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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1023/2015

ECLI:EU:F:2015:48
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014FJ0036 [OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione) 18 maggio 2015 ( *1 ) [Testo rettificato con ordinanza del 30 ottobre 2015] «[OSCURATO:PERSONA] pubblica — Funzionari — Collocamento a riposo d’ufficio — Articolo 23, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto — Età di pensionamento — Diniego di proroga del periodo di servizio — Articolo 52, secondo comma, dello Statuto — Interesse del servizio» Nella causa F‑36/14, avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

[OSCURATO:PERSONA]

, ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato da C. Bernard‑Glanz e A. Blot, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J. Currall e C. Ehrbar, in qualità di agenti, convenuta, [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione), composto da K. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, H. [OSCURATO:PERSONA] e M.

I. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: P. Cullen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2015, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2014, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della [OSCURATO:PERSONA] europea (in prosieguo: l’«APN») del 28 marzo 2014 che ha respinto la sua richiesta di proroga di servizio e, pertanto, confermato il suo collocamento a riposo d’ufficio con decorrenza 1 o giugno 2014.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre il risarcimento dei danni che sono derivati o che avrebbero potuto derivare da tale decisione.

Contesto normativo 2 L’articolo 52 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, come modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), così recita: «Salvo quanto disposto dall’articolo 50 [dello Statuto], il funzionario è collocato a riposo: a) d’ufficio, l’ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni; (...) Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l’[APN] ritenga che la domanda è giustificata dall’interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all’età di 67 o eccezionalmente fino all’età di 70 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l’ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età. (...)». 3 L’articolo 23, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, tuttavia, prevede quanto segue: «In caso di applicazione dell’articolo 52, [primo comma,] lettera a), dello [S]tatuto e fatte salve le disposizioni dell’articolo 50 [dello Statuto], un funzionario in servizio anteriormente al 1 o gennaio 2014 è collocato a riposo d’ufficio l’ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni (...)».

Fatti 4 Il ricorrente è entrato in servizio presso la direzione generale (DG) «Imprese e industria» della [OSCURATO:PERSONA] il 1 o giugno 1994.

Alla data di presentazione del suo ricorso egli era funzionario di grado AD 12 e lavorava all’interno dell’unità «Politica e ricerca spaziale» della direzione G «Industria aerospaziale, marittima, della sicurezza e della difesa». 5 Apprestandosi a compiere 65 anni nel mese di maggio del 2014 il ricorrente, con nota inviata al direttore generale della DG «Imprese e industria» in data 8 gennaio 2014, ha chiesto una proroga del mantenimento in servizio fino al mese di maggio del 2016 (in prosieguo: la «domanda di mantenimento in servizio»). 6 Con nota del 6 febbraio 2014 (in prosieguo: la «nota del 6 febbraio 2014») il direttore generale della DG «Imprese e industria» ha informato il ricorrente che, a suo avviso, l’interesse del servizio non giustificava una risposta favorevole alla sua domanda, facendogli presente che avrebbe trasmesso quest’ultima, unitamente al proprio parere, alla DG «Risorse umane e sicurezza» (in prosieguo: la «DG “Risorse umane”»), APN in materia. 7 Con nota del 10 febbraio 2014 inviata al direttore generale della DG «Risorse umane» il ricorrente ha contestato il parere del direttore generale della DG «Imprese e industria». 8 Con nota del 28 marzo 2014 il direttore generale della DG «Risorse umane» ha fatto sapere al ricorrente che, a suo avviso, il direttore generale della DG «Imprese e industria» aveva trattato la domanda di mantenimento in servizio nel rispetto delle norme. 9 Con nota in pari data il direttore generale della DG «Risorse umane» ha informato il direttore generale della DG «Imprese e industria» della propria decisione di rispondere negativamente alla domanda di mantenimento in servizio del ricorrente, confermando quindi il collocamento a riposo di quest’ultimo in data 1 o giugno 2014 (in prosieguo: la «decisione del 28 marzo 2014» o la «decisione controversa»).

Tale decisione era motivata dal crescente trasferimento della gestione dei programmi in capo alle agenzie esecutive nonché dalla riduzione del personale e dalle relative conseguenze sulla DG «Imprese e industria», anche nell’ambito della ricerca spaziale. 10 Il ricorrente è stato informato della decisione del 28 marzo 2014 con nota del 7 aprile 2014 del direttore facente funzione della DG «Imprese e industria» (in prosieguo: la «nota del 7 aprile 2014»). 11 Il 18 aprile 2014 il ricorrente ha presentato un reclamo avverso «la decisione (...) del 28 marzo 2014 (...), unitamente alla [nota] del 7 aprile 2014 (...)» e, in pari data, ha chiesto la sospensione dell’esecuzione di entrambi gli atti.

Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale del 22 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑36/14 R, EU:F:2014:112 ). 12 [Testo rettificato con ordinanza del 30 ottobre 2015] Con nota del 21 maggio 2014, il ricorrente è stato informato della decisione del direttore generale della DG «Risorse umane» di mantenerlo in servizio fino al 30 giugno 2014.

Il 27 giugno 2014 l’APN ha deciso di mantenere il ricorrente in servizio per un ulteriore mese, fino al 31 luglio 2014.

Infine, con una terza decisione del 29 luglio 2014, annullata e sostituita da una decisione del successivo 31 luglio, il mantenimento in servizio è stato prorogato fino al 30 settembre 2014.

Tali decisioni erano motivate dal fatto che il ricorrente aveva presentato la propria candidatura per un posto nel «Gruppo di sostegno per l’Ucraina», che la [OSCURATO:PERSONA] stava costituendo. 13 Con decisione del 25 luglio 2014 l’APN ha respinto il reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

Detta decisione è stata notificata al Tribunale il 31 luglio 2014. 14 Con messaggio di posta elettronica del 26 settembre 2014 il ricorrente è stato informato che la sua candidatura per il posto nel «Gruppo di sostegno per l’Ucraina» non era stata accolta. 15 Con nota del 30 settembre 2014, il ricorrente è stato informato che avrebbe percepito la pensione di anzianità a decorrere dal 1 o ottobre 2014. 16 Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2014 il ricorrente ha chiesto di poter adeguare le proprie conclusioni iniziali in modo tale che il suo ricorso avesse ad oggetto l’annullamento del complesso degli atti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla presentazione dello stesso ricorso. 17 Con lettera della cancelleria del 14 novembre 2014 le parti sono state informate che il Tribunale si riservava la decisione sulla domanda del ricorrente del 31 ottobre 2014.

Con la stessa lettera il Tribunale ha chiesto al ricorrente alcune precisazioni riguardo alle conclusioni contenute nella menzionata domanda.

