CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Incecco, che ha chiesto accogliersi il ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila confermava la decisione di primo grado, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.) - perché, allontanato dal territorio nazionale a seguito di decreto prefettizio di espulsione, vi aveva fatto rientro in difetto della prescritta autorizzazione - ed era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione; mentre la riformava in punto di sospensione condizionale della pena stessa, che escludeva. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ribadito la sua penale responsabilità sulla base di elementi (l'affidabilità degli accertamenti eseguiti a suo carico e la previa traduzione in lingua albanese del decreto di espulsione) contrastanti con il contenuto della decisione di primo grado, o comunque non risultanti da essa. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata considerato inapplicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul presupposto, viceversa erroneo, dell'abitualità del comportamento. Con lo stesso motivo si censura, altresì, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'esclusione della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, è stato in seguito rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., per essere trattato nelle forme ordinarie. La trattazione è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La mancanza di motivazione della sentenza di primo grado può e deve essere emendata dal giudice di merito superiore, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto a lui attribuiti, nei limiti del devoluto, dalla legge processuale (v. Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735-01), e ciò varrebbe, a 2 ìt maggior ragione, in caso di motivazione di primo grado insufficiente, o parzialmente erronea. Il fatto che, nella specie, il giudice di appello possa aver esercitato tali poteri non sarebbe dunque, in sé, censurabile. Né sono state avanzate critiche specifiche alla motivazione così come, in tesi, emendata. Solo per completezza occorre osservare come già il primo giudice avesse dato atto del compiuto accertamento dell'avvenuto previo allontanamento dell'imputato dal territorio nazionale, svolto direttamente dall'operatore di polizia giudiziaria ascoltato in giudizio come testimone. Quanto, poi, alla pretesa illegittimità del decreto di espulsione, derivante dalla sua mancata traduzione, è attestata dal giudice di appello la circostanza esattamente contraria. E comunque, in tema di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato dello straniero espulso, il giudice non potrebbe disapplicare il decreto di espulsione eventualmente illegittimo, perché esso non costituisce presupposto del reato, avendo esaurito i suoi effetti con l'esecuzione dell'ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022, Hysa, Rv. 283752-01). 2. Il secondo motivo è fondato, nella parte, di natura assorbente, riferita alla denegata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. L'abitualità ostativa è stata in effetti ritenuta dalla Corte di appello, in quanto l'imputato era stato già una volta condannato per il medesimo illecito. Le sezioni Unite di questa Corte (n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01) hanno invece statuito che, ai fini in discorso, il comportamento può definirsi abituale solo quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. 3. La sentenza impugnata, in questa parte affetta dal vizio di violazione di legge, deve essere in proposito annullata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la corrispondente rinnovazione del giudizio, previo assorbimento delle questioni di natura sanzionatoria (attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena). Il ricorso deve essere nel resto respinto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello