CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già IACP della provincia di Lecce, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella PUGLIA n. 359/2025 depositata il 29/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18141/2025Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 10274/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il Comune di Tuglie (LE) notificò alla contribuente un avviso diaccertamento IMU per l’anno 2018 in relazione a numerose unitàimmobiliari di sua proprietà e site in quel territorio, variamente classatenelle categorie A/3, A/4 e C/6.L’Agenzia propose ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primogrado di Lecce che, con sentenza n. 97 del 18/1/2024, respinse ladoglianza.Su appello dell’Agenzia medesima, nel contraddittorio con l’ente locale econ la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado della Puglia, ha accolto il gravame.Secondo il giudice d’appello, la proprietaria aveva fornito la “provapresuntiva” dell’inclusione delle proprie unità abitative nel novero degli“alloggi sociali” in quanto doveva ritenersi che gli stessi presentassero lecaratteristiche essenziali previste ex lege per essere considerati talibeneficiando così dell’esenzione IMU. Ha richiamato a tal fine la pronuncian. 6380/24 di questa Corte che avrebbe stabilito un principio dipresunzione di legittimità dell’operato delle [OSCURATO:PERSONA] in assenza diprova contraria offerta dall’ente impositore.Ricorre per cassazione il Comune di Tuglie sulla base di due motivi.Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERilevato che, con istanza congiunta depositata il 24 marzo u.s., i difensoridelle parti hanno rappresentato che, a seguito di intercorsi incontri, èemersa la fattiva volontà di sottoscrivere un accordo conciliativo inerentetutto il contenzioso avente ad oggetto il tributo locale.Atteso che i predetti difensori, debitamente autorizzati dai rispettivi entirappresentati, hanno chiesto, pertanto, un rinvio della trattazione delprocedimento al fine di completare la procedura d’accordo con la ratificadei rispettivi organi di rappresentanza.Numero registro generale 18141/2025Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 10274/2026Data pubblicazione 20/04/2026Ritenuto che le questioni devolute al giudizio, e i dati esposti nellacongiunta richiesta delle parti, rendano opportuno il rinvio a nuovo ruolodella trattazione del ricorso per consentire alle parti il pieno svolgimentodelle attività necessarie alla prospettata composizione stragiudiziale dellacontroversia. P.Q.MLa Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per consentire alleparti il perfezionamento del prospettato accordo stragiudiziale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto