CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06425/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le impugnazioni, originariamente qualificate come appelli e trasmesse alla Corte di cassazione per competenza, essendo state proposte contro sentenza inappellabile perché recante condanna alla sola ammenda, devono essere qualificate come ricorsi per cassazione; che gli stessi sono inammissibili, in quanto proposti da soggetto privo di legittimazione e, cioè, da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della loro presentazione; che, infatti, «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00; che, poiché la parte civile ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, gli imputati devono anche essere condannati alla rifusione delle spese da questa sostenute, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi C 1900,00, oltre accessori di l