CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21709/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Catanzaro del 7/12/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011; Rilevato che con nei due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e ha fondato la conclusione sul fatto che il ricorrente risiedeva da molti anni nel territorio di Catanzaro e sulla circostanza che era stato fermato in prossimità del cartello "Benvenuti nel Comune di Gimigliano", rendendo così sul punto una motivazione conforme alla pacifica giurisprudenza e adeguata e coerente; Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo riferimento alle modalità ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di elementi positivi di valutazione, ha dato adeguato e corretto conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna 'del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav 're della cassa delle ammende