Conclusioni delle parti e procedimento 18 Nell’atto introduttivo del suo ricorso il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione del 28 marzo 2014 adottata unitamente alla nota del 7 aprile 2014; — risarcire i danni che sono derivati o che potrebbero derivare dalla decisione del 28 marzo 2014 e dalla nota del 7 aprile 2014; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 19 Nella sua lettera del 31 ottobre 2014 il ricorrente menziona conclusioni volte all’annullamento: — della decisione di rigetto del reclamo; — della decisione del 21 maggio 2014, che lo autorizza a rimanere in servizio fino al 30 giugno 2014; — della decisione del 27 giugno 2014, che lo autorizza a rimanere in servizio fino al 31 luglio 2014; — della decisione del 31 luglio 2014, che lo autorizza a rimanere in servizio fino al 30 settembre 2014; — della nota del 30 settembre 2014, che lo informa della corresponsione della pensione a decorrere dal 1 o ottobre 2014. 20 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare il ricorrente alle spese. 21 Nel corso dell’udienza, il ricorrente ha ritirato le sue conclusioni dirette avverso la nota del 7 aprile 2014.

In diritto Sulle conclusioni che compaiono nella lettera del 31 ottobre 2014 22 Conformemente all’articolo 35 del regolamento di procedura in vigore alla data di presentazione del ricorso, divenuto, a seguito di modifiche, l’articolo 50 del regolamento di procedura, possono essere prese in considerazione solo le conclusioni illustrate nell’atto introduttivo del giudizio.

Quindi, salvo modificare l’oggetto della controversia, in linea di principio, una parte non può, in corso di causa, presentare nuove conclusioni o estendere l’oggetto delle conclusioni esistenti.

Il ricorrente può adeguare le sue conclusioni solo in presenza di un elemento nuovo che possa incidere sull’oggetto del ricorso, come in particolare l’adozione in corso di causa di un atto che abroga e sostituisce quello impugnato (sentenza Glantenay e a./[OSCURATO:PERSONA], F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127 , punto 34). 23 Nel caso di specie, per quanto attiene, innanzitutto, alle conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo, occorre rilevare che tale decisione, adottata successivamente alla presentazione del ricorso, conferma la decisione di non accogliere la domanda di mantenimento in servizio, fornendo al contempo la motivazione di quest’ultima.

In una simile ipotesi, è la legittimità dell’atto lesivo iniziale che deve essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione che figura nella decisione di rigetto del reclamo, presumendo che tale motivazione coincida con quella di tale atto (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485 , punti da 57 a 59, e la giurisprudenza ivi citata). 24 In siffatte circostanze le conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo sono prive di contenuto autonomo e il ricorso dev’essere considerato come diretto avverso la decisione controversa, la cui motivazione è precisata dalla decisione di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza Eveillard/[OSCURATO:PERSONA], T‑258/01, EU:T:2004:177 , punti 31 e 32, nonché sentenza Buxton/Parlamento, F‑50/11, EU:F:2012:51 , punto 21). 25 Per quanto attiene, poi, alle conclusioni dirette avverso le decisioni del 21 maggio, del 27 giugno e del 31 luglio 2014 che autorizzano il ricorrente a rimanere in servizio, rispettivamente, fino al 30 giugno, al 31 luglio e al 30 settembre 2014, è d’uopo rilevare che tali decisioni si limitano ad autorizzare il ricorrente a rimanere in servizio per un periodo complessivo di quattro mesi dopo la data in cui, in assenza delle stesse, sarebbe stato collocato a riposo, ossia il 1 o giugno 2014, senza incidere tuttavia sulla decisione di rigetto della domanda di mantenimento in servizio.

Dette decisioni, che non arrecano pregiudizio al ricorrente, non hanno alcuna incidenza sull’oggetto della presente causa, cosicché la richiesta del ricorrente di adeguare le proprie conclusioni dev’essere respinta nella parte che le riguarda. 26 Analogo ragionamento si applica, infine, alle conclusioni concernenti la nota del 30 settembre 2014.

Detta nota, infatti, si limita a informare il ricorrente che, a seguito della scadenza degli effetti della decisione di mantenerlo in servizio fino al 30 settembre 2014, la pensione gli sarà corrisposta a decorrere dal 1 o ottobre 2014.

Una simile nota non produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera sensibile, la situazione giuridica di quest’ultimo e, pertanto, essa non può costituire un atto lesivo (v., in tal senso, sentenza Pimlott/Europol, F‑52/06, EU:F:2007:210 , punto 48, e la giurisprudenza ivi citata).

Conseguentemente, la richiesta del ricorrente di adeguare le proprie conclusioni dev’essere respinta per quanto attiene alle conclusioni concernenti la nota del 30 settembre 2014.

Sulla domanda di annullamento della decisione controversa Argomenti delle parti 27 Il ricorrente deduce un motivo unico, articolato in quattro parti, che attengono, rispettivamente, alla violazione dell’articolo 52 dello Statuto, all’errore manifesto di valutazione, alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine nonché alla violazione dell’articolo 5 dello Statuto. 28 Il ricorrente riconosce che, nel contesto di una domanda presentata ai sensi dell’articolo 52, secondo comma, dello Statuto, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale in sede di determinazione dell’interesse del servizio; tuttavia, egli osserva che l’interpretazione di tale nozione dovrebbe essere compatibile con le «norme superiori», tra cui, in primis, l’articolo 52 dello Statuto.

Inoltre, l’esame dell’interesse del servizio dovrebbe essere svolto con cura e imparzialità, e conformemente al principio della parità di trattamento dei funzionari.

L’amministrazione, poi, dovrebbe altresì prendere in considerazione l’interesse del funzionario di cui trattasi e mantenersi entro limiti ragionevoli. 29 Nella fattispecie, secondo il ricorrente, l’APN competente a pronunciarsi sulla sua domanda di mantenimento in servizio non avrebbe svolto un simile esame degli interessi. 30 In particolare, per quanto concerne l’interesse del servizio, il ricorrente contesta, in primo luogo, la motivazione della decisione controversa secondo la quale la politica di esternalizzazione della gestione dei programmi di ricerca spaziale giustificherebbe il rigetto della sua domanda di mantenimento in servizio.

A tal proposito, egli pone in evidenza il fatto che detta politica è attuata dal 2009.

Inoltre, nel mese di febbraio del 2014 tre nuovi agenti sarebbero stati assunti in quella che era la sua unità.

