CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 ottobre 2023
Cassazione n. 22562/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul proc.toiscritto al n. 21389/2023 R.G. tra : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] D'ORO, 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- Per correzione di errore materiale dell’ ORDINANZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n. 30195/2023 depositata i l 31/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte con ordinanza n. 30195/2023, pubblicata il 31/10/2023, ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della Prefettura di Roma, avverso il provvedimento del Giudice di pace di Roma del 23/6/2021, depositato il 2/7/2021, con cui era stato respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 22/9/2020, cassando il provvedimento impugnato con rinvio «al Giudice di Pace di Monza, in persona di diverso magistrato» per nuovo esame e statuizione sulle spese di legittimità . [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dello Halilovic, ha formulato istanza per la correzione d’ufficio, ex art.391 bis c.p.c., dell’ordinanza suddetta con la disposizione del rinvio al Giudice di Pace di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1.Occorre procedere alla correzione di errore materiale, considerato che l’indicazione Giudice di Pace di Monza nel dispositivo in luogo del Giudice di Pace di Roma (che aveva emesso la pronuncia impugnata con il ricorso per cassazione), correttamente indicata nell’intestazione e nella motivazione quanto alla pag. 2 relativa allo svolgimento del processo, è frutto di evidente errore materiale. 2. L'ordinanza n. 30195/2023 va quindi corretta nel senso che là dove è scritto, nella parte finale della motivazione, a pag. 5, e nel dispositivo, «Giudice di Pace di Monza» debba leggersi ed intendersi« Giudice di Pace di Roma». Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non ̀ ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013). 3. Va quindi disposto che la ordinanza n. 30195/2023, di questa Corte di Cassazione, venga corretta nella parte finale della motivazione, a pag. 5, e nel dispositivo nel senso che là dove è scritto «Giudice di Pace di Monza» debba leggersi ed intendersi« Giudice di Pace di Roma». P.Q.M. dispone che la ordinanza n. 30195/2023, di questa Corte di Cassazione, venga corretta nella parte finale della motivazione, a pag. 5, e nel dispositivo, nel senso che là dove è scritto «Giudice di Pace di Monza» debba leggersi ed intendersi «Giudice di Pace di Roma». Cos