CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. Colombia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] - letta la memoria prodotta dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara in data 3/2/2020, riconosciuta l'attenuante del danno di speciale tenuità e ritenuta la stessa, unitamente alle già concesse attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., prevalenti sull'aggravante contestata, determinava in mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa la pena inflitta al Pacciotti per il delitto di tentata rapina aggravata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità della p.o. e alla conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto nonché la violazione di legge in ordine alla sussistenza della rapina tentata e alla configurabilità della desistenza.3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure che sono state oggetto di adeguato scrutinio da parte dei giudici d'appello, i quali le hanno disattese sulla scorta di un apparato motivazionale privo di aporie e di palesi e decisive frizioni logiche. Infatti, la sentenza impugnata ha ampiamente spiegato le ragioni alla base della ritenuta attendibilità della p.o. (pag. 3), la cui ricostruzione dell'accaduto dà conto della piena partecipazione all'azione delittuosa del prevenuto (pag.4), ed ha confermato la qualificazione giuridica del fatto alla stregua di tentata rapina, escludendo la possibilità di configurare la desistenza, in quanto l'azione delittuosa fu interrotta dalla fuga dell'Epifano. I giudici territoriali hanno, inoltre, congruamente argomentato la ricorrenza dell'elemento psicologico, correttamente negando l'incidenza sulla sfera volitiva e rappresentativa del dedotto stato di ubriachezza del prevenuto. La difesa sollecita una rilettura delle emergenze processuali preclusa in sede di legittimità in assenza di travisamento delle fonti probatorie e a fronte di una trama argomentativa dotata di coerenza e congruenza giustificativa. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]