Ad avviso del ricorrente, gli agenti rimasti all’interno di tale unità dopo il suo pensionamento, inoltre, difficilmente potranno gestire da soli l’intero carico di lavoro gravante sull’unità, mentre quest’ultima, per far fronte ai propri compiti nell’ambito del programma di lavoro per gli anni 2014 e 2015, necessiterebbe di personale che, come lui, dev’essere altamente qualificato ed esperto. 31 In secondo luogo, il ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto del fatto che la sua domanda di mantenimento in servizio aveva avuto il sostegno del suo capo unità e del suo direttore, con riserva, per quanto riguardava quest’ultimo, che il suo mantenimento in attività risultasse «neutro» in termini di risorse umane. 32 In terzo luogo, il ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto della circostanza che il suo mantenimento nelle funzioni fino al 2016 non impedirebbe la realizzazione dell’obiettivo di riduzione del personale del 5% nel 2017. 33 Per quanto attiene al suo interesse personale, il ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto della circostanza che il suo mantenimento in servizio gli avrebbe consentito di aumentare sensibilmente i propri diritti pensionistici e di portarli dal 40% della sua ultima retribuzione a circa il 50% della stessa retribuzione, permettendogli al contempo di proseguire la propria attività professionale, come aveva auspicato. 34 Infine, il ricorrente sostiene che la circostanza che il direttore generale della DG «Imprese e industria» non avrebbe mai accolto una domanda di mantenimento in attività oltre il limite di età, mentre nelle altre direzioni generali tali domande sarebbero accettate molto più facilmente, pone la questione del rispetto del principio della parità di trattamento tra funzionari. 35 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto in toto del motivo.

Giudizio del Tribunale – Osservazioni preliminari 36 L’APN, allorché prende in considerazione l’interesse del servizio al fine di pronunciarsi sulla richiesta di un funzionario di rimanere in servizio oltre il limite di età previsto all’articolo 52, primo comma, lettera a), dello Statuto, per il collocamento a riposo d’ufficio, dispone di un ampio potere discrezionale e il Tribunale può censurare la sua valutazione soltanto in caso di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere (v., in tal senso e per analogia, nel caso di una decisione di rinnovare il contratto di un agente temporaneo, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266 , punto 49). 37 A tal proposito, occorre ricordare che un errore può essere qualificato come manifesto solo qualora esso possa essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio da parte dell’amministrazione del suo ampio potere discrezionale.

Di conseguenza, al fine di dimostrare che è stato commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento di una decisione, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità la valutazione dei fatti operata dall’amministrazione nella sua decisione.

In altri termini, il motivo relativo all’errore manifesto deve essere respinto qualora, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata possa essere ammessa in quanto tuttora vera o valida (sentenze BB/[OSCURATO:PERSONA], F‑17/11, EU:F:2013:14 , punto 60, e DG/ENISA, F‑109/13, EU:F:2014:259 , punto 44, nonché la giurisprudenza ivi citata). – Sull’asserita omessa considerazione dell’interesse del servizio 38 Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che il direttore generale della direzione generale alla quale era assegnato il ricorrente ha debitamente esaminato la domanda di mantenimento in servizio di quest’ultimo e, con la nota del 6 febbraio 2014, gli ha illustrato le ragioni per le quali riteneva che l’interesse del servizio non giustificasse un esito favorevole di detta domanda, come precisato al punto 6 della presente sentenza.

Inoltre, il direttore generale della DG «Risorse umane» ha preso in considerazione la domanda del ricorrente, facendo proprie le ragioni esposte dal direttore generale della DG «Imprese e industria».

Infine, la decisione di rigetto del reclamo conferma l’analisi dell’interesse del servizio svolta dall’amministrazione, al contempo precisandola. 39 Ne consegue che, nei limiti in cui il ricorrente sostiene che nel caso di specie l’APN non avrebbe svolto l’«esame degli interessi di cui trattasi» conformemente alla procedura stabilita dall’articolo 52, secondo comma, dello Statuto, i suoi argomenti sono infondati sotto il profilo dei fatti e devono essere respinti. – Sull’errore manifesto di valutazione 40 Al fine di dimostrare che la decisione controversa sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la politica di esternalizzazione della gestione dei programmi di ricerca spaziale non giustificherebbe il rigetto della sua domanda di mantenimento in servizio. 41 Nella fattispecie, dalla nota del 6 febbraio 2014 risulta che detta politica comportava che il ruolo dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] fosse limitato al controllo e allo sviluppo della politica spaziale, essendo la gestione ordinaria di detta politica ormai affidata all’Agenzia esecutiva per la ricerca e all’Agenzia spaziale europea.

Nella stessa nota, inoltre, si faceva riferimento alla necessità di procedere a riduzioni del personale all’interno della DG «Imprese e industria» e a ridistribuzioni dei posti di lavoro. 42 Orbene, il ricorrente si limita ad affermare, in primo luogo, che l’attuazione di detta politica di esternalizzazione aveva avuto inizio già nel 2009.

Una simile circostanza, tuttavia, non costituisce in alcun modo un indice del fatto che tale politica non potesse giustificare una decisione adottata nel 2014. 43 In secondo luogo, il ricorrente afferma che nel mese di febbraio del 2014 tre nuovi agenti sono stati assunti in quella che era la sua unità.

Tuttavia, la circostanza che, come posto in evidenza dallo stesso ricorrente, tali agenti non avessero esperienza nell’ambito della ricerca spaziale e fossero stati assunti in ambito amministrativo, giuridico e politico è perfettamente coerente con l’affermazione del direttore generale della DG «Imprese e industria» secondo la quale quest’ultima si occuperebbe del controllo e dello sviluppo della politica spaziale anziché degli aspetti scientifici di detta politica.

Siffatto elemento, pertanto, non può essere considerato idoneo a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione. 44 In terzo luogo, il ricorrente pone in evidenza l’entità del carico di lavoro gravante su quella che era la sua unità e considera che la DG «Imprese e industria» avrebbe necessità della sua esperienza e delle sue doti professionali per portare a termine gli incarichi ad essa affidati. 45 Anche supponendo che le affermazioni del ricorrente in ordine al personale di quella che era la sua unità e all’entità del carico di lavoro di quest’ultima siano esatte, tuttavia, la valutazione dei fabbisogni di personale per il buon funzionamento di un’unità rientra nella competenza esclusiva dell’APN.

La mera affermazione del ricorrente secondo la quale il personale in servizio «difficilmente potrebb[e] (...) portare a termine» i compiti affidati all’unità non dimostra affatto l’esistenza di un errore manifesto di valutazione dell’interesse del servizio. 46 Lo stesso vale per le considerazioni del ricorrente riguardo all’ampiezza della sua esperienza, che non è oggetto di contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 47 Simili affermazioni, infatti, di per sé non sono idonee a dimostrare che l’APN avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione in sede di esame dell’interesse del servizio.

Come posto in evidenza dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso e in udienza, la presa in considerazione dell’interesse del servizio nel contesto dell’esame di una domanda di mantenimento in attività oltre il limite di età stabilito ai fini del collocamento a riposo d’ufficio non si limita soltanto alla questione dell’adeguatezza delle competenze dell’interessato rispetto alle funzioni esercitate, adeguatezza che, peraltro, non è oggetto della benché minima contestazione nel caso di specie.

All’APN, difatti, spetta prendere in considerazione altri elementi, quali l’attuazione di una politica generale in materia di personale o la necessità di realizzare una riduzione del personale o, ancora, la possibilità di sostituire i funzionari che raggiungono l’età per il collocamento a riposo d’ufficio con funzionari di grado inferiore o anche con agenti temporanei o contrattuali. 48 Si deve quindi rilevare che il ricorrente non ha dimostrato che l’APN sia incorsa in un errore manifesto di valutazione dell’interesse del servizio in quanto ha tenuto conto della politica di esternalizzazione attuata a partire dal 2009. 49 In secondo luogo, il ricorrente afferma che la decisione controversa non tiene conto del grado di sostegno che egli avrebbe avuto da parte dei suoi superiori gerarchici.

Dagli atti di causa si evince, tuttavia, che il sostegno del direttore generale della direzione generale alla quale era assegnato il ricorrente era subordinato al rispetto della pianificazione delle risorse di detta direzione e che il direttore generale della DG «Imprese e industria» ha espresso un parere negativo.

Inoltre, l’APN competente per l’esame delle domande di mantenimento in servizio basate sull’articolo 52, secondo comma, dello Statuto, non è il direttore generale della DG «Imprese e industria», bensì il direttore generale della DG «Risorse umane».

Ne consegue che il sostegno in parola sarebbe stato, in ogni caso, irrilevante ai fini della valutazione della fondatezza della decisione controversa, atteso che l’APN competente poteva benissimo valutare l’interesse del servizio in modo del tutto differente rispetto alla DG «Imprese e industria», alla quale il ricorrente era assegnato. 50 In terzo luogo, il ricorrente addebita all’APN di non aver tenuto conto del fatto che l’accettazione della sua domanda di mantenimento in servizio non avrebbe impedito alla [OSCURATO:PERSONA] di raggiungere l’obiettivo di riduzione del personale del 5% nel 2017, poiché, anche qualora la sua domanda fosse stata accettata, in ogni caso egli avrebbe lasciato le sue funzioni prima del 2017.

Orbene, un simile argomento non dimostra affatto l’esistenza di un errore manifesto di valutazione dell’interesse del servizio.

Come rilevato infatti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, è altrettanto compatibile – se non addirittura maggiormente compatibile – con l’interesse del servizio ridurre in modo graduale il personale di un’istituzione anziché attendere la scadenza del termine per l’attuazione di tale riduzione. 51 La censura fondata sull’errore manifesto di valutazione dell’interesse del servizio dev’essere pertanto respinta, atteso che il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un simile errore. – Sull’asserita violazione del dovere di sollecitudine dell’APN 52 Il ricorrente afferma che, applicando l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto, l’APN, in forza del suo dovere di sollecitudine nei confronti del funzionario interessato, è obbligata a prendere in considerazione l’interesse di quest’ultimo. 53 Dalla giurisprudenza citata dal ricorrente stesso risulta che il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci creato dallo Statuto nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i dipendenti del servizio pubblico.

Detto dovere comporta in particolare che, nel pronunciarsi sulla situazione di un funzionario o di un agente, tale amministrazione prenda in considerazione l’insieme degli elementi che sono idonei a determinare la sua decisione e, nel fare ciò, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato.

La tutela dei diritti e degli interessi dei funzionari, tuttavia, deve sempre trovare il suo limite nel rispetto delle norme vigenti (sentenza Angelidis/Parlamento, T‑416/03, EU:T:2006:375 , punto 117, e la giurisprudenza ivi citata). 54 L’interesse del servizio e l’interesse del funzionario sono dunque due nozioni differenti.

Nel caso specifico dell’articolo 52, secondo comma, dello Statuto, l’interesse del funzionario interessato è già preso in considerazione in quanto quest’ultimo deve chiedere di poter continuare a lavorare oltre il limite di età previsto dallo Statuto per il collocamento a riposo d’ufficio.

Secondo la stessa formulazione della disposizione in parola, la decisione che deve adottare l’APN competente riguardo a tale domanda dipende esclusivamente dall’interesse del servizio, senza che l’APN debba prendere in considerazione gli interessi del funzionario richiedente.

Il funzionario, dunque, non ha la necessità di dimostrare all’APN l’esistenza del suo interesse personale a continuare a lavorare, come ha fatto il ricorrente nell’ambito del presente ricorso, atteso che un simile interesse è irrilevante nel contesto della sua domanda. 55 La censura del ricorrente basata su un’eventuale inosservanza da parte dell’APN del suo dovere di sollecitudine, dunque, non può trovare accoglimento. – Sull’asserita violazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione nonché dell’articolo 5 dello Statuto 56 Il ricorrente afferma che il direttore generale della DG «Imprese e industria» non ha mai accolto alcuna domanda di mantenimento in attività oltre il limite di età, contrariamente alla prassi delle altre direzioni generali, e che una simile circostanza «solleva interrogativi riguardo al rispetto (...) del principio di uguaglianza dei funzionari, come sancito in particolare all’articolo 5 dello Statuto». 57 Il Tribunale rileva che, al di là del carattere assai generale delle sue asserzioni, il ricorrente non ha illustrato alcun argomento di diritto a sostegno della sua affermazione secondo la quale, adottando la decisione controversa, l’APN non avrebbe rispettato il principio della parità di trattamento.

In particolare, egli non ha tentato di dimostrare di essere stato trattato meno favorevolmente rispetto ad un altro funzionario che si fosse trovato in una situazione giuridica simile alla sua.

Tale censura dev’essere necessariamente dichiarata irricevibile, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura applicabile alla data di deposito del ricorso, divenuto, a seguito di modifiche, l’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura. 58 Lo stesso vale per gli argomenti che il ricorrente trae dall’asserita violazione del principio di buona amministrazione, menzionata al punto 21 dell’atto introduttivo del suo ricorso, senza la benché minima esposizione dei motivi o degli argomenti di diritto che potrebbero suffragare la sua posizione. 59 Il motivo unico del ricorrente dev’essere pertanto respinto in quanto privo di ogni fondamento giuridico.

Sulla domanda di risarcimento dei danni 60 Il Tribunale rileva che, mentre il ricorrente chiede il risarcimento dei «danni che sono [derivati] o che potrebbero derivare [dalla decisione del 28 marzo 2014 e dalla nota del 7 aprile 2014]», l’atto introduttivo del ricorso non contiene alcuna trattazione in ordine a tale domanda e non precisa neppure la natura, materiale o morale, del danno di cui il ricorrente chiede il risarcimento, cosicché la domanda di risarcimento dev’essere respinta in quanto irricevibile. 61 In ogni caso, dal momento che le domande di annullamento delle decisioni contestate dal ricorrente sono state respinte, dev’essere respinta anche la domanda di risarcimento, la quale ha ad oggetto il danno asseritamente derivato da dette decisioni (v. sentenza CT/EACEA, F‑36/13, EU:F:2013:190 , punti 79 e 80, e la giurisprudenza ivi citata). 62 Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto in toto.

Sulle spese 63 Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda.

In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo. 64 Dalla suesposta motivazione della presente sentenza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente.

Inoltre, nelle sue conclusioni la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese.

Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa F‑36/14 R. Per questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA]

(Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta tutte le proprie spese ed è condannato a sopportare tutte le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 maggio 2015.

Il cancelliere W. [OSCURATO:PERSONA] presidente

K. [OSCURATO:PERSONA]

( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014FJ0036 [OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione) 18 maggio 2015 ( *1 ) [Testo rettificato con ordinanza del 30 ottobre 2015] «[OSCURATO:PERSONA] pubblica — Funzionari — Collocamento a riposo d’ufficio — Articolo 23, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto — Età di pensionamento — Diniego di proroga del periodo di servizio — Articolo 52, secondo comma, dello Statuto — Interesse del servizio» Nella causa F‑36/14, avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, [OSCURATO:PERSONA] , ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato da C. Bernard‑Glanz e A. Blot, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J. Currall e C. Ehrbar, in qualità di agenti, convenuta, [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione), composto da K. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, H. [OSCURATO:PERSONA] e M. I. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: P. Cullen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2015, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2014, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della [OSCURATO:PERSONA] europea (in prosieguo: l’«APN») del 28 marzo 2014 che ha respinto la sua richiesta di proroga di servizio e, pertanto, confermato il suo collocamento a riposo d’ufficio con decorrenza 1 o giugno 2014. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre il risarcimento dei danni che sono derivati o che avrebbero potuto derivare da tale decisione. Contesto normativo 2 L’articolo 52 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, come modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), così recita: «Salvo quanto disposto dall’articolo 50 [dello Statuto], il funzionario è collocato a riposo: a) d’ufficio, l’ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni; (...) Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l’[APN] ritenga che la domanda è giustificata dall’interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all’età di 67 o eccezionalmente fino all’età di 70 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l’ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età. (...)». 3 L’articolo 23, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, tuttavia, prevede quanto segue: «In caso di applicazione dell’articolo 52, [primo comma,] lettera a), dello [S]tatuto e fatte salve le disposizioni dell’articolo 50 [dello Statuto], un funzionario in servizio anteriormente al 1 o gennaio 2014 è collocato a riposo d’ufficio l’ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni (...)». Fatti 4 Il ricorrente è entrato in servizio presso la direzione generale (DG) «Imprese e industria» della [OSCURATO:PERSONA] il 1 o giugno 1994. Alla data di presentazione del suo ricorso egli era funzionario di grado AD 12 e lavorava all’interno dell’unità «Politica e ricerca spaziale» della direzione G «Industria aerospaziale, marittima, della sicurezza e della difesa». 5 Apprestandosi a compiere 65 anni nel mese di maggio del 2014 il ricorrente, con nota inviata al direttore generale della DG «Imprese e industria» in data 8 gennaio 2014, ha chiesto una proroga del mantenimento in servizio fino al mese di maggio del 2016 (in prosieguo: la «domanda di mantenimento in servizio»). 6 Con nota del 6 febbraio 2014 (in prosieguo: la «nota del 6 febbraio 2014») il direttore generale della DG «Imprese e industria» ha informato il ricorrente che, a suo avviso, l’interesse del servizio non giustificava una risposta favorevole alla sua domanda, facendogli presente che avrebbe trasmesso quest’ultima, unitamente al proprio parere, alla DG «Risorse umane e sicurezza» (in prosieguo: la «DG “Risorse umane”»), APN in materia. 7 Con nota del 10 febbraio 2014 inviata al direttore generale della DG «Risorse umane» il ricorrente ha contestato il parere del direttore generale della DG «Imprese e industria». 8 Con nota del 28 marzo 2014 il direttore generale della DG «Risorse umane» ha fatto sapere al ricorrente che, a suo avviso, il direttore generale della DG «Imprese e industria» aveva trattato la domanda di mantenimento in servizio nel rispetto delle norme. 9 Con nota in pari data il direttore generale della DG «Risorse umane» ha informato il direttore generale della DG «Imprese e industria» della propria decisione di rispondere negativamente alla domanda di mantenimento in servizio del ricorrente, confermando quindi il collocamento a riposo di quest’ultimo in data 1 o giugno 2014 (in prosieguo: la «decisione del 28 marzo 2014» o la «decisione controversa»). Tale decisione era motivata dal crescente trasferimento della gestione dei programmi in capo alle agenzie esecutive nonché dalla riduzione del personale e dalle relative conseguenze sulla DG «Imprese e industria», anche nell’ambito della ricerca spaziale. 10 Il ricorrente è stato informato della decisione del 28 marzo 2014 con nota del 7 aprile 2014 del direttore facente funzione della DG «Imprese e industria» (in prosieguo: la «nota del 7 aprile 2014»). 11 Il 18 aprile 2014 il ricorrente ha presentato un reclamo avverso «la decisione (...) del 28 marzo 2014 (...), unitamente alla [nota] del 7 aprile 2014 (...)» e, in pari data, ha chiesto la sospensione dell’esecuzione di entrambi gli atti. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale del 22 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑36/14 R, EU:F:2014:112 ). 12 [Testo rettificato con ordinanza del 30 ottobre 2015] Con nota del 21 maggio 2014, il ricorrente è stato informato della decisione del direttore generale della DG «Risorse umane» di mantenerlo in servizio fino al 30 giugno 2014. Il 27 giugno 2014 l’APN ha deciso di mantenere il ricorrente in servizio per un ulteriore mese, fino al 31 luglio 2014. Infine, con una terza decisione del 29 luglio 2014, annullata e sostituita da una decisione del successivo 31 luglio, il mantenimento in servizio è stato prorogato fino al 30 settembre 2014. Tali decisioni erano motivate dal fatto che il ricorrente aveva presentato la propria candidatura per un posto nel «Gruppo di sostegno per l’Ucraina», che la [OSCURATO:PERSONA] stava costituendo. 13 Con decisione del 25 luglio 2014 l’APN ha respinto il reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). Detta decisione è stata notificata al Tribunale il 31 luglio 2014. 14 Con messaggio di posta elettronica del 26 settembre 2014 il ricorrente è stato informato che la sua candidatura per il posto nel «Gruppo di sostegno per l’Ucraina» non era stata accolta. 15 Con nota del 30 settembre 2014, il ricorrente è stato informato che avrebbe percepito la pensione di anzianità a decorrere dal 1 o ottobre 2014. 16 Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2014 il ricorrente ha chiesto di poter adeguare le proprie conclusioni iniziali in modo tale che il suo ricorso avesse ad oggetto l’annullamento del complesso degli atti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla presentazione dello stesso ricorso. 17 Con lettera della cancelleria del 14 novembre 2014 le parti sono state informate che il Tribunale si riservava la decisione sulla domanda del ricorrente del 31 ottobre 2014. Con la stessa lettera il Tribunale ha chiesto al ricorrente alcune precisazioni riguardo alle conclusioni contenute nella menzionata domanda. Conclusioni delle parti e procedimento 18 Nell’atto introduttivo del suo ricorso il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione del 28 marzo 2014 adottata unitamente alla nota del 7 aprile 2014; — risarcire i danni che sono derivati o che potrebbero derivare dalla decisione del 28 marzo 2014 e dalla nota del 7 aprile 2014; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 19 Nella sua lettera del 31 ottobre 2014 il ricorrente menziona conclusioni volte all’annullamento: — della decisione di rigetto del reclamo; — della decisione del 21 maggio 2014, che lo autorizza a rimanere in servizio fino al 30 giugno 2014; — della decisione del 27 giugno 2014, che lo autorizza a rimanere in servizio fino al 31 luglio 2014; — della decisione del 31 luglio 2014, che lo autorizza a rimanere in servizio fino al 30 settembre 2014; — della nota del 30 settembre 2014, che lo informa della corresponsione della pensione a decorrere dal 1 o ottobre 2014. 20 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare il ricorrente alle spese. 21 Nel corso dell’udienza, il ricorrente ha ritirato le sue conclusioni dirette avverso la nota del 7 aprile 2014. In diritto Sulle conclusioni che compaiono nella lettera del 31 ottobre 2014 22 Conformemente all’articolo 35 del regolamento di procedura in vigore alla data di presentazione del ricorso, divenuto, a seguito di modifiche, l’articolo 50 del regolamento di procedura, possono essere prese in considerazione solo le conclusioni illustrate nell’atto introduttivo del giudizio. Quindi, salvo modificare l’oggetto della controversia, in linea di principio, una parte non può, in corso di causa, presentare nuove conclusioni o estendere l’oggetto delle conclusioni esistenti. Il ricorrente può adeguare le sue conclusioni solo in presenza di un elemento nuovo che possa incidere sull’oggetto del ricorso, come in particolare l’adozione in corso di causa di un atto che abroga e sostituisce quello impugnato (sentenza Glantenay e a./[OSCURATO:PERSONA], F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127 , punto 34). 23 Nel caso di specie, per quanto attiene, innanzitutto, alle conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo, occorre rilevare che tale decisione, adottata successivamente alla presentazione del ricorso, conferma la decisione di non accogliere la domanda di mantenimento in servizio, fornendo al contempo la motivazione di quest’ultima. In una simile ipotesi, è la legittimità dell’atto lesivo iniziale che deve essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione che figura nella decisione di rigetto del reclamo, presumendo che tale motivazione coincida con quella di tale atto (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485 , punti da 57 a 59, e la giurisprudenza ivi citata). 24 In siffatte circostanze le conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo sono prive di contenuto autonomo e il ricorso dev’essere considerato come diretto avverso la decisione controversa, la cui motivazione è precisata dalla decisione di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza Eveillard/[OSCURATO:PERSONA], T‑258/01, EU:T:2004:177 , punti 31 e 32, nonché sentenza Buxton/Parlamento, F‑50/11, EU:F:2012:51 , punto 21). 25 Per quanto attiene, poi, alle conclusioni dirette avverso le decisioni del 21 maggio, del 27 giugno e del 31 luglio 2014 che autorizzano il ricorrente a rimanere in servizio, rispettivamente, fino al 30 giugno, al 31 luglio e al 30 settembre 2014, è d’uopo rilevare che tali decisioni si limitano ad autorizzare il ricorrente a rimanere in servizio per un periodo complessivo di quattro mesi dopo la data in cui, in assenza delle stesse, sarebbe stato collocato a riposo, ossia il 1 o giugno 2014, senza incidere tuttavia sulla decisione di rigetto della domanda di mantenimento in servizio. Dette decisioni, che non arrecano pregiudizio al ricorrente, non hanno alcuna incidenza sull’oggetto della presente causa, cosicché la richiesta del ricorrente di adeguare le proprie conclusioni dev’essere respinta nella parte che le riguarda. 26 Analogo ragionamento si applica, infine, alle conclusioni concernenti la nota del 30 settembre 2014. Detta nota, infatti, si limita a informare il ricorrente che, a seguito della scadenza degli effetti della decisione di mantenerlo in servizio fino al 30 settembre 2014, la pensione gli sarà corrisposta a decorrere dal 1 o ottobre 2014. Una simile nota non produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera sensibile, la situazione giuridica di quest’ultimo e, pertanto, essa non può costituire un atto lesivo (v., in tal senso, sentenza Pimlott/Europol, F‑52/06, EU:F:2007:210 , punto 48, e la giurisprudenza ivi citata). Conseguentemente, la richiesta del ricorrente di adeguare le proprie conclusioni dev’essere respinta per quanto attiene alle conclusioni concernenti la nota del 30 settembre 2014. Sulla domanda di annullamento della decisione controversa Argomenti delle parti 27 Il ricorrente deduce un motivo unico, articolato in quattro parti, che attengono, rispettivamente, alla violazione dell’articolo 52 dello Statuto, all’errore manifesto di valutazione, alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine nonché alla violazione dell’articolo 5 dello Statuto. 28 Il ricorrente riconosce che, nel contesto di una domanda presentata ai sensi dell’articolo 52, secondo comma, dello Statuto, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale in sede di determinazione dell’interesse del servizio; tuttavia, egli osserva che l’interpretazione di tale nozione dovrebbe essere compatibile con le «norme superiori», tra cui, in primis, l’articolo 52 dello Statuto. Inoltre, l’esame dell’interesse del servizio dovrebbe essere svolto con cura e imparzialità, e conformemente al principio della parità di trattamento dei funzionari. L’amministrazione, poi, dovrebbe altresì prendere in considerazione l’interesse del funzionario di cui trattasi e mantenersi entro limiti ragionevoli. 29 Nella fattispecie, secondo il ricorrente, l’APN competente a pronunciarsi sulla sua domanda di mantenimento in servizio non avrebbe svolto un simile esame degli interessi. 30 In particolare, per quanto concerne l’interesse del servizio, il ricorrente contesta, in primo luogo, la motivazione della decisione controversa secondo la quale la politica di esternalizzazione della gestione dei programmi di ricerca spaziale giustificherebbe il rigetto della sua domanda di mantenimento in servizio. A tal proposito, egli pone in evidenza il fatto che detta politica è attuata dal 2009. Inoltre, nel mese di febbraio del 2014 tre nuovi agenti sarebbero stati assunti in quella che era la sua unità. Ad avviso del ricorrente, gli agenti rimasti all’interno di tale unità dopo il suo pensionamento, inoltre, difficilmente potranno gestire da soli l’intero carico di lavoro gravante sull’unità, mentre quest’ultima, per far fronte ai propri compiti nell’ambito del programma di lavoro per gli anni 2014 e 2015, necessiterebbe di personale che, come lui, dev’essere altamente qualificato ed esperto. 31 In secondo luogo, il ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto del fatto che la sua domanda di mantenimento in servizio aveva avuto il sostegno del suo capo unità e del suo direttore, con riserva, per quanto riguardava quest’ultimo, che il suo mantenimento in attività risultasse «neutro» in termini di risorse umane. 32 In terzo luogo, il ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto della circostanza che il suo mantenimento nelle funzioni fino al 2016 non impedirebbe la realizzazione dell’obiettivo di riduzione del personale del 5% nel 2017. 