consiglio del 8.3.2022.

Numero di raccolta generale 18347/2022Data pubblicazione 07/06/2022 Il Consigliere est.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18768/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Po 24 è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] 8 è elettivamente domiciliata; - controricorrente – ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 672/2017, depositata il 14.2.2017, N.R.G. 1899/2013. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 Numero sezionale 797/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 18347/20228.3.202Data pubblicazione 07/06/20222 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e per il rigetto o, in subordine, l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato. Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente e ricorrente incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Opera di Roma con un primo contratto a tempo determinato, quale aiuto scenografo per la produzione degli spettacoli Lucia di Lammermoor e Lago dei Cigni e poi con altri reiterati e consecutivi contratti a termine, ha rigettato la domanda di accertamento della nullità dei termini apposti ai predetti contratti ed al riconoscimento dell’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, con regolarizzazione retributiva e contributiva. La Corte territoriale, pur ritenendo che la questione sulla legittimità della causale fosse stata devoluta in appello e così rigettando l’eccezione di rito della Fondazione, riteneva che, quanto ai contratti anteriori al 31.12.2005, le causali calibrate su singoli spettacoli fossero sufficienti, mentre rispetto alla previsione della possibilità di impiego anche in altri spettacoli, pur indicata nei contratti, erano mancate allegazioni e prove da parte della lavoratrice. Quanto ai contratti successivi, riteneva che la conversione fosse impedita dalla normativa sopravvenuta. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 Numero sezionale 797/2022 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due Numero di raccolta generale 18347/2022Data pubblicazione 07/06/2022 motivi, resistiti da controricorso della Fondazione, contenente anche un motivo di ricorso incidentale condizionato. 3. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1 e 2, d. lgs. 368/2001, sostenendo essa che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che i contrati a termine non possano essere convertiti, qualora manchi - come si era ritenuto essere per le fondazioni lirico-sinfoniche nel periodo successivo al gennaio 2006 - una norma imperativa suscettibile di sostituire quella in ipotesi nulla e per altor verso affermando che erronea sarebbe da ritenere anche la ritento idoneità della clausola appositiva del termine formulata con richiamo al solo spettacolo ed anche ad altre produzioni. 2. Il motivo è fondato, nei termini in cui si va a dire. 3. Preliminarmente va dichiarata peraltro l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dall’Università e riguardante il profilo della valutabilità, sotto il profilo processuale, della legittimità o meno della causale per non essere stata essa riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. in grado di appello. Anche al di là del fatto che l’avere l’appellante censurato – come emerge dallo stesso controricorso (pag. 18, primo punto del riepilogo del contenuto dell’appello) - la tesi del Tribunale sulla ininfluenza anche illo tempore dell’apposizione del termine senza specificazione delle ragioni (o con ragioni generiche), non può che manifestare la tesi contraria e devolvere, attraverso la censura sulla norma applicata (necessità della causale), anche quanto ne consegue sui fatti (idoneità della causale) e sull’effetto (v., per i consolidati principi, Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217 ed altre F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 Numero sezionale 797/2022 conformi), il punto è però che il controricorso è stato proposto in Numero di raccolta generale 18347/2022Data pubblicazione 07/06/2022 difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali la [OSCURATO:PERSONA] dell’Opera di Roma ha conferito procura speciale. 3.1 L’art. 1 del d.l. 24 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla l. 26 gennaio 2001 n. 6, al comma 1 ha disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e, al comma 3, ha previsto che «La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.». All’autorizzazione concessa dal legislatore, pur a fronte dell’affermata natura privatistica della fondazione, non si accompagna alcun’altra disposizione di carattere speciale inerente al regime del patrocinio, sicché la disciplina non può che essere quella dettata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, applicabile alla fattispecie anche in difetto di espresso richiamo. L’art. 43 del decreto, al comma 1, conferisce all’Avvocatura dello Stato il potere di assumere la rappresentanza e la difesa «di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato», a condizione che sia a ciò autorizzata «da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto», ed ai successivi commi 3 e 4 aggiunge che, una volta intervenuta l’autorizzazione e fatto salvo il conflitto di interessi con amministrazioni statali, la rappresentanza e la difesa sono «assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva ...» con la conseguenza che ove, «in casi speciali», l’ente autorizzato al patrocinio non intenda avvalersi dello stesso, sarà necessaria F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 l’adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi Numero sezionale 797/2022Numero di raccolta generale 18347/2022 di vigilanza». Data pubblicazione 07/06/2022 La ratio della disciplina va ricercata, non solo nella necessità di evitare inutile dispendio di denaro pubblico, ma anche nell’obiettivo di tutelare, attraverso la difesa unitaria, l’interesse del singolo ente in modo armonico rispetto alle esigenze pubbliche perseguite dallo Stato e dalla P.A. nel suo complesso (Cass. n. 12642/2021), sicché caratteristica del patrocinio autorizzato è che difetta una piena discrezionalità dell’ente patrocinato nella scelta tra l’Avvocatura dello Stato ed il libero professionista, al quale l’incarico può essere conferito solo in via eccezionale e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore. 3.2 Valorizzando detta ratio nonché la natura derogatoria della previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 43, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24876 del 20 ottobre 2017 hanno osservato che l’atto deliberativo si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro e la sua mancanza determina, nel giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale e del ricorso, o del controricorso, rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto del comportamento acquiescente della controparte (punto 24 della motivazione). Il richiamato principio è stato ribadito, in motivazione, dalle stesse Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 3008 del 19 novembre 2019 che, dopo aver evidenziato le peculiarità della disciplina speciale dettata in relazione alla difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quanto a quella generale, che si trae dall’art. 43 del R.D. e che resta in quel caso applicabile nelle materie convenzionalmente riservate all’Avvocatura, ha osservato che per la sottrazione al patrocinio autorizzato «sarà - come di consueto - indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all'avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/17: e, pertanto, Numero sezionale 797/2022Numero di raccolta generale 18347/2022 solo in tal caso occorrerà allegare e provare - a maggior ragione Data pubblicazione 07/06/2022 nel giudizio di legittimità, ove non si applica l'art. 182 cod. proc. civ. - l'avvenuta rituale adozione di tale delibera». 3.3 Si tratta di principi che le sezioni semplici hanno ribadito in successive pronunce (Cass. 5 ottobre 2018 n. 24545; Cass. 13 dicembre 2021 n. 39430) e che questa Corte ha già applicato alle fondazioni liriche affermando che «Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, configurandosi così un'ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.» (Cass. 21 novembre 2018 n. 30118). Alla richiamata pronuncia va data continuità, perché la Fondazione non può fare leva sulla natura privatistica per sottrarsi all’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 43 del R.D. n. 1611/1933. La volontà di estendere all’ente, seppure privatizzato, il regime del patrocinio autorizzato, con tutte le conseguenti implicazioni, è stata chiaramente espressa dal legislatore con il d.l. n. 345/2000, che integra la «disposizione di legge» di cui al comma 1 dell’art. 43, con la conseguenza che alla stessa non dovevano fare seguito ulteriori atti di natura regolamentare o amministrativa. 2.3. Una volta ritenuta la delibera requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo, gravano sulla parte i conseguenti oneri di allegazione e di prova (Cass. S.U. n. 30008/2019), dei quali la Corte è tenuta a verificare il rispetto anche in assenza di tempestiva eccezione della controparte, perché la mancanza delle F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 Numero sezionale 797/2022 condizioni richieste dall’art. 43 del R.D. rende il libero Numero di raccolta generale 18347/2022Data pubblicazione 07/06/2022 professionista privo del necessario ius postulandi. Non sono, quindi, condivisibili le conclusioni alle quali, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, è pervenuta Cass. n. 16 gennaio 2020 n. 823, atteso che il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni, seppure rilevabili d’ufficio, che richiedano accertamenti di fatto, non è estensibile alle questioni di carattere processuale inerenti alla corretta instaurazione del giudizio ed alla validità degli atti introduttivi dello stesso. 3.4 Alle questioni meramente processuali ed interne al giudizio di cassazione, quale è quella della validità della procura speciale conferita all’avvocato del libero foro, non si applicano né l’art. 384, comma 3, cod. proc. civ. né l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., sia perché le stesse sono normalmente inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, sia in quanto queste ultime devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui le norme di rito subordinano l'esercizio dei poteri processuali (Cass. n. 4 marzo 2019 n. 6218). E’ stato anche osservato, ed al principio va data continuità, che «il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi» F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 (Cass. 21 luglio 2016 n. 15019 e negli stessi termini Cass. 7 marzo Numero sezionale 797/2022Numero di