CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07342/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1989 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Foggia il 30 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia, sezione per il riesame, per quel che qui rileva, ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Foggia il 26 maggio 2022 nei confronti del predetto Valerio, in qualità di rappresentante legale della Varda srl., in quanto indagato in ordine al reato di cui all'articolo 2621 codice civile, confermando nei suoi confronti il provvedimento di sequestro di beni mobili immobili e disponibilità finanziarie sino alla concorrenza di complessivi euro 187.854, quale valore equivalente al profitto del reato di false comunicazioni sociali. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del reato contestato, poiché il giudice del riesame ha omesso di considerare che il reato di false comunicazioni sociali si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce 41I'assemblea e il bilancio viene illustrato ai soci, sicchè la competenza per territorio si radica in quel luogo rimanendo irrilevanti il luogo del tempo di deposito del bilancio presso la sede della società. In forza di questo principio il reato, anche quando si fosse -ealizzato, si sarebbe consumato in un momento antecedente al deposito dei bilanci, avvenuto il 30 maggio 2016. Inoltre la soluzione adottata dal tribunale viola l'art. 160 cod.pen. poiché gli atti interruttivi sono tassativamente previsti e indicati dal legislatore e l'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti di altri soggetti, seppure coindagati, non può estendere e interrompere la prescrizione nei confronti dell'odierno ricorrente. Il provvedimento oggetto di gravame è stato notificato dopo sei anni dalla data di realizzazione del presunto reato, precisamente l'otto giugno 2022, quando già il reato era estinto. Il tribunale, a pagina 12 della motivazione, sostiene che il momento consumativo del reato di false comunicazioni è stato correttamente individuato nella data di deposito del bilancio il 30 maggio 2016 e che di conseguenza il termine ordinario di prescrizione di tale reato non risultava interamente decorso ; nel momento il cui il GIP depositava l'ordinanza cautelare applicativa del sequestro e della misura interdittiva. 2.2 violazione di legge e in particolare dell'art. 125 cod. proc.pen. per omessa motivazione sulla sussistenza del periculum in mora, che seppure coincisa, a giudizio delle Sezioni unite di questa Corte di Cassazione è sempre necessaria. Il ricorrente osserva che anche il provvedimento genetico oggetto di impugnazione è carente di motivazione in ordine al periculum in mora in quanto il cip non ha esplicitato le ragioni per cui ricorre il rischio che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata. 2.3 Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al fumus commissi delicti poiché il giudice si è limitato a riproporre le argomentazioni già formulate dal gip 2.4 Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle modalità del sequestro poiché è stato disposto il sequestro dei beni personali di [OSCURATO:PERSONA] senza che fosse stata accertata la possibilità di apprendere il prof tto diretto del reato tra i beni nella disponibilità della società Varda srl. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché tardivo. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il termine per presentare ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame proposti contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni, previsto dall'art. 585, comma 1 lett. a), del codice di rito, per le decisioni adottate in carr era di consiglio, che inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701; Sez. 3, n.13737 del 12/11/2018, dep.2019, Ficarra, Rv. 275190; Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, Micciché, Rv.265559). L'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 del codice di rito, dispone che «il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione», senza il richiamo «alle forme previste dagli artt. 582 e 583», previsto invece per le impugnazioni di misure cautelari personali avanti il Tribunale del riesame, anche in sede di appello (artt. 309, comma 4, e 310, comma 2, cod. proc. pen.), per le quali soltanto, dunque, è consentito alle parti private ed ai difensori la presentazione «anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento». La giurisprudenza di legittimità, già da epoca risalente, è costante nel ritenere il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale della libertà deve essere presentato nella cancelleria dello stesso tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa (Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278776; Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894; Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270559; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 2012, Nardo, Rv. 252072; Sez. 2, n. 2056 del 20/03/1991, Crisalli, Rv. 187164; Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, Messora, Rv. 187018). Le pronunce più recenti, emesse specificamente in tema di ricorso ex art. 311, comma 3, cod. proc. pen., hanno peraltro evidenziato che la presentazione dell'impugnazione presso la cancelleria di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare non è radicalmente inammissibile. Il ricorso, infatti, va ritenuto ammissibile - come affermato anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo alla disciplina generale dettata per il giudizio di cognizione - qualora esso sia tempestivamente pervenuto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: «la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti ex artt. 582 e 583 c.p.p. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, sicché è a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività» (così Sez. 1, n. 3695 del 2/12/2010, dep. 2011, Vago, Rv. 249552; in senso conforme v. Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno, Rv. 245391; Sez. F, n. 35125 del 19/08/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 240668; Sez. 4, n. 30060 del 20/06/2006, Naritelli, Rv. 235178). Le Sezioni unite, con una recente pronuncia, hanno recepito l'orientamento espresso dalla giurisprudenza del tutto prevalente, affermando il seguente principio di diritto: «il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardivirà, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez. U, n. 1626 del 24/08/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Nella stessa sentenza si è altresì precisato che, «nel caso di presentazione del ricorso ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo, non può essere invocato, né in alcun modo rileva, l'obbligo di tempestiva trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice competente2. Nel caso in esame il Tribunale del riesame di Foggia ha emesso l'ordinanza impugnata il 30 giugno 2022 e la stessa è stata notificata al ricorrente il 2 agosto 2022, come anche indicato in ricorso. L'impugnazione è stata depositata nella cancelleria del Giudice di pace di Cerignola il 10 settembre ed il ricorso è stato inviato dapprima al Tribunale del riesame di Bari, pervenendo il 20 settembre 2022, e poi da qui al Tribunale di Foggia, pervenendo in data 3 ottobre 2022. Il ricorso, per essere tempestivo, avrebbe dovuto pervenire al Tribunale di Foggia che aveva emesso il provvedimento impugnato entro il 15 settembre. 4.La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 11 gennaio 2022 il consigliére estensore [OSCURATO:PERSONA]