33 Per quanto attiene al suo interesse personale, il ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto della circostanza che il suo mantenimento in servizio gli avrebbe consentito di aumentare sensibilmente i propri diritti pensionistici e di portarli dal 40% della sua ultima retribuzione a circa il 50% della stessa retribuzione, permettendogli al contempo di proseguire la propria attività professionale, come aveva auspicato. 34 Infine, il ricorrente sostiene che la circostanza che il direttore generale della DG «Imprese e industria» non avrebbe mai accolto una domanda di mantenimento in attività oltre il limite di età, mentre nelle altre direzioni generali tali domande sarebbero accettate molto più facilmente, pone la questione del rispetto del principio della parità di trattamento tra funzionari. 35 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto in toto del motivo. Giudizio del Tribunale – Osservazioni preliminari 36 L’APN, allorché prende in considerazione l’interesse del servizio al fine di pronunciarsi sulla richiesta di un funzionario di rimanere in servizio oltre il limite di età previsto all’articolo 52, primo comma, lettera a), dello Statuto, per il collocamento a riposo d’ufficio, dispone di un ampio potere discrezionale e il Tribunale può censurare la sua valutazione soltanto in caso di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere (v., in tal senso e per analogia, nel caso di una decisione di rinnovare il contratto di un agente temporaneo, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266 , punto 49). 37 A tal proposito, occorre ricordare che un errore può essere qualificato come manifesto solo qualora esso possa essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio da parte dell’amministrazione del suo ampio potere discrezionale. Di conseguenza, al fine di dimostrare che è stato commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento di una decisione, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità la valutazione dei fatti operata dall’amministrazione nella sua decisione. In altri termini, il motivo relativo all’errore manifesto deve essere respinto qualora, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata possa essere ammessa in quanto tuttora vera o valida (sentenze BB/[OSCURATO:PERSONA], F‑17/11, EU:F:2013:14 , punto 60, e DG/ENISA, F‑109/13, EU:F:2014:259 , punto 44, nonché la giurisprudenza ivi citata). – Sull’asserita omessa considerazione dell’interesse del servizio 38 Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che il direttore generale della direzione generale alla quale era assegnato il ricorrente ha debitamente esaminato la domanda di mantenimento in servizio di quest’ultimo e, con la nota del 6 febbraio 2014, gli ha illustrato le ragioni per le quali riteneva che l’interesse del servizio non giustificasse un esito favorevole di detta domanda, come precisato al punto 6 della presente sentenza. Inoltre, il direttore generale della DG «Risorse umane» ha preso in considerazione la domanda del ricorrente, facendo proprie le ragioni esposte dal direttore generale della DG «Imprese e industria». Infine, la decisione di rigetto del reclamo conferma l’analisi dell’interesse del servizio svolta dall’amministrazione, al contempo precisandola. 39 Ne consegue che, nei limiti in cui il ricorrente sostiene che nel caso di specie l’APN non avrebbe svolto l’«esame degli interessi di cui trattasi» conformemente alla procedura stabilita dall’articolo 52, secondo comma, dello Statuto, i suoi argomenti sono infondati sotto il profilo dei fatti e devono essere respinti. – Sull’errore manifesto di valutazione 40 Al fine di dimostrare che la decisione controversa sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la politica di esternalizzazione della gestione dei programmi di ricerca spaziale non giustificherebbe il rigetto della sua domanda di mantenimento in servizio. 41 Nella fattispecie, dalla nota del 6 febbraio 2014 risulta che detta politica comportava che il ruolo dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] fosse limitato al controllo e allo sviluppo della politica spaziale, essendo la gestione ordinaria di detta politica ormai affidata all’Agenzia esecutiva per la ricerca e all’Agenzia spaziale europea. Nella stessa nota, inoltre, si faceva riferimento alla necessità di procedere a riduzioni del personale all’interno della DG «Imprese e industria» e a ridistribuzioni dei posti di lavoro. 42 Orbene, il ricorrente si limita ad affermare, in primo luogo, che l’attuazione di detta politica di esternalizzazione aveva avuto inizio già nel 2009. Una simile circostanza, tuttavia, non costituisce in alcun modo un indice del fatto che tale politica non potesse giustificare una decisione adottata nel 2014. 43 In secondo luogo, il ricorrente afferma che nel mese di febbraio del 2014 tre nuovi agenti sono stati assunti in quella che era la sua unità. Tuttavia, la circostanza che, come posto in evidenza dallo stesso ricorrente, tali agenti non avessero esperienza nell’ambito della ricerca spaziale e fossero stati assunti in ambito amministrativo, giuridico e politico è perfettamente coerente con l’affermazione del direttore generale della DG «Imprese e industria» secondo la quale quest’ultima si occuperebbe del controllo e dello sviluppo della politica spaziale anziché degli aspetti scientifici di detta politica. Siffatto elemento, pertanto, non può essere considerato idoneo a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione. 44 In terzo luogo, il ricorrente pone in evidenza l’entità del carico di lavoro gravante su quella che era la sua unità e considera che la DG «Imprese e industria» avrebbe necessità della sua esperienza e delle sue doti professionali per portare a termine gli incarichi ad essa affidati. 45 Anche supponendo che le affermazioni del ricorrente in ordine al personale di quella che era la sua unità e all’entità del carico di lavoro di quest’ultima siano esatte, tuttavia, la valutazione dei fabbisogni di personale per il buon funzionamento di un’unità rientra nella competenza esclusiva dell’APN. La mera affermazione del ricorrente secondo la quale il personale in servizio «difficilmente potrebb[e] (...) portare a termine» i compiti affidati all’unità non dimostra affatto l’esistenza di un errore manifesto di valutazione dell’interesse del servizio. 46 Lo stesso vale per le considerazioni del ricorrente riguardo all’ampiezza della sua esperienza, che non è oggetto di contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 47 Simili affermazioni, infatti, di per sé non sono idonee a dimostrare che l’APN avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione in sede di esame dell’interesse del servizio. Come posto in evidenza dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso e in udienza, la presa in considerazione dell’interesse del servizio nel contesto dell’esame di una domanda di mantenimento in attività oltre il limite di età stabilito ai fini del collocamento a riposo d’ufficio non si limita soltanto alla questione dell’adeguatezza delle competenze dell’interessato rispetto alle funzioni esercitate, adeguatezza che, peraltro, non è oggetto della benché minima contestazione nel caso di specie. All’APN, difatti, spetta prendere in considerazione altri elementi, quali l’attuazione di una politica generale in materia di personale o la necessità di realizzare una riduzione del personale o, ancora, la possibilità di sostituire i funzionari che raggiungono l’età per il collocamento a riposo d’ufficio con funzionari di grado inferiore o anche con agenti temporanei o contrattuali. 48 Si deve quindi rilevare che il ricorrente non ha dimostrato che l’APN sia incorsa in un errore manifesto di valutazione dell’interesse del servizio in quanto ha tenuto conto della politica di esternalizzazione attuata a partire dal 2009. 