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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 30396/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

– 25/03/2025 R.G.N. 37655/2024 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 / 12 /19 70 , avverso la sentenza in data 17/06/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereUbalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per la parte civile la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e chiedendo la liquidazione delle spese con ammissione a patrocinio a spese dello Stato; letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 17 giugn o 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 7 luglio 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’imputato colpevole della violenza sessuale commessa nei confronti della figliaper i fatti successivi al giugno 2009 e ha rideterminato la pena in anni 7, mesi 6 di reclusione; ha dichiarato non doversi procedere per i fatti fino al giugno 2009 perché il reato era estinto per prescrizione; ha rideterminato in 45.000 euro il danno liquidato in favore della parte civile, oltre alle spese di lite.

2. L’imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non era stata disposta la rinnovazione della prova a mezzo escussione della persona offesa nonostante il ribaltamento dell’assoluzione (primo motivo); la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione al travisamento delle informazioni probatorie assunte durante l’istruttoria con particolare riferimento alla credibilità della vittima in assenza di riscontri interni ed esterni (secondo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la condanna non era stata fondata sul superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio (terzo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa dichiarazione della prescrizione e conseguente omessa riduzione della pena (quarto motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non vi era stata motivazione della pena dopo la dichiarazione di prescrizione (quinto motivo). [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso èfondato.

Dall’istruttoria dibattimentaleè emerso che la persona offesa aveva vissuto con i genitori e i cinque fratelli in una condizione di grave incuria e degrado per cui tutti i figli erano stati progressivamente sottratti ai genitori e collocati in affido o in case famiglia.

Due dei sei figli avevano denunciato le violenze sessuali del padre nei loro confronti, ma il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha creduto alla figlia più grande, Alessia,classe 2001, limitatamente ai fatti commessi ad aprile 2008, occorsi in concomitanza con il parto della madre, perché solo in relazione a questi aveva reso delle dichiarazioni precise, dettagliate e circostanziate mentre per gli altri fatti aveva reso delle dichiarazioni generiche o addirittura non aveva risposto, e non ha creduto, invece, a Michelle, classe 2002, che, con atteggiamento spavaldo e provocatorio, aveva reso delle dichiarazioni intrinsecamente incoerenti e contrastanti per giunta con la conversazione via chat del 2017, intrattenuta con la sorella, in cui aveva affermato di essere stata trattata bene dai genitori dopo l’allontanamento dei fratelli.

La Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa all’assoluzione dell’imputato per la violenza sessuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la prescrizione del reato fino a giugno 2009.

Il ricorso ha a oggetto dunque i fatti dal 1° luglio 2009 al 24 maggio 2014, data della cessazione della violenza sessuale come indicata dalla giovane nell’incidente probatorio.

Ritiene il Collegio che i primi tre motivi di ricorso siano fondati perché il ribaltamento della pronuncia di assoluzione non è stato preceduto dalla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La Corte di appello ha motivato la sua scelta sulpresupposto che il Tribunale avesse compiuto un travisamento per omissione in quanto non aveva valutato che a) la ragazza aveva dichiarato che, anche dopo il parto della madre, quando questa non c’era, il padre distraeva i fratelli e con una scusa la invitava a salire su in camera, b) inoltre era stata in grado di precisare le date delle violenze sessuali perché concomitanti con le assenze a scuola nel 2013, c)aveva spiegato il silenzio serbato nell’incidente probatorio sul rapporto orale con la vergogna.

Ad avviso della Corte territoriale il racconto era stato coerente, lucido, privo di sbavature; la progressione criminosa tra l’incidente probatorio e il dibattimento era stata spiegata in modo convincente per il disagio nel parlare dei rapporti orali; la ragazza non aveva fugato i dubbi emersi dall’incidente probatorio perché non era stata messa a suo agio durante l’esame in dibattimento ed era stato evidente che la profonda sofferenza le aveva impedito di parlare.

La motivazione è inadeguata.

La tesi della Corte territoriale del travisamento per omissione è congetturale, perché il Tribunale ha dato conto di tutte le dichiarazioni rese dalla giovane in incidente probatorio e di quelle rese in dibattimento concludendo che il reato era da ritenersi provato solo per gli episodi di violenza sessuale subìti in concomitanza con l’allontanamento di casa della madre per il parto.

Per il resto, la giovane ha rifiutato di rispondere, per cui gli ulteriori episodi non sono stati provati al di là del ragionevole dubbio.

Il Tribunale ha dunque valutato tutti i fatti e per una parte non ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità.

Rispetto a tale sentenza, la Corte di appello non può giustificare la condanna sul presupposto che i silenzi della persona offesa in dibattimento erano dipesi da una scorretta conduzione dell’esame da parte del Collegio, perché, a parte la genericità dell’affermazione,non fuga i dubbi e le perplessità manifestate dal Tribunale che ha raccolto direttamente la prova.

La giurisprudenza è ferma nell’affermare che è sempre disposta la rinnovazione istruttoria quando si pervenga alla condanna sulla base di una diversa valutazione del compendio dichiarativo (ex plurimis, Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448 – 01), come nel caso in esame, mentre è esclusa quando manchi la valutazione della prova dichiarativa (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 – 03).

