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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23008/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 giugno 1965; avverso la sentenza del 22 giugno 2022, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 28 marzo 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 giugno 2022, la Corte d'appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 497-bis, c:omma 2; 48, 479 e 81 cpv, 640 e 61 n. 7 cod. pen., a lui ascritti nei diversi capi d'imputazione dei quali si compone la rubrica.

2. Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi di censura, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge e il secondo anche per vizio di motivazione.

2.1. Il primo, in particolare, deduce che la corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 23-bis, comma 4,

I. n. 176 del 2020, fermandosi al mero dato letterale e non considerando le differenze che intercorrono tra i diritti processuali fondamentali (assolutamente incomprimibili) e le relative potestà (modulabili in funzione delle esigenze contingenti).

L'equiparazione, proposta dalla norma, tra richiesta di trattazione orale formulata dal difensore e richiesta dell'imputato di partecipazione all'udienza comporterebbe non soltanto la necessità del rispetto del termine vessatorio dei quindici giorni liberi richiesti dalla norma (termine che nessuno comunica all'imputato), ma anche la necessità che tale richiesta sia mediata, in quanto proponibile esclusivamente dal difensore.

In questa ipotesi, il diritto fondamentale (e incomprimibile) dell'imputato di partecipare all'udienza subirebbe, secondo la difesa, una vera e propria ingiustificata mutilazione, anche in ragione della possibilità, legittimata dalla disciplina emergenziale, dell'uso della videoconferenza.

Interpretata alla luce del solo dato letterale, quindi, la norma, privando di fatto l'imputato del suo ineludibile diritto di partecipare all'udienza sarebbe, quindi, irrimediabilmente viziata da manifesta illegittimità costituzionale.

2.2. Il secondo afferisce al trattamento sanzionatorio e in particolare alla quantificazione degli aumenti irrogati a titolo di continuazione.

Sostiene la difesa che la motivazione sarebbe intrinsecamente contraddittoria in quanto, pur riconoscendo l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, nella determinazione dei detti aumenti, non avrebbe affatto considerato come l'imputato, in primo grado, sarebbe stato ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche.

E tanto, si sostiene, avrebbe dovuto condurre ad una parallela determinazione, nel minimo, della pena irrogata a titolo di aumento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente inammissibile.

1. Quanto alla prima censura, è sufficiente ribadire il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la limitazione dei diritti di rango costituzionale e convenzionale posti a presidio delle garanzie procedurali dell'imputato costituisce un valido presidio e non un vulnus per l'esercizio del diritto di difesa ed è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non manifestamente irragionevole o arbitraria, ma giustificata dal bilanciamento con altri principi di pari rango, quali il diritto alla vita e alla salute, prevalenti rispetto agli interessi, pur rilevanti costituzionalmente, che fondano le censure sollevate (Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022, Rv. 283251).Per cui, sul presupposto pacifico che, nei termini previsti dalla norma, non è stata proposta una valida istanza da parte del difensore, unico soggetto legittimato a tanto (anche alla luce della rappresentanza da quest'ultimo esercitata), la decisione della corte territoriale deve ritenersi corretta e il relativo motivo di censura manifestamente infondato.

2. Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, alla luce della modesta entità degli aumenti applicati (un mese di reclusione per il falso di cui al capo 2 e quindici giorni per ciascuno dei falsi di cui ai capi 3 e 4).

Circostanza che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, dà atto di come, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, sia stato tenuto conto di tutto quanto evidenziato, anche in questa sede, dalla difesa: della condotta processuale assunta dell'imputato e delle difficoltà economiche nelle quali versava.

Tenuto comunque presente, sotto tale profilo, la gravità dei reati commessi, per numero e per i vincoli parentali che legano il prevenuto alla persona offesa.

Peraltro, sotto il profilo motivazionale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, v. 276288).

E tale onere si attenua quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).

