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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:769
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 dicembre 2006 – Commissione / Lussemburgo (Causa C‑127/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2002/65/CE – Commercializzazione a distanza di servizi finanziari – Mancata trasposizione entro il termine prescritto» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271, pag. 16) [OSCURATO:PERSONA] avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CEE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 21, n. 1, di tale direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 dicembre 2006 – Commissione / Lussemburgo (Causa C‑127/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2002/65/CE – Commercializzazione a distanza di servizi finanziari – Mancata trasposizione entro il termine prescritto» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271, pag. 16) [OSCURATO:PERSONA] avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CEE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 21, n. 1, di tale direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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