Tale obbligo opera a prescindere dalla vulnerabilità della vittima e quindi anche nei casi di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 per le ragioni ampiamente spiegate nel precedente di questa Sezione, Sez. 3, n. 50774 del 25/06/2019, M., Rv. 279008 –

01. Gli altri due motivi relativi alla pena sono da considerarsi assorbiti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– 25/03/2025 R.G.N. 37655/2024 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 / 12 /19 70 , avverso la sentenza in data 17/06/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereUbalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per la parte civile la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e chiedendo la liquidazione delle spese con ammissione a patrocinio a spese dello Stato; letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 17 giugn o 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 7 luglio 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’imputato colpevole della violenza sessuale commessa nei confronti della figliaper i fatti successivi al giugno 2009 e ha rideterminato la pena in anni 7, mesi 6 di reclusione; ha dichiarato non doversi procedere per i fatti fino al giugno 2009 perché il reato era estinto per prescrizione; ha rideterminato in 45.000 euro il danno liquidato in favore della parte civile, oltre alle spese di lite. 2. L’imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non era stata disposta la rinnovazione della prova a mezzo escussione della persona offesa nonostante il ribaltamento dell’assoluzione (primo motivo); la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione al travisamento delle informazioni probatorie assunte durante l’istruttoria con particolare riferimento alla credibilità della vittima in assenza di riscontri interni ed esterni (secondo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la condanna non era stata fondata sul superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio (terzo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa dichiarazione della prescrizione e conseguente omessa riduzione della pena (quarto motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non vi era stata motivazione della pena dopo la dichiarazione di prescrizione (quinto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso èfondato. Dall’istruttoria dibattimentaleè emerso che la persona offesa aveva vissuto con i genitori e i cinque fratelli in una condizione di grave incuria e degrado per cui tutti i figli erano stati progressivamente sottratti ai genitori e collocati in affido o in case famiglia. Due dei sei figli avevano denunciato le violenze sessuali del padre nei loro confronti, ma il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha creduto alla figlia più grande, Alessia,classe 2001, limitatamente ai fatti commessi ad aprile 2008, occorsi in concomitanza con il parto della madre, perché solo in relazione a questi aveva reso delle dichiarazioni precise, dettagliate e circostanziate mentre per gli altri fatti aveva reso delle dichiarazioni generiche o addirittura non aveva risposto, e non ha creduto, invece, a Michelle, classe 2002, che, con atteggiamento spavaldo e provocatorio, aveva reso delle dichiarazioni intrinsecamente incoerenti e contrastanti per giunta con la conversazione via chat del 2017, intrattenuta con la sorella, in cui aveva affermato di essere stata trattata bene dai genitori dopo l’allontanamento dei fratelli. La Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa all’assoluzione dell’imputato per la violenza sessuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la prescrizione del reato fino a giugno 2009. Il ricorso ha a oggetto dunque i fatti dal 1° luglio 2009 al 24 maggio 2014, data della cessazione della violenza sessuale come indicata dalla giovane nell’incidente probatorio. Ritiene il Collegio che i primi tre motivi di ricorso siano fondati perché il ribaltamento della pronuncia di assoluzione non è stato preceduto dalla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La Corte di appello ha motivato la sua scelta sulpresupposto che il Tribunale avesse compiuto un travisamento per omissione in quanto non aveva valutato che a) la ragazza aveva dichiarato che, anche dopo il parto della madre, quando questa non c’era, il padre distraeva i fratelli e con una scusa la invitava a salire su in camera, b) inoltre era stata in grado di precisare le date delle violenze sessuali perché concomitanti con le assenze a scuola nel 2013, c)aveva spiegato il silenzio serbato nell’incidente probatorio sul rapporto orale con la vergogna. Ad avviso della Corte territoriale il racconto era stato coerente, lucido, privo di sbavature; la progressione criminosa tra l’incidente probatorio e il dibattimento era stata spiegata in modo convincente per il disagio nel parlare dei rapporti orali; la ragazza non aveva fugato i dubbi emersi dall’incidente probatorio perché non era stata messa a suo agio durante l’esame in dibattimento ed era stato evidente che la profonda sofferenza le aveva impedito di parlare. La motivazione è inadeguata. La tesi della Corte territoriale del travisamento per omissione è congetturale, perché il Tribunale ha dato conto di tutte le dichiarazioni rese dalla giovane in incidente probatorio e di quelle rese in dibattimento concludendo che il reato era da ritenersi provato solo per gli episodi di violenza sessuale subìti in concomitanza con l’allontanamento di casa della madre per il parto. Per il resto, la giovane ha rifiutato di rispondere, per cui gli ulteriori episodi non sono stati provati al di là del ragionevole dubbio. Il Tribunale ha dunque valutato tutti i fatti e per una parte non ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità. Rispetto a tale sentenza, la Corte di appello non può giustificare la condanna sul presupposto che i silenzi della persona offesa in dibattimento erano dipesi da una scorretta conduzione dell’esame da parte del Collegio, perché, a parte la genericità dell’affermazione,non fuga i dubbi e le perplessità manifestate dal Tribunale che ha raccolto direttamente la prova. La giurisprudenza è ferma nell’affermare che è sempre disposta la rinnovazione istruttoria quando si pervenga alla condanna sulla base di una diversa valutazione del compendio dichiarativo (ex plurimis, Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448 – 01), come nel caso in esame, mentre è esclusa quando manchi la valutazione della prova dichiarativa (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 – 03). Tale obbligo opera a prescindere dalla vulnerabilità della vittima e quindi anche nei casi di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 per le ragioni ampiamente spiegate nel precedente di questa Sezione, Sez. 3, n. 50774 del 25/06/2019, M., Rv. 279008 – 01. Gli altri due motivi relativi alla pena sono da considerarsi assorbiti.
Sentenza Cassazione n. 30396/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris