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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 05332/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15045/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, rappresentata e difesa dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio in Roma via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54; - controricorrente ricorrente incidentale condizionato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 2552/10/14 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.02.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato l'avviso di accertamento B0302000038/12 spiccato nei suoi confronti e relativo a sanzioni per euro 549.858,75 relativa ad IVA 2002 definita con condono ex lege n. 289/2002.

La CTP di Bari con la sentenza n. 161/10/2013 ha accolto il ricorso.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello e la contribuente ha proposto appello incidentale.

La CTR della Puglia con la sentenza n. 2552/10/14 ha rigettato entrambi gli appelli.

Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate fondato su un motivo.

Ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] spa che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato fondato su nove motivi.

Nelle more, in data 4.6.2019 la contribuente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018 dichiarando di aver presentato, in data 30.5.2019, domanda di definizione agevolata della controversia tributaria.

2. In data 23.1.2020 la società ha depositato istanza di estinzione del giudizio non essendo intervenuto alcun atto di diniego da parte dell'Amministrazione. [OSCURATO:PERSONA]: Deve accogliersi l'istanza della contribuente, la quale ha dimostrato i presupposti per il perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del d.l. n. 119 del 2018.

Trattandosi di sanzioni collegate a tributi comunque definiti, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, "per la definizione non è dovuto alcun importo" come stabilito dall'art. 6 comma 3 cit.In ogni caso, non essendo stata presentata entro il 31.12020 istanza di trattazione, il processo deve essere dichiarato estinto anche ai sensi dell'art. 6 cit. comma 13.

Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara l'estinzione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15045/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, rappresentata e difesa dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio in Roma via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54; - controricorrente ricorrente incidentale condizionato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 2552/10/14 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.02.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato l'avviso di accertamento B0302000038/12 spiccato nei suoi confronti e relativo a sanzioni per euro 549.858,75 relativa ad IVA 2002 definita con condono ex lege n. 289/2002. La CTP di Bari con la sentenza n. 161/10/2013 ha accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello e la contribuente ha proposto appello incidentale. La CTR della Puglia con la sentenza n. 2552/10/14 ha rigettato entrambi gli appelli. Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate fondato su un motivo. Ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] spa che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato fondato su nove motivi. Nelle more, in data 4.6.2019 la contribuente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018 dichiarando di aver presentato, in data 30.5.2019, domanda di definizione agevolata della controversia tributaria. 2. In data 23.1.2020 la società ha depositato istanza di estinzione del giudizio non essendo intervenuto alcun atto di diniego da parte dell'Amministrazione. [OSCURATO:PERSONA]: Deve accogliersi l'istanza della contribuente, la quale ha dimostrato i presupposti per il perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del d.l. n. 119 del 2018. Trattandosi di sanzioni collegate a tributi comunque definiti, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, "per la definizione non è dovuto alcun importo" come stabilito dall'art. 6 comma 3 cit.In ogni caso, non essendo stata presentata entro il 31.12020 istanza di trattazione, il processo deve essere dichiarato estinto anche ai sensi dell'art. 6 cit. comma 13. Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara l'estinzione d
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