49 In secondo luogo, il ricorrente afferma che la decisione controversa non tiene conto del grado di sostegno che egli avrebbe avuto da parte dei suoi superiori gerarchici. Dagli atti di causa si evince, tuttavia, che il sostegno del direttore generale della direzione generale alla quale era assegnato il ricorrente era subordinato al rispetto della pianificazione delle risorse di detta direzione e che il direttore generale della DG «Imprese e industria» ha espresso un parere negativo. Inoltre, l’APN competente per l’esame delle domande di mantenimento in servizio basate sull’articolo 52, secondo comma, dello Statuto, non è il direttore generale della DG «Imprese e industria», bensì il direttore generale della DG «Risorse umane». Ne consegue che il sostegno in parola sarebbe stato, in ogni caso, irrilevante ai fini della valutazione della fondatezza della decisione controversa, atteso che l’APN competente poteva benissimo valutare l’interesse del servizio in modo del tutto differente rispetto alla DG «Imprese e industria», alla quale il ricorrente era assegnato. 50 In terzo luogo, il ricorrente addebita all’APN di non aver tenuto conto del fatto che l’accettazione della sua domanda di mantenimento in servizio non avrebbe impedito alla [OSCURATO:PERSONA] di raggiungere l’obiettivo di riduzione del personale del 5% nel 2017, poiché, anche qualora la sua domanda fosse stata accettata, in ogni caso egli avrebbe lasciato le sue funzioni prima del 2017. Orbene, un simile argomento non dimostra affatto l’esistenza di un errore manifesto di valutazione dell’interesse del servizio. Come rilevato infatti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, è altrettanto compatibile – se non addirittura maggiormente compatibile – con l’interesse del servizio ridurre in modo graduale il personale di un’istituzione anziché attendere la scadenza del termine per l’attuazione di tale riduzione. 51 La censura fondata sull’errore manifesto di valutazione dell’interesse del servizio dev’essere pertanto respinta, atteso che il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un simile errore. – Sull’asserita violazione del dovere di sollecitudine dell’APN 52 Il ricorrente afferma che, applicando l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto, l’APN, in forza del suo dovere di sollecitudine nei confronti del funzionario interessato, è obbligata a prendere in considerazione l’interesse di quest’ultimo. 53 Dalla giurisprudenza citata dal ricorrente stesso risulta che il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci creato dallo Statuto nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i dipendenti del servizio pubblico. Detto dovere comporta in particolare che, nel pronunciarsi sulla situazione di un funzionario o di un agente, tale amministrazione prenda in considerazione l’insieme degli elementi che sono idonei a determinare la sua decisione e, nel fare ciò, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato. La tutela dei diritti e degli interessi dei funzionari, tuttavia, deve sempre trovare il suo limite nel rispetto delle norme vigenti (sentenza Angelidis/Parlamento, T‑416/03, EU:T:2006:375 , punto 117, e la giurisprudenza ivi citata). 54 L’interesse del servizio e l’interesse del funzionario sono dunque due nozioni differenti. Nel caso specifico dell’articolo 52, secondo comma, dello Statuto, l’interesse del funzionario interessato è già preso in considerazione in quanto quest’ultimo deve chiedere di poter continuare a lavorare oltre il limite di età previsto dallo Statuto per il collocamento a riposo d’ufficio. Secondo la stessa formulazione della disposizione in parola, la decisione che deve adottare l’APN competente riguardo a tale domanda dipende esclusivamente dall’interesse del servizio, senza che l’APN debba prendere in considerazione gli interessi del funzionario richiedente. Il funzionario, dunque, non ha la necessità di dimostrare all’APN l’esistenza del suo interesse personale a continuare a lavorare, come ha fatto il ricorrente nell’ambito del presente ricorso, atteso che un simile interesse è irrilevante nel contesto della sua domanda. 55 La censura del ricorrente basata su un’eventuale inosservanza da parte dell’APN del suo dovere di sollecitudine, dunque, non può trovare accoglimento. – Sull’asserita violazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione nonché dell’articolo 5 dello Statuto 56 Il ricorrente afferma che il direttore generale della DG «Imprese e industria» non ha mai accolto alcuna domanda di mantenimento in attività oltre il limite di età, contrariamente alla prassi delle altre direzioni generali, e che una simile circostanza «solleva interrogativi riguardo al rispetto (...) del principio di uguaglianza dei funzionari, come sancito in particolare all’articolo 5 dello Statuto». 57 Il Tribunale rileva che, al di là del carattere assai generale delle sue asserzioni, il ricorrente non ha illustrato alcun argomento di diritto a sostegno della sua affermazione secondo la quale, adottando la decisione controversa, l’APN non avrebbe rispettato il principio della parità di trattamento. In particolare, egli non ha tentato di dimostrare di essere stato trattato meno favorevolmente rispetto ad un altro funzionario che si fosse trovato in una situazione giuridica simile alla sua. Tale censura dev’essere necessariamente dichiarata irricevibile, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura applicabile alla data di deposito del ricorso, divenuto, a seguito di modifiche, l’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura. 58 Lo stesso vale per gli argomenti che il ricorrente trae dall’asserita violazione del principio di buona amministrazione, menzionata al punto 21 dell’atto introduttivo del suo ricorso, senza la benché minima esposizione dei motivi o degli argomenti di diritto che potrebbero suffragare la sua posizione. 59 Il motivo unico del ricorrente dev’essere pertanto respinto in quanto privo di ogni fondamento giuridico. Sulla domanda di risarcimento dei danni 60 Il Tribunale rileva che, mentre il ricorrente chiede il risarcimento dei «danni che sono [derivati] o che potrebbero derivare [dalla decisione del 28 marzo 2014 e dalla nota del 7 aprile 2014]», l’atto introduttivo del ricorso non contiene alcuna trattazione in ordine a tale domanda e non precisa neppure la natura, materiale o morale, del danno di cui il ricorrente chiede il risarcimento, cosicché la domanda di risarcimento dev’essere respinta in quanto irricevibile. 61 In ogni caso, dal momento che le domande di annullamento delle decisioni contestate dal ricorrente sono state respinte, dev’essere respinta anche la domanda di risarcimento, la quale ha ad oggetto il danno asseritamente derivato da dette decisioni (v. sentenza CT/EACEA, F‑36/13, EU:F:2013:190 , punti 79 e 80, e la giurisprudenza ivi citata). 62 Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto in toto. Sulle spese 63 Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo. 64 Dalla suesposta motivazione della presente sentenza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre, nelle sue conclusioni la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa F‑36/14 R. Per questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta tutte le proprie spese ed è condannato a sopportare tutte le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 maggio 2015. Il cancelliere W. [OSCURATO:PERSONA] presidente K. [OSCURATO:PERSONA] ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1023/2015 — Fons Iuris — Fons Iuris