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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 27457/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 11 ottobre 2023 dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 19 ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di furto di cose esistenti in edifici pubblici, per la sottrazione di una borsa posta sulla scrivania nella stanza in uso a [OSCURATO:PERSONA], nella facoltà di Farmacia dell'università sassarese.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'imputato, a mezzo del difensore, che la Corte territoriale rilevava difettare di specificità, in quanto non si confrontava con il contenuto della sentenza in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 625, n. 7 cod. pen., essendo correlata la censura all'aggravante della esposizione alla pubblica fede e non a quella ritenuta in sentenza della esistenza della res in edifici pubblici.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente che la censura fu rivolta avverso la circostanza contestata della esistenza della res in edificio pubblico, rappresentando come la presenza della borsa di una lavoratrice nell'edificio pubblico non integri l'aggravante in questione.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per un verso rilevando come nel ricorso non si faccia riferimento al mandato a impugnare per questo grado di giudizio e, comunque, rappresentando come il ricorrente non abbia allegato l'atto di appello necessario a sostenere le ragioni del ricorso medesimo e a contestare la sentenza di appello.

5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo va evidenziato effettivamente che non vi è prova della allegazione del mandato ad impugnare.Si tratta di un onere applicabile anche alla proposizione del ricorso per cassazione, consistente nel deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 18/01/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 285891 - 01; in motivazione la Corte ha precisato che non è invece necessaria la contestuale dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ove il ricorso sia proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, perché in tal caso all'imputato non è dovuta la notificazione dell'avviso di udienza; mass. conf.

N. 41309 del 2023 Rv. 285353 - 01, N. 46690 del 2023 Rv. 285342 - 01, N. 47927 del 2023 Rv. 285525 - 01 Rv. 285525 - 01, N. 39166 del 2023 Rv. 285305 - 01, N. 47327 del 2023 Rv. 285444 - 01).

Nel caso in esame, essendo la sentenza qui impugnata emessa in data 11 ottobre 2023, era già vigente l'art. 581, comma 1-quater, in vigore dal 30 dicembre 2022 e applicabile a tutte le impugnazioni proposte dopo tale data, ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs n. 150 del 2022.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.

3. Ad ogni buon conto, deve anche evidenziarsi come il motivo di ricorso sia del tutto infondato, in quanto correttamente la Corte di appello aveva valutato la genericità del primo atto di impugnazione.

Difatti, dalla lettura dello stesso, consentita vertendosi in tema di error in procedendo — per cui la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez.

U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092) — risulta come effettivamente la doglianza mossa alla sentenza di primo grado riguardasse un'altra circostanza aggravante, rispetto a quella ritenuta dalla sentenza di primo grado: l'art. 625 n.7 cod. pen. è 'norma a più fattispecie', che prevede distinte circostanze aggravanti, cosicché la doglianza che non sia commisurata a quella effettivamente ritenuta risulta aspecifica.

Difatti, già prima dell'intervento normativo operato dal d.lgs. 150/2022 con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 581 cod. proc. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno richiesto la specificità dei motivi di appello.

Difatti, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201).

In vero, la sentenza di primo grado aveva puntualmente esaminato e dato conto delle ragioni di sussistenza dell'aggravante della esistenza della cosa sottratta all'interno dell'edificio pubblico e a fronte di tale puntuale motivazione i motivi di appello risultavano 'fuori fuoco'.

Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello, fermo restando che comunque il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf.

N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262700 - 01).

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.

4. Il ricorso è quindi inammissibile e ne consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 11 ottobre 2023 dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 19 ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di furto di cose esistenti in edifici pubblici, per la sottrazione di una borsa posta sulla scrivania nella stanza in uso a [OSCURATO:PERSONA], nella facoltà di Farmacia dell'università sassarese. Avverso tale sentenza proponeva appello l'imputato, a mezzo del difensore, che la Corte territoriale rilevava difettare di specificità, in quanto non si confrontava con il contenuto della sentenza in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 625, n. 7 cod. pen., essendo correlata la censura all'aggravante della esposizione alla pubblica fede e non a quella ritenuta in sentenza della esistenza della res in edifici pubblici. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la censura fu rivolta avverso la circostanza contestata della esistenza della res in edificio pubblico, rappresentando come la presenza della borsa di una lavoratrice nell'edificio pubblico non integri l'aggravante in questione. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per un verso rilevando come nel ricorso non si faccia riferimento al mandato a impugnare per questo grado di giudizio e, comunque, rappresentando come il ricorrente non abbia allegato l'atto di appello necessario a sostenere le ragioni del ricorso medesimo e a contestare la sentenza di appello. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo va evidenziato effettivamente che non vi è prova della allegazione del mandato ad impugnare.Si tratta di un onere applicabile anche alla proposizione del ricorso per cassazione, consistente nel deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 18/01/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 285891 - 01; in motivazione la Corte ha precisato che non è invece necessaria la contestuale dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ove il ricorso sia proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, perché in tal caso all'imputato non è dovuta la notificazione dell'avviso di udienza; mass. conf. N. 41309 del 2023 Rv. 285353 - 01, N. 46690 del 2023 Rv. 285342 - 01, N. 47927 del 2023 Rv. 285525 - 01 Rv. 285525 - 01, N. 39166 del 2023 Rv. 285305 - 01, N. 47327 del 2023 Rv. 285444 - 01). Nel caso in esame, essendo la sentenza qui impugnata emessa in data 11 ottobre 2023, era già vigente l'art. 581, comma 1-quater, in vigore dal 30 dicembre 2022 e applicabile a tutte le impugnazioni proposte dopo tale data, ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs n. 150 del 2022. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso. 3. Ad ogni buon conto, deve anche evidenziarsi come il motivo di ricorso sia del tutto infondato, in quanto correttamente la Corte di appello aveva valutato la genericità del primo atto di impugnazione. Difatti, dalla lettura dello stesso, consentita vertendosi in tema di error in procedendo — per cui la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092) — risulta come effettivamente la doglianza mossa alla sentenza di primo grado riguardasse un'altra circostanza aggravante, rispetto a quella ritenuta dalla sentenza di primo grado: l'art. 625 n.7 cod. pen. è 'norma a più fattispecie', che prevede distinte circostanze aggravanti, cosicché la doglianza che non sia commisurata a quella effettivamente ritenuta risulta aspecifica. Difatti, già prima dell'intervento normativo operato dal d.lgs. 150/2022 con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 581 cod. proc. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno richiesto la specificità dei motivi di appello. Difatti, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201). In vero, la sentenza di primo grado aveva puntualmente esaminato e dato conto delle ragioni di sussistenza dell'aggravante della esistenza della cosa sottratta all'interno dell'edificio pubblico e a fronte di tale puntuale motivazione i motivi di appello risultavano 'fuori fuoco'. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello, fermo restando che comunque il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf. N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262700 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 4. Il ricorso è quindi inammissibile e ne consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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