E ciò, a maggior ragione, con riferimento agli aumenti indicati in conseguenza dell'applicazione della disciplina della continuazione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273533).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 giugno 1965; avverso la sentenza del 22 giugno 2022, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 28 marzo 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 giugno 2022, la Corte d'appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 497-bis, c:omma 2; 48, 479 e 81 cpv, 640 e 61 n. 7 cod. pen., a lui ascritti nei diversi capi d'imputazione dei quali si compone la rubrica. 2. Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi di censura, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge e il secondo anche per vizio di motivazione. 2.1. Il primo, in particolare, deduce che la corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 23-bis, comma 4, I. n. 176 del 2020, fermandosi al mero dato letterale e non considerando le differenze che intercorrono tra i diritti processuali fondamentali (assolutamente incomprimibili) e le relative potestà (modulabili in funzione delle esigenze contingenti). L'equiparazione, proposta dalla norma, tra richiesta di trattazione orale formulata dal difensore e richiesta dell'imputato di partecipazione all'udienza comporterebbe non soltanto la necessità del rispetto del termine vessatorio dei quindici giorni liberi richiesti dalla norma (termine che nessuno comunica all'imputato), ma anche la necessità che tale richiesta sia mediata, in quanto proponibile esclusivamente dal difensore. In questa ipotesi, il diritto fondamentale (e incomprimibile) dell'imputato di partecipare all'udienza subirebbe, secondo la difesa, una vera e propria ingiustificata mutilazione, anche in ragione della possibilità, legittimata dalla disciplina emergenziale, dell'uso della videoconferenza. Interpretata alla luce del solo dato letterale, quindi, la norma, privando di fatto l'imputato del suo ineludibile diritto di partecipare all'udienza sarebbe, quindi, irrimediabilmente viziata da manifesta illegittimità costituzionale. 2.2. Il secondo afferisce al trattamento sanzionatorio e in particolare alla quantificazione degli aumenti irrogati a titolo di continuazione. Sostiene la difesa che la motivazione sarebbe intrinsecamente contraddittoria in quanto, pur riconoscendo l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, nella determinazione dei detti aumenti, non avrebbe affatto considerato come l'imputato, in primo grado, sarebbe stato ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche. E tanto, si sostiene, avrebbe dovuto condurre ad una parallela determinazione, nel minimo, della pena irrogata a titolo di aumento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente inammissibile. 1. Quanto alla prima censura, è sufficiente ribadire il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la limitazione dei diritti di rango costituzionale e convenzionale posti a presidio delle garanzie procedurali dell'imputato costituisce un valido presidio e non un vulnus per l'esercizio del diritto di difesa ed è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non manifestamente irragionevole o arbitraria, ma giustificata dal bilanciamento con altri principi di pari rango, quali il diritto alla vita e alla salute, prevalenti rispetto agli interessi, pur rilevanti costituzionalmente, che fondano le censure sollevate (Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022, Rv. 283251).Per cui, sul presupposto pacifico che, nei termini previsti dalla norma, non è stata proposta una valida istanza da parte del difensore, unico soggetto legittimato a tanto (anche alla luce della rappresentanza da quest'ultimo esercitata), la decisione della corte territoriale deve ritenersi corretta e il relativo motivo di censura manifestamente infondato. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, alla luce della modesta entità degli aumenti applicati (un mese di reclusione per il falso di cui al capo 2 e quindici giorni per ciascuno dei falsi di cui ai capi 3 e 4). Circostanza che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, dà atto di come, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, sia stato tenuto conto di tutto quanto evidenziato, anche in questa sede, dalla difesa: della condotta processuale assunta dell'imputato e delle difficoltà economiche nelle quali versava. Tenuto comunque presente, sotto tale profilo, la gravità dei reati commessi, per numero e per i vincoli parentali che legano il prevenuto alla persona offesa. Peraltro, sotto il profilo motivazionale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, v. 276288). E tale onere si attenua quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). E ciò, a maggior ragione, con riferimento agli aumenti indicati in conseguenza dell'applicazione della disciplina della continuazione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273533). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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