raccolta generale 18347/2022 2022 n. 7356). Data pubblicazione 07/06/2022 Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che all’udienza di discussione le parti sono state sollecitate a prendere posizione sulla questione processuale, rilevata d’ufficio dal Collegio, ed il difensore della Fondazione non ha evidenziato l’intervenuta adozione dell’atto deliberativo richiesto dall’art. 43 R.D. n. 1611/1933, non richiamato nella procura speciale né nel controricorso e non prodotto ex art. 369 cod. proc. civ. 3.5 Infine, non può essere invocato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di prospective overruling, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli (Cass. S.U. 12 febbraio 2019 n. 4135; Cass. S.U. 11 luglio 2011 n. 15144), atteso che, da un lato, sino all’arresto del 2018 non si rinvengono pronunce che abbiano espressamente escluso la riconducibilità al patrocinio ex art. 43 del R.D. n. 1611/1933 dell’autorizzazione concessa dal d.l. n. 345/2000, dall’altro, quanto ai requisiti necessari per il valido conferimento del mandato difensivo ad avvocato del libero foro, le Sezioni Unite del 2017 si sono poste in linea di continuità con un orientamento risalente nel tempo ed hanno ribadito un principio già affermato da Cass. S.U. n. 4512 del 5 luglio 1983. 3.6 In assenza di produzione della delibera richiesta dal richiamato art. 43 del R.D. n. 1611/1933, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Procedendo quindi oltre nella disamina del primo motivo del ricorso principale, il tema riguarda la validità della clausola apposta al contratto del 21.1.2003, oltre di quella, a formulazione analoga, dei successivi contratti rientranti nel medesimo contesto giuridico e F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 Numero sezionale 797/2022 risalenti al 19.10.2003 ed al 31.8.2004, quest’ultimo poi prorogato Numero di raccolta generale 18347/2022Data pubblicazione 07/06/2022 fino al 28 luglio 2006. La clausola, come si è accennato, riguarda l’attività di «aiuto- scenografa» per «la produzione degli spettacoli; Lucia di Lammermoor, Lago dei Cigni» oltre che, «nel periodo di impegno» per «ulteriori o diverse manifestazioni, al momento non previste nella programmazione ufficiale, in aggiunta o in sostituzione di quelle sopra specificate». 5. In proposito è palese l’impossibilità di ravvisare una sufficiente specificità, quale richiesta dall’art. 1, co. 1 e 2, d. lgs. 368/2001. La causale, al di là della indicazione di due spettacoli ed anche a volerne ammettere l’idoneità probante della temporaneità dell’esigenza (in quanto in ipotesi tale da calibrare una evenienza produttivo-artistica individuata e non duratura), apre ad altre indistinte possibili manifestazioni del medesimo periodo, non specificate ed altera, quindi ed in ogni caso, quella ipotetica specificità, riportando l’assunzione all’esigenza di un aiuto scenografo per le attività teatrali, potenzialmente tutte e quindi con l’impossibilità di intercettare un tratto di effettiva temporaneità, se non per il fatto solo – in sé insufficiente perché inidoneo a provare il quid pluris dato dalla temporaneità non del contratto, ma della necessità che lo giustifica - del mero contenimento temporale, a fronte di un’esigenza, la produzione teatrale, che è evidentemente costante per un datore di lavoro la cui attività consista nella produzione di spettacoli per il pubblico (v., per i principi, peraltro evidenti e consolidati, Cass. 11 febbraio 2021, n. 27569; Cass. 19 dicembre 2019, n. 34123; Cass. 4 aprile 2019, n. 9474; Cass. 16 agosto 2017, n 20113; Cass. 10 novembre 2015, n. 22931). 6. Il motivo è dunque fondato e comporta, richiamati anche, ratione temporis, i principi sanciti da Cass. 20 marzo 2014, n. 6547, per quanto da integrarsi con Corte Costituzionale 11 dicembre 2015, n. 260, la cassazione della pronuncia impugnata. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 Numero sezionale 797/2022 Ne resta assorbito il profilo del medesimo motivo con cui si discute Numero di raccolta generale 18347/2022Data pubblicazione 07/06/2022 sugli effetti, rispetto alla fattispecie, delle norme che successivamente hanno limitato la facoltà di assunzione, profilo superfluo di fronte ad un potenziale vizio genetico tale da comportare ab origine la conversione e di fronte a sentenza – quella qui impugnata – che non ha negato la possibilità di conversione, per effetto eventuale dell’inidoneità della causale, rispetto ai contratti stipulati nel 2003 o 2004, ma solo per quelli successivi ai periodi contemplati dalla normative sopravvenute e limitative delle assunzioni nelle fondazioni lirico-sinfoniche. Analogo assorbimento riguarda poi anche il secondo motivo, in quanto appunto riguardante una normativa, quella del d.l. 64/2010 che la stessa Corte territoriale non ha ritenuto applicabile ai primi contratti inter partes rispetto ai quali è accolto il primo motivo. 7. Alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinché decida sulla base dei principi sopra indicati. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18768/2017 Numero sezionale 797/2022 Così deciso nella camera di consiglio del 8.3.2022. Numero di raccolta generale 18347/2022Data pubblicazione 07/06/2022 Il Consigliere est. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r
Sentenza Cassazione n. 18347/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris