CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 42979/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 5/02/2016, che lo aveva condannato per il reato di bancarotta semplice documentale di cui all'art. 483 cod. pen. Deduce la violazione di legge, lamentando che l'inannmissiibilità sia stata erroneamente dichiarata, in quanto i motivi di appello, pur sintetici, erano specifici, riguardando l'uno la qualificazione giuridica della condotta in termini di omesso deposito, e l'altro l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore. 2. Il ricorso è inammissibile, perché la dichiarazione di inammissibilità per difetto di specificità è congruamente motivata, e ha indicato i due motivi di appello, ritenuti generici, che riguardavano la mancanza di prova che fosse stato l'imputato ad omettere la tenuta delle scritture, e la concessione delle attenuanti generiche. La doglianza è dunque inammissibile, in quanto non risulta dedotta con i motivi di appello, il cui riepilogo contenuto nella sentenza impugnata non è stato oggetto di contestazione. Al riguardo, va rammentato che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066), in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627). Nella fattispecie, non risulta dunque che il motivo di appello riguardasse la qualificazione giuridica del fatto - che, comunque, risulta assertivamente dedotta -. Anche la censura concernente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore è generica, e non si confronta in alcun modo con il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]