CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09313/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 213.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto in Roma, Via delle Milizie n. 124.-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1451/2019, depositata il16/08/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto n. 342/2013, il Giudice di pace di Anzio ha ingiunto adAndrea [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di € 800,00 per oneri consortili per leannualità in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Lollia.Numero registro generale 8515/2020Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9313/2026Data pubblicazione 13/04/2026L’ingiunto ha proposto opposizione, assumendo di non aver mai aderito alConsorzio e di non aver mai beneficiato di beni o servizi comuni.All’esito, con sentenza n. 858/2015, il giudice ha dichiarato l’inefficacia deldecreto per tardiva notificazione ex art. 644 c.p.c., e l’assorbimento diogni altra questione.[OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello al Tribunale di Velletri, sostenendo chela tardività della notifica non precludeva l’esame nel merito della pretesa eche la prova del rapporto consortile era ricavabile dalle delibere consortilinon impugnate, dal giudicato di cui al D.i. n. 419/2011, dalla collocazionedell’immobile e dell’allaccio e della fruizione dei servizi comuni.Il Tribunale di Velletri, con sentenza parziale n. 2235/2018, ha dichiaratoammissibile l’appello e ha rimesso la causa sul ruolo per l’esame delmerito.Con successiva sentenza n. 1451/2019, ha rigettato la domanda delConsorzio, ritenendo insussistente un giudicato sullo status di consorziatodi [OSCURATO:PERSONA], osservando che la sentenza n. 1571/2017 era stataemessa a seguito di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decretoingiuntivo n. 419/2011 senza pronunciarsi sul merito della pretesa, su cuinon si era formato il giudicato; ha escluso che l’opponente avesse aderitoal consorzio in mancanza di iscrizione nel libro consortile, per l’assenza diconvocazioni o della partecipazione alle assemblee e ha ritenuto carente laprova della stessa fruizione dei servizi comuni.Per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA] di Lollia ha propostoricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697, 2909 c.c. e 324c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse aderitoal Consorzio e che la pronuncia con cui era stata dichiarata inammissibileNumero registro generale 8515/2020Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9313/2026Data pubblicazione 13/04/2026la sua opposizione tardiva ad un precedente decreto ingiuntivo emessoper il pagamento dei contributi consortili non valesse come giudicatosostanziale, trattandosi di mera pronuncia di inammissibilitàdell’opposizione ex art. 650 c.p.c., trascurando che, per effetto di dettadecisione, era passato in giudicato il decreto ingiuntivo emesso per ilpagamento di quote consortili sul presupposto dell’adesione al Consorzio edella fruizione dei servizi comuni.[OSCURATO:PERSONA] invoca poi i giudicati di cui ai decreti ingiuntivi n. 2449/2015,divenuto definitivo in data 31.7.2017, e n. 584/2018, divenuto definitivo il20.11.2019.Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.,sostenendo che, anche a prescindere dal giudicato, la prova dell’adesioneal Consorzio era ricavabile dall’inserimento del nominativo del resistentenei bilanci consortili, dall’invito alle assemblee e dalla fruizione dei servizidesumibile dall’ubicazione dell’immobile all’interno dell’edificio consortile edall’allacciamento alle reti fognarie e di acqua.1.1. Il ricorso è inammissibile.La pretesa azionata ha ad oggetto un credito pecuniario di € 800,00 edaccessori, che non supera il limite di € 1100,00 entro il quale il giudice dipace pronuncia secondo equità ai sensi dell’art. 113, secondo comma,c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] di pace aveva accolto l’opposizione per il solo fatto che il decretoingiuntivo era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni fissatodall’art. 640 c.p.c.; tale statuizione era stata correttamente contestata conil gravame, asserendo che il giudice era incorso in un error in procedendo,posto che l’inefficacia dell’ingiunzione per tardività della notifica nonsollevava il giudice dal dovere di pronunciare sulla domanda oggetto delricorso monitorio. Se l’appello era ammissibile, non così il presentegiudizio di cassazione nel quale è in discussione la sussistenza delNumero registro generale 8515/2020Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9313/2026Data pubblicazione 13/04/2026rapporto consortile e l’utilizzo dei servizi comuni da parte dell’ingiuntosulla base di un preteso giudicato esterno.Occorre considerare che nei giudizi di valore non superiore ad € 1100,00 eperciò decisi dal giudice di pace secondo equità, l’appello e il successivogiudizio di cassazione possono veicolare solo censure rientranti nell’elencodi cui all’art. 339, comma terzo, c.c. (Cass. 5991/2020; Cass.3715/2015; n. 26699/2025), ossia violazioni delle norme processuali,delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi informatori dellamateria, mentre la questione concernente la sussistenza di un giudicatoesterno attiene alla violazione di una norma di diritto sostanziale (Cass.4595/2006).Con entrambe le censure è contestato al giudice di appello di non avertenuto conto del passaggio in giudicato del decreto opposto ai sensidell’art. 650 c.p.c. e di precedenti giudicati esterni e tali ragioni didoglianza (attenendo il giudicato esterno agli "elementi normativi"sindacabili sotto il profilo della violazione di legge: Cass. Sez.Un. 24664/2007) restano funzionali all’accertamento del rapportoconsortile e a vincolare l’esame del merito, ma esulano esula dall’ambitodelle questioni deducibili in cassazione ai sensi dell’art. 339, comma terzo,c.p.c. (Cass. 5991/2020).Il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio delle speseprocessuali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 8515/2020Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9313/2026Data pubblicazione 13/04/2026dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese processuali liquidate in €. 800,00 per compenso ed € 200,00per esborsi, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